La responsabilità della struttura per la condotta del personale sanitario

La struttura è responsabile non solo per colpa propria, conseguente all’apprestamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie, ma anche per la condotta del personale sanitario che opera presso di essa e dalla medesima utilizzato, a prescindere dal tipo di rapporto interno che lo lega alla struttura medesima, salva l’eventualità di una eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute

Oggi vi segnalo un’interessante sentenza del Tribunale di Roma in tema di responsabilità della struttura sanitaria per l’operato dei sanitari operanti al suo interno.

Il caso

Una signora viene ricoverata presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad intervento chirurgico di impianto artroprotesi all’anca con la diagnosi di “coxartrosi destra con sintomatologia algica”.

Alcuni giorni dopo l’intervento, la paziente accusa un dolore improvviso all’anca operata mentre tenta di salire un gradino delle scale. L’esame radiografico accerta l’esistenza di una “frattura sottotrocanterica della diafisi prossimale del femore destro in sede periprotesica“, e la paziente viene sottoposta ad un secondo intervento chirurgico per la riduzione della frattura ed osteosintesi mediante cerchiaggi.

Il secondo intervento però non ha l’esito sperato e la paziente, anche a distanza di tempo, lamenta dolore all’arto, extrarotazione dell’anca durante la deambulazione, estrema difficoltà nel salire le scale e facile stancabilità. La valutazione medico-legale evidenzia un errore nell’inserimento dello stelo protesico nel femore in occasione del secondo intervento e nella scelta terapeutica dell’apposizione di un cerchiaggio, con conseguente sofferenza di un danno biologico per la paziente.

Quest’ultima agisce dunque in giudizio nei confronti della struttura sanitaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L’esito dell’accertamento tecnico preventivo…

La consulenza tecnica d’ufficio svolta in corso di accertamento tecnico preventivo esclude qualsiasi responsabilità professionale dei medici in relazione al primo intervento, in considerazione del fatto che la protesi era stata correttamente posizionata, con i giusti rapporti articolari, e che l'”incrinatura” del femore nella regione sotto-trocanterica verificatasi nel corso dell’intervento doveva ritenersi una complicanza non imputabile ad imperizia o comunque a colpa professionale dei medici, in quanto evento prevedibile ma non evitabile.

Diversamente con riguardo al secondo intervento chirurgico di osteosintesi, con riferimento al quale si ritiene non corretta la scelta del tipo di stelo ed il relativo posizionamento, infossato nella diafisi femorale.

… e la difesa della struttura sanitaria

La difesa della clinica si fonda interamente sul tema della sua estraneità rispetto all’operato “autonomo” del chirurgo e dell’assenza di “colpa di organizzazione” della struttura nel caso concreto: ogni attività inerente all’intervento era stata gestita in totale autonomia dal medico al quale si era rivolta la paziente, che si era avvalso della propria equipe ed aveva fatturato direttamente alla paziente; per contro, la struttura si era limitata esclusivamente ad una “prestazione alberghiera” con fornitura di strumentazione ed assistenza paramedica e doveva dunque andare esente da responsabilità.

La decisione del Tribunale

Secondo il Tribunale, la difesa della struttura non è convincente.

Infatti, come confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità in materia:

* l’ente risponde ex art. 1228 c.c. degli illeciti commessi dai propri ausiliari, trattandosi di responsabilità da obbligazione propria, ma allo stesso tempo indiretta, in quanto per fatto altrui

* il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente) sia obblighi di tipo “lato sensu” alberghieri, sia obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,

quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto”.

Di conseguenza,

non è sostenibile la tesi, richiamata dalla (omissis), dell’assenza di responsabilità per non esserle addebitabili censure sotto il profilo organizzativo, perché alla stregua della giurisprudenza dianzi citata, la struttura è responsabile non solo per colpa propria (quanto all’apprestamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie), ma anche per la condotta del personale sanitario che opera presso di essa e dalla medesima utilizzato, a prescindere dal tipo di rapporto interno che lo lega alla struttura medesima, salva l’eventualità di una eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (devianza che nel caso di specie non sussiste).”

Ma esistono delle distinzioni

La struttura sanitaria, dunque, accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale e ne risponde nei confronti del paziente, salvo casi del tutto eccezionali.

Ricordo che, sul tema della responsabilità della struttura per il fatto dei suoi ausiliari, la Suprema Corte ha recentemente precisato che

“la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione tra una struttura ed un medico, ed a maggiore ragione tra una struttura ed una società di medici, non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi”.

così inserendo, nella dinamica probatoria, delle distinzioni pratiche che possono essere non agevoli da verificare per il paziente.

Trovate sentenza e commento al seguente link: “Responsabilità della struttura per i danni al paziente: si, ma solo se riferibili alla sua attività”.

Quando è possibile la rivalsa della struttura nei confronti del medico

D’altra parte, nel momento in cui la struttura sanitaria abbia risarcito il paziente, quando può rivalersi nei confronti del medico?

Nel rapporto interno tra medico e struttura, la regola è quella stabilita dall’art. 2055, co. 3 c.c., secondo secondo cui, in caso di pluralità di responsabili, si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente (50/50) tra medico e struttura sanitaria, salvo prova contraria.

L’art. 9 della Legge Gelli stabilisce che la struttura sanitaria si possa rivalere nei confronti del medico solo in caso di dolo o colpa grave.

Quali sono, dunque, i presupposti che giustificano l’azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico?

La Corte di Cassazione, con pronunce recenti che confermano il suo orientamento consolidato (vedi Cass. Civ. n. 28987/2019, da me commentata qui) e richiamate anche dalla sentenza oggi in commento, ha chiarito che la struttura dovrà dimostrare:

  • la colpa esclusiva del medico per il danno causato al paziente; non solo:
  • una “devianza” del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute, e cioè una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, nonché
  • l’assenza di “trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.

Si tratta, in tutta evidenza, di un onere della prova molto complesso da soddisfare per la struttura sanitaria.

Per concludere

Nel caso oggi in commento, secondo il Tribunale, il nesso causale tra condotta medica e danno riportato dalla paziente deve ritenersi pienamente provato.

Tuttavia, pur essendo pacifica l’imputabilità della responsabilità del danno al medico, la struttura non ha fornito la prova dell’“eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute” del paziente.

La struttura è stata dunque condannata al risarcimento del danno differenziale sofferto dalla paziente in conseguenza del secondo intervento.

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LEGGI LA SENTENZA

Tribunale Roma, Sez. XIII, Sent., 23/09/2025, n. 12994