Quando il paziente ha espresso il suo consenso ad un dato intervento programmato, è a carico della struttura l’onere di provare che il paziente stesso avrebbe dato il consenso ad altro e più invasivo intervento poi in realtà eseguito.
Restando in tema di consenso informato, oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione Civile (n. 11608 del 28.4.2026) in tema di scelte chirurgiche più invasive del previsto e consenso del paziente.
Il caso
Una signora si rivolge ad un centro di eccellenza per l’esecuzione di un delicato intervento di protesizzazione dell’aorta. In loco dell’intervento programmato, però, la stessa viene poi sottoposta al più invasivo intervento di sostituzione dell’aorta discendente (intervento c.d. di Bentall) e plastica di ampliamento dell’aorta distale. In seguito, la paziente decede.
Il marito si rivolge dunque al Tribunale chiedendo la condanna della struttura al risarcimento dei danni conseguenti al decesso della moglie e per la violazione del consenso informato della stessa; sul punto, l’istante asserisce che la paziente aveva prestato il suo consenso – sia pur in modo estremamente generico – soltanto con riferimento a un intervento di protesizzazione dell’aorta e non, invece, al più invasivo intervento poi eseguito.
Il Tribunale rigetta le domande risarcitorie, con sentenza poi confermata in sede d’appello; vediamo qual è l’esito del giudizio in Cassazione.
La posizione delle Corti di merito in punto di prova del consenso informato
Con specifico riferimento alla contestazione di violazione del consenso informato, il Tribunale respinge la domanda risarcitoria, non ravvisando nel caso in commento il dissenso presunto della paziente all’intervento effettivamente eseguito, dissenso ritenuto non provato.
La Corte d’Appello condivide lo stesso giudizio in base alle seguenti argomentazioni:
- la paziente ed i suoi familiari erano stati resi “sostanzialmente edotti” dei rischi connessi agli interventi chirurgici cui la stessa doveva sottoporsi
- considerata la sua delicata situazione di salute, la paziente doveva essere ben consapevole delle difficoltà proprie dell’intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica, intervento la cui necessità era stata ex post riconosciuta anche dai consulenti tecnici d’ufficio
- la parte appellante non aveva affatto dimostrato che, se la paziente fosse stata adeguatamente informata dei relativi rischi, avrebbe certamente rifiutato l’intervento.
Così conclude la Corte d’Appello:
“Considerando le condizioni in cui versava la paziente, considerando la scelta di recarsi presso la struttura d’eccellenza proprio a causa di tali condizioni, appare del tutto verosimile che, in qualunque caso, la (omissis) avrebbe comunque optato per l’intervento.
Peraltro, l’intervento non fu indicato dai sanitari, ma fu la paziente a sceglierlo, rivolgendosi appositamente ai medici del (omissis) per eseguirlo, ben conoscendo la sua delicatezza e complessità”.
… e le conclusioni della Cassazione
Secondo la Cassazione, le conclusioni della Corte d’Appello sono illogiche ed insostenibili. In particolare:
- il riferimento della Corte alla presunta completezza del bagaglio culturale della paziente, desunta semplicemente in base alla sua complicata condizione di salute, appare del tutto generico ed ingiustificato: come se un qualsiasi paziente, per il solo fatto di essere cardiopatico, dovesse senz’altro possedere cognizioni affini a quelle di un cardiochirurgo o, almeno, di un cardiologo;
- analogamente, è del tutto illogica la valorizzazione del fatto che la scelta di sottoporsi ad intervento al cuore sarebbe stata effettuata d’elezione dalla stessa paziente, quasi ad attribuire a tale scelta una sorta di valore esimente della responsabilità per l’azienda sanitaria;
- ancora più importante, le assunte cognizioni della paziente in materia medica non eliminano certo sull’obbligo informativo gravante sulla struttura (e ciò anche nel caso in cui il paziente sia un professionista sanitario: vedi per esempio Cassazione Civile, n. 20984 del 27 novembre 2012, che vede come protagonista un medico radiologo, da me commentata qui).
Tornando al caso in commento, appare dirimente il fatto che la paziente avesse espresso il proprio consenso informato in merito ad un intervento di protesizzazione dell’aorta (e, cioè, quello prospettato in origine) ma non in merito all’intervento di sostituzione dell’aorta con c.d. patch di allargamento (come poi praticato in concreto), non indicato strettamente nel foglio di consenso informato.
Alla luce di quanto precede, la Corte così conclude:
“Una volta preso atto che nel caso di specie, pacificamente, la paziente è stata sottoposta ad intervento con caratteristiche diverse da quelle prospettate e quindi presumibilmente non illustrate, si richiama il condivisibile insegnamento di questa Suprema Corte per cui in una siffatta situazione:
<<Non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento.>>”
L’ordinanza si pone in continuità con l’orientamento della Suprema Corte in materia, recentemente ribadito con l’ordinanza n.1443 del 21 gennaio 2025, che trovate da me commentata al seguente link: “Scelte chirurgiche più invasive del previsto ed omessa informativa al paziente”.
Per concludere
Alla luce di quanto precede, la sentenza d’appello è stata cassata e rinviata alla Corte d’Appello di provenienza, in diversa composizione, per una nuova decisione alla luce dei principi sopra esposti.
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!
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