Il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, anche se statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; il consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni sua singola fase, inclusa la scelta della struttura ritenuta più idonea per farsi curare.
Oggi vi segnalo una recentissima ordinanza della Terza Sezione della Cassazione Civile (la n. 13660 dell’11.5.2026) in tema di consenso informato e diritto di autodeterminazione del paziente in merito alla struttura sanitaria ritenuta più idonea all’assistenza.
Il caso
Una signora viene sottoposta a CPRE (Colangio-Pancreatografia Retrograda Endoscopica) e le viene diagnosticato un presunto megacalcolo biliare; viene dunque sottoposta ad un primo intervento chirurgico, nel corso del quale viene riscontrata l’esistenza, invece, di un adenocarcinoma infiltrante; dopo quaranta giorni, la paziente viene sottoposta a secondo, invasivo intervento di Duodeno-Cefalo-Pancreasectomia (DCP), che conduce all’asportazione, tra l’altro, di parte del duodeno, del coledoco e della testa del pancreas, con induzione di diabete mellito.
La paziente conviene dunque in giudizio sia l’ASL di riferimento, sia il medico che aveva eseguito la CPRE, chiedendone la condanna di entrambi per i danni derivatile dall’erronea diagnosi; chiede inoltre il risarcimento del danno per il mancato consenso informato, sotto il profilo della violazione del diritto all’autodeterminazione allegando che, se fosse stata informata circa la sua reale situazione di salute, avrebbe rifiutato l’intervento presso il primo ospedale per rivolgersi immediatamente ad altra e specializzata struttura.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda di risarcimento per erronea diagnosi, ma disattende la domanda di risarcimento per violazione del diritto all’autodeterminazione. La sentenza viene parzialmente riformata dalla Corte d’Appello – davanti alla quale l’azione viene coltivata dagli eredi dell’attrice, nel frattempo deceduta – sul primo punto.
Vediamo qual è l’esito del ricorso in Cassazione.
La ricostruzione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, ha così ricapitolato i fatti occorsi alla paziente:
- l’originaria erronea diagnosi avrebbe potuto essere evitata disponendo gli esami in relazione alle indicazioni dei marker tumorali;
- il secondo intervento era stato imposto per l’incompletezza dell’esame istologico, causata dalla scorretta esecuzione del prelievo in occasione del primo intervento;
- nonostante l’erronea diagnosi, la resezione radicale eseguita nel corso del primo intervento era risultata utile e corretta, ed il secondo intervento chirurgico di DCP era la scelta praticabile secondo la migliore scienza del momento, non risultando disponibili in concreto altre alternative;
- il danno biologico permanente riportato dalla paziente corrispondeva a quello che le sarebbe comunque residuato anche se il secondo intervento fosse stato eseguito direttamente, e cioè anche in caso di corretta diagnosi iniziale; apparentemente, neppure il ritardato completamento della terapia chirurgica aveva causato pregiudizi rilevanti.
Alla luce di questa ricostruzione, la Cassazione ha ritenuto che l’errore colposo diagnostico, se omesso, non avrebbe evitato gli esiti biologici permanenti residuati dopo l’ultimo intervento, e pertanto restava risarcibile alla paziente solo il danno da inabilità temporanea riferibile alla prima operazione; ha pertanto rigettato il ricorso degli eredi sul punto.
Le contestazioni in punto di consenso informato
Nel loro ricorso per cassazione, gli eredi della paziente contestano che quest’ultima, posta di fronte ad una corretta diagnosi di neoplasia, avrebbe optato per far eseguire l’intervento chirurgico direttamente in una clinica (più) specializzata quale quella scelta, seppur senza rifiutare l’intervento, complessivamente ritenuto non evitabile; in sostanza, contestano che sarebbe stata lesa la libertà della paziente di scegliere una struttura con maggiori competenze e, con ciò, il suo diritto all’autodeterminazione terapeutica.
Sul punto, la Corte di Cassazione ricorda innanzitutto che
“il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso”
(vedi Cass. n. 16633 del 12/06/2023, da me commentata qui: “Consapevole determinazione del paziente e personalizzazione dei moduli di consenso informato”).
Avendo la Corte d’Appello accertato che, alla luce dei marker tumorali, sarebbe stato corretto procedere ad ulteriori esami, che avrebbero permesso ab initio di individuare l’esistenza di una neoplasia,
“anche l’informazione avrebbe dovuto essere stata data sul punto, proprio per consentire ogni adeguata scelta della struttura, plausibilmente specializzata, presso cui procedere come poi accaduto a compiuta risoluzione della gestione della patologia”.
Sul tema, vedi anche il mio precedente post “Il medico deve informare il paziente della possibilità di rivolgersi ad una struttura meglio organizzata“.
La Cassazione ritiene inoltre che da tale inadeguata e insufficiente informazione
“non può dirsi che non siano derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, perché, all’evidenza, relative alla incisiva constatazione di non aver potuto svolgere la differente opzione per la tutela della propria integrità fisica, con pregiudizievole contrazione specifica della libertà di disporre di sé (cfr., Cass., 22/02/2022, n. 4682)”
Interessante, infine, la considerazione dell’irrilevanza (al fine della configurazione di una violazione del diritto all’autodeterminazione) del fatto che la paziente non avrebbe rifiutato l’intervento, o scelto una cura differente:
“a nulla vale obiettare che la paziente poi accettò il secondo intervento, poiché quella scelta fu indotta dalla necessità, senza però che potesse più porsi rimedio alla preclusa possibilità di esercitare quell’indirizzo per tempo, proprio nella prospettiva di avere le maggiori possibilità di evitare errori come quello che determinò l’ulteriore operazione”.
Per concludere
Alla luce di quanto precede, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza limitatamente al motivo indicato e rinviando alla Corte d’Appello di provenienza, in diversa composizione, per una nuova valutazione del caso.
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!
Nel frattempo, resta collegato ed iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.
A presto!
LEGGI IL DOCUMENTO