Consapevole determinazione del paziente e personalizzazione dei moduli di consenso informato

Il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Cari Lettori, innanzitutto buon Nuovo Anno 2026!

Oggi Vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione Civile in tema di consenso informato del paziente ed utilizzo di moduli prestampati.

Il caso

Una signora, stante l’obesità di cui soffre da tempo ed i modesti effetti delle diete dimagranti sino ad allora osservate, si sottopone ad intervento di bypass gastrico.

Sennonché, l’intervento non produce i risultati sperati ed emergono, a seguito dello stesso, alcune problematiche connesse all’apparato gastrico, che determinano una condizione di invalidità permanente del 10%.

La paziente si rivolge dunque al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni, allegando di essere stata “convinta” dal medico a sottoporsi all’intervento, il cui esito negativo sarebbe addebitabile a colpa medica. In particolare, l’indicazione all’intervento sarebbe stata giudicata positivamente da uno specialista psichiatra e poi avallata dal chirurgo “solo sulla base di un dato probabilistico”, senza fornire alla paziente concrete alternative alla soluzione chirurgica; inoltre, proprio per la presenza di una patologia psichica, la scelta dell’intervento sarebbe stata inappropriata e sussisterebbe dunque responsabilità medica per gli allegati esiti dannosi dello stesso.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettano la domanda risarcitoria della paziente ritenendo, da un lato, ineccepibile l’indicazione alla cura bariatrica di tipo chirurgico (considerati l’indice di massa corporea della paziente pari a 40, le sue abitudini alimentari, la presenza di comorbilità ed i risultati solo temporanei ottenuti con precedenti regimi alimentari restrittivi) e, dall’altro lato, escludendo che la sussistenza di controindicazioni di rilievo. Anche l’informazione fornita alla paziente in merito al trattamento chirurgico viene valutata positivamente.

Vediamo qual è la posizione della Cassazione sul caso.

Le contestazioni della paziente….

Con riferimento, in particolare, al tema all’asserita inidoneità del consenso informato, la paziente impugna la sentenza d’appello sotto due profili:

  1. in primo luogo, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valorizzato il fatto che l’informativa sull’intervento non teneva in considerazione la patologia psichica di cui soffriva la paziente, causa della sua obesità, che rendeva di fatto l’intervento inidoneo a raggiungere il suo scopo;
  2. in secondo luogo, l’informativa fornita alla paziente era del tutto inadeguata, essendo la stessa contenuta in moduli, dalla stessa sottoscritti “solo” 3 giorni prima dell’intervento chirurgico, e perciò “quando tutto era già stato deciso, pronto per il ricovero già programmato e l’intervento” stesso.

… e la posizione della Cassazione

Secondo la Cassazione, i motivi d’impugnazione articolati dalla paziente sono infondati.

La decisione della Corte d’Appello in punto di consenso informato risulta infatti del tutto specificamente e coerentemente motivata, in linea con i principi già più volte affermati dalla Suprema Corte, di seguito riportati:

il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico

(così Cass. Civ. n. 31026 del 07/11/2023 – Leggete qui il mio precedente post di commento sull’ordinanza n. 31026/2023).

Il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso

(cfr., in tal senso, Cass. Civ., n. 16633 del 12/06/2023 – da me commentata qui).

Più nel dettaglio, l’infondatezza dei rilievi della paziente è connessa alle seguenti considerazioni:

  1. in punto di omessa informativa sull’assunta inidoneità dell’intervento al raggiungimento dello scopo per la pregressa patologia psichica lamentata dalla paziente, la Corte d’Appello ha rilevato che la paziente non risultava affetta da alcuna patologia psichiatrica, bensì unicamente da “uno stato di ansia trattato al bisogno con benzodiazepine, così che “l’intervento chirurgico era l’opzione che aveva più probabilità di ottenere risultati positivi” con riferimento alla sofferta obesità;
  2. in punto di inidoneità delle modalità di raccolta del consenso, la Corte evidenzia che:
  • “i moduli sottoscritti dalla (…) non erano meri moduli a stampa seriali, ma rispecchiavano una articolata attività valutativa ed informativa svolta prima dell’intervento durante la quale sono state prospettate alla paziente tutte le peculiarità dell’intervento a cui sarebbe stata sottoposta, comprese le possibili conseguenze negative come quelle verificatesi”, e

  • che, sulla base della documentazione accuratamente raccolta dai CTU, sussisteva traccia di un complesso ed articolato percorso valutativo ed informativo precedente all’intervento, completato con la presentazione da parte del medico alla paziente dei moduli informativi nei quali “sono chiaramente e precisamente descritte le possibili complicanze e sequele (…) e l’importanza del monitoraggio nel tempo e della rigorosa coerenza con le indicazioni nutrizionistiche“, oltre che di “un estratto delle Linee Guida SICOB con la dettagliata descrizione della procedura di bypass gastrico video laparoscopico, delle necessità alimentari e dei controlli post-operatorii e delle possibili conseguenze e complicanze“.

La sottoscrizione della modulistica costituisce, pertanto, il punto finale delle pregresse attività volte a preparare la paziente alla consapevole determinazione verso la procedura chirurgica.”

Alcune considerazione sull’utilizzo dei moduli per la raccolta del consenso del paziente

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce i principi già precedentemente affermati con riferimento alle corrette modalità di informativa del paziente e di raccolta del consenso informato, e cioè che:

  • l’informazione fornita al paziente non deve essere solo completa, ma anche specifica e personalizzata in base alle peculiarità del suo caso
  • non solo è opportuno, ma anche utile predisporre una modulistica non standardizzata, bensì ragionata per la manifestazione del consenso, e ciò al fine di garantire sia la completezza dell’informativa data al paziente, sia l’indispensabile personalizzazione
  • è indispensabile lasciare traccia dei vari passaggi valutativi ed informativi condivisi col paziente, al quale deve essere lasciato anche il tempo necessario per l’adeguata valutazione delle informazioni ricevute e per la formazione del consenso.

Per concludere

Alla luce di quanto precede, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle altre parti.

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LEGGI L’ORDINANZA

Cassazione Civile, Sez. III, n. 15066 del 5 giugno 2025