L’estensione dell’obbligo di protezione e vigilanza che grava sulla struttura sanitaria non è sempre uguale, ma si modula in funzione del rischio – in base ad età, incapacità di intendere e di volere e malattia fisica o psichica del paziente – che il degente possa causare danni a sé o ad altri.
Pertanto, qualora il neonato sia affidato alla sorveglianza diretta della madre, la quale sia perfettamente in grado di prendersene cura, l’ospedale non risponde in caso di adduzione dolosa dello stesso da parte di terzi.
Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione Civile (n. 31998 del 9 dicembre 2025) in tema di obblighi di protezione e vigilanza della struttura sanitaria.
Il caso
A poche ore della nascita, un neonato viene rapito da una sconosciuta intrufolatasi nel reparto di ginecologia e ostetricia di un ospedale.
La donna, entrata nella struttura durante l’orario di apertura al pubblico e travestita da infermiera, preleva il bimbo dalla culletta posta all’interno della stanza della mamma, con la scusa di doverlo spostare per una visita pediatrica, e si allontana con il bambino tra le braccia.
Avviate immediatamente le indagini, la rapitrice viene identificata ed il neonato ritrovato dalla polizia presso l’abitazione della stessa; la donna viene sottoposta a procedimento penale e condannata per il rapimento.
I genitori procedono poi in giudizio contro l’ospedale, sul presupposto che il rapimento e la successiva sindrome depressiva che aveva colpito la puerpera fossero imputabili all’inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell’obbligazione di protezione e vigilanza derivante dal contratto di assistenza ospedaliera.
Il Tribunale accoglie la domanda e condanna la ASL a pagare circa 100.000 euro ai due genitori; la Corte d’Appello stravolge la decisione, rigettando la domanda di risarcimento e condannando i genitori al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Secondo la Corte d’Appello, deve escludersi:
- sia l’inadempimento della struttura sanitaria dell’obbligazione di protezione, custodia, vigilanza e controllo assunta mediante il contratto di spedalità
- sia, in ogni caso, la sussistenza del nesso causale tra la violazione di tale obbligo e l’evento dannoso.
Vediamo qual è la posizione della Cassazione sul caso.
I motivi di ricorso sollevati dai genitori
Secondo i genitori ricorrenti, la struttura sanitaria era specificamente obbligata alla protezione dei suoi degenti in forza del contratto di spedalità e la responsabilità dell’ente per l’inadempimento di questa obbligazione non poteva essere eliminata per la mancanza di regolamentazione (interna) di quell’attività.
L’azienda sanitaria aveva inoltre violato l’affidamento della paziente ricoverata, la quale non poteva certo immaginarsi che all’interno del reparto circolasse “un’infermiera non dipendente della struttura di ricovero“, la quale potesse prelevare il neonato “con le abituali prassi dell’Ospedale senza che medici, infermieri, operatori di sicurezza ed ulteriori dipendenti del reparto” si accorgessero “di non averla mai vista e conosciuta come loro collega“.
Infine, nel caso in commento era assolutamente mancata una condotta attiva di controllo e di vigilanza nei rapporti e nell’accesso e nell’uscita dalle zone riservate al personale, che avrebbe impedito l’evento rapimento.
Il perimetro dell’obbligo di garanzia e protezione a carico della struttura
Secondo la Cassazione, le doglianze sollevate dai genitori sono prive di fondamento.
Dal contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria che ne accetta il ricovero, infatti, derivano naturalmente, a carico della seconda, oltre all’obbligazione principale di apprestare al primo le cure richieste dalla sua condizione e oltre alle obbligazioni accessorie di carattere lato sensu organizzativo-alberghiero, anche la specifica obbligazione di assicurare la protezione, mediante sorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce parte essenziale della cura.
L’estensione e il contenuto della prestazione oggetto di questa specifica obbligazione non sono sempre gli stessi ma variano in relazione alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo allo specifico interesse cui essa è correlata.
L’obbligazione in questione trova infatti il suo fine (di protezione) nell’esigenza di prevenire il rischio che il paziente possa causare danni a terzi o subirne; di conseguenza, la prestazione di sorveglianza non è predeterminata in astratto nella sua intensità e nella sua estensione ma deve essere espletata, in esecuzione di ogni singolo contratto di ricovero, in modo adeguato e coerente rispetto alle specifiche condizioni psico-fisiche del paziente e alla condizione oggettiva in cui egli si trovi nell’ambito della struttura sanitaria.
L’obbligazione di vigilanza, dunque, è tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni a sé o ad altri e, in funzione della valutazione di questo rischio, rileva l’età, l’incapacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica del paziente.
Tuttavia, ognuna di queste condizioni costituisce solo un indice di valutazione del rischio che il degente causi o subisca danni, ma nessuna di esse integra una condizione necessaria in funzione della insorgenza dell’obbligo di sorveglianza, che va apprezzata in relazione ad ogni singolo caso concreto.
Proprio in relazione a questo secondo aspetto, secondo la Cassazione, la decisione della Corte d’Appello non è censurabile.
La stessa, infatti, ha motivatamente tenuto conto della peculiarità della fattispecie concreta, anche rispetto ad altro precedente di rapimento di neonato citato dai ricorrenti, con riferimento al quale la struttura era stata condannata per inadempimento dell’obbligo di vigilanza del neonato.
In tale caso, infatti, il neonato era custodito senza l’assistenza di un genitore, né di altri soggetti diversi dal personale, nel “nido” dell’ospedale, dotato di porta di accesso priva di serratura ed aperta a chiunque anche nelle ore di apertura dell’ospedale all’accesso del pubblico per la visita ai ricoverati da parte di parenti e amici.
Nel caso oggi in commento, invece, il neonato era stato affidato all’assistenza della madre, persona di giovane età perfettamente in grado di intendere e di volere, nella sua stanza ed a sua volta assistita dalla propria sorella, sicché non poteva esigersi dalla struttura sanitaria, in relazione alle circostanze del caso concreto, l’espletamento di un servizio di sorveglianza continua nei confronti del minore.
La struttura sanitaria era bensì tenuta ad una prestazione di cura e assistenza postpartum della paziente e del neonato, ma non anche ad una prestazione di custodia assimilabile a quella invece esigibile nella diversa ipotesi in cui il bambino, senza l’assistenza di un genitore, fosse stato custodito nel “nido” dell’ospedale.
Esclusa la responsabilità della struttura per rischi imprevedibili
A quanto precede la Suprema Corte aggiunge che intanto sussiste un’obbligazione di sorveglianza e protezione del paziente, che è funzionale a prevenire il fatto che il paziente possa divenire un pericolo per sé o per altri, e in tale ottica vengono in considerazione tutti i rischi potenzialmente incombenti sul degente, ma a condizione che si tratti di rischi che rientrano nello spettro della prevedibilità.
Coerentemente la Corte d’Appello ha escluso dal novero delle conseguenze normali e prevedibili dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di sorveglianza il rapimento del degente neonato affidato all’assistenza della mamma (oltre che di altro parente),
“trattandosi, non della realizzazione di un rischio specifico creato da quell’eventuale inadempimento, ma di un evento dannoso ascrivibile interamente alla condotta del terzo autore del rapimento, quale condotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere la relazione causale tra l’inadempimento e l’evento e a porsi come causa esclusiva di questo.”
Nessun obbligo di identificazione e controlli durante gli orari di visita a carico della struttura pubblica
Infine, va evidenziato che la Corte d’Appello ha reputato accertata la circostanza che la rapitrice era entrata nella struttura e nel reparto durante l’orario di apertura al pubblico.
Secondo la Cassazione, non può individuarsi un inadempimento della struttura ospedaliera per non aver proceduto all’identificazione delle persone all’ingresso del nosocomio e al controllo della circolazione nei reparti, atteso che nessuna prescrizione in tal senso è prevista per gli ospedali pubblici e aperti al pubblico, nei quali, salvo casi eccezionali, durante l’orario di visita resta libero sia l’accesso alla struttura sanitaria che ai suoi diversi reparti.
Per concludere
Alla luce di quanto precede, la Corte ha rigettato il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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