Consenso alle cure ed amministrazione di sostegno: un equilibrio delicato

L’obbligo di rispettare la dignità umana include il diritto di rifiutare la terapia in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi. Requisito indefettibile del diritto di scelta, però, è la necessaria attualità ed autenticità della volontà terapeutica, la quale deve essere consapevole, informata e corrispondente al sentire del paziente nel momento in cui la decisione assume rilievo.

Spetta al giudice del merito il compito di verificare in concreto la qualità dell’autonomia residua del beneficiario, la misura della sua vulnerabilità e l’eventuale necessità di affidare la rappresentanza sanitaria ad un amministratore di sostegno, in un’ottica di tutela degli interessi della persona fragile.

Oggi vi segnalo una recente ordinanza della Cassazione Civile (n. 1396 del 22 gennaio 2026) in tema di consenso informato ed amministrazione di sostegno del paziente fragile.

Il caso

I congiunti di un signore ottantacinquenne si rivolgono al giudice tutelare al fine di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno. L’amministratore viene nominato ed i relativi poteri definiti, ma sia il beneficiario sia gli originari ricorrenti impugnano il provvedimento di nomina: l’uno, ritenendo di non avere necessità di supporto; gli altri – per quanto d’interesse in questa sede – per chiedere che i poteri dell’amministratore di sostegno vengano estesi per includere i poteri:

  • di assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di cura e di assistenza medica ed infermieristica del beneficiario, e
  • di prestare il consenso informato a terapie ed interventi sanitari.

Il giudice tutelare rigetta la richiesta di ampliare i poteri dell’amministratore di sostegno in ambito sanitario. Il Collegio conferma la decisione.

Il provvedimento viene impugnato avanti alla Corte di Cassazione. Vediamo qual è la posizione della Suprema Corte sul punto.

Le ragioni del Giudice Tutelare e quelle dei congiunti

La decisione del Giudice Tutelare si fonda sul concetto di insormontabilità del diritto di autodeterminazione dell’individuo in ambito sanitario e sulla sua incompatibilità generale con eventuali limitazioni.

Il Giudice, infatti, ha ritenuto che in capo all’interessato residuasse “la capacità di porre in essere un atto personalissimo che non necessita di informazioni complesse quale quello… di scegliere se e come farsi curare, non essendo previsto nell’ordinamento un dovere di curarsi, ma al contrario, il diritto a non curarsi”.

Secondo i congiunti dell’interessato, invece, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerando le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio, dalle quali sarebbe emersa la piana incapacità dell’interessato di avere contezza del proprio stato di salute e di provvedere in autonomia alla cura di sé e della propria salute psicofisica.

Il giudizio della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, per chiarire il nucleo della questione va considerato, da un lato, lo scopo che sottende l’amministrazione di sostegno e, dall’altro, se il diritto di autodeterminazione individuale possa essere limitato ed in quali casi.

Va in primo luogo considerato che l’amministrazione di sostegno persegue lo scopo di

tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo e permanente” (art. 1, legge n. 6 del 2004).

A seconda del caso concreto, l’amministratore di sostegno può affiancare o sostituire l’interessato nell’espressione della sua volontà, e/o nello svolgimento di attività ordinarie o straordinarie afferenti a qualsiasi ambito in cui vi sia la necessità di un sostegno, incluso quello sanitario.

Amministrazione di sostegno e decisioni afferenti all’ambito sanitario

Le norme in tema di amministrazione di sostegno consentono al giudice di conferire all’amministratore poteri decisionali anche in ambito sanitario, ove ciò risulti necessario, proporzionato e adeguato allo stato di vulnerabilità accertato dell’interessato.

Le norme in tema di consenso informato confermano che

“nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere” (art. 3, co. 4 legge n. 219 del 2017).

Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, nella parte in cui definisce i poteri di assistenza o sostituzione dell’amministratore, dovrà quindi bilanciare le esigenze di protezione dell’interessato con la sua libertà personale, incluso il suo diritto all’autodeterminazione in tutti gli ambiti in cui esso possa esprimersi.

Consenso informato, amministrazione di sostegno e rifiuto delle cure

È altrettanto vero che il consenso individuale alle cure non si esaurisce nella mera adesione di un individuo ad un determinato trattamento, ma implica la facoltà di selezionare tra alternative possibili ed anche “di rifiutare la terapia o di interromperla in tutte le fasi della vita, anche quella terminale” (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748), qualora lo si reputi opportuno.

Come noto, ciascuno può nominare anticipatamente un amministratore di sostegno ed affidargli le proprie direttive in vista del momento – eventuale – in cui l’interessato non si sarà più in grado di autodeterminarsi (cd. d.a.t., disposizioni anticipate di trattamento), che possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure.

L’obbligo di rispettare sempre la dignità umana, sancito dall’art. 32 Cost. e dagli artt. 2,3 e 35 Cost. della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, include il diritto di rifiutare la terapia in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi (Cass., 20 novembre 2023, n. 32219).

Quando il consenso (o dissenso) individuale alle cure si può superare?

Alla luce di tutto quanto precede, come si coniuga il diritto del paziente di esprimere il proprio consenso (o dissenso) alle cure, atto personalissimo che esplicita la sua libertà di autodeterminazione, con la nomina, magari non voluta, di un amministratore di sostegno, e l’affidamento a quest’ultimo di poteri che limitano di fatto la libertà individuale dell’interessato?

Nel provvedimento oggi in commento, la Cassazione ci ricorda che

questa Corte ha sempre posto quale requisito indefettibile la necessaria attualità e autenticità della volontà terapeutica, la quale deve essere consapevole, informata e corrispondente al sentire del paziente nel momento in cui la decisione assume rilievo.

Spetta al giudice del merito il compito di verificare in concreto la qualità dell’autonomia residua del beneficiario, la misura della vulnerabilità accertata e la necessità della rappresentanza sanitaria richiesta, motivando sui poteri da conferire secondo un criterio di proporzione e adeguatezza.

L’applicazione dei principi al caso concreto

Nella decisione impugnata, secondo la Cassazione, è proprio questa valutazione ad essere gravemente carente: il giudice tutelare evoca il carattere personalissimo delle scelte terapeutiche e ne fa discendere l’incompatibilità in radice con la possibilità di un intervento dell’amministratore di sostegno, ma omette di confrontarsi con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che risulta tranchant in merito all’incapacità dell’interessato di prendersi cura di sé e, in ultima battuta, di essere effettivamente in grado di esercitare la propria libertà ( “il beneficiario presenta… una condizione di disturbo cognitivo con alterazioni affettive e comportamentali… non… oggetto di specifiche cure… la presenza in (omissis) di una infermità mentale abituale… implica una impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e relativi alla cura di sé e della propria salute psicofisica”).

Nel caso in commento, l’astratta necessità di tutelare il principio di autodeterminazione, cioè la libertà di scelta individuale, privilegiata dal giudice, si scontra, nella realtà dei fatti, con l’incapacità reale dell’interessato ad esercitare tale libertà, che necessita – in un’ottica di tutela del benessere dell’interessato stesso – di un supporto esterno, qual è quello che può essere dato da un amministratore di sostegno.

Per concludere

Alla luce di quanto precede, la Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato il caso al Tribunale di provenienza, in diversa composizione, per una nuova valutazione delle condizioni attuali dell’amministrato e della loro compatibilità con un ampliamento dei poteri dell’amministratore in ambito medico.

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LEGGI L’ORDINANZA

Cass. Civ., Sez. I, n. 1396 del 22 gennaio 2026