Emergenza Coronavirus: quando l’attività ospedaliera ed ambulatoriale è urgente e quando va rimodulata?

In queste settimane di emergenza sanitaria, vari interventi del Ministero della Salute  si sono avvicendati per fornire le linee guida per la riorganizzazione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali, necessaria per soddisfare l’incremento delle necessità di ricovero derivanti dall’emergenza Covid-19 e limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza.

Lo scopo è garantire omogeneità nella riorganizzazione ed evitare iniziative discordanti tra le strutture sanitarie nella gestione dei pazienti, sia affetti da Covid-19 che non, ed il potenziale caos e rischi conseguenti. Vediamo quali sono le regole da applicare.

Indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili

La Circolare del Ministero della Salute 7422 del 16.3.2020 ha posto le “linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da Covid-19” ed indica le regole per considerare le prestazioni garantite dal SSN clinicamente differibili (e dunque da rinviare) o meno, in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nel dettaglio:

* PER L’ATTIVITA’ AMBULATORIALE, sono considerate

– NON PROCRASTINABILI le prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità:

  1. U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  2. B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILI le prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità:

  1. D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
  2. P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.

* PER L’ATTIVITÀ DI RICOVERO, sono considerati

NON PROCRASTINABILI:

  • I ricoveri in regime di urgenza;
  • I ricoveri elettivi oncologici;
  • I ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.

PROCRASTINABILI:

  • ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C. Ma attenzione: questi casi dovranno essere valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
  • ricoveri elettivi classe di priorità D.

Per le definizioni delle classi di priorità, il riferimento è il Piano nazionale per le liste d’attesa (PNGLA) 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019. Nel dettaglio:

  • Classe A: Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe B: Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe D: Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Tutte le prestazioni procrastinabili, specifica la Circolare, dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

Si tratta di previsioni estensibili anche al settore privato? A parere di chi scrive la risposta è positiva: se ne tenga dunque conto (anche in un’ottica di valutazione del rapporto rischio-beneficio) quando vengono fissati calendari ed appuntamenti.

“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid-19”

Con la successiva Circolare n. 7865 del 25.3.2020, il Ministero ha ribadito la necessità di sospendere le attività di ricovero ospedaliero, ad eccezione di quelle considerate non procrastinabili quali

  • i ricoveri in regime di urgenza (da intendersi in emergenza),
  • i ricoveri elettivi oncologici, e
  • i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.

Contestualmente alla sospensione, è stata indicata la necessità di riprogrammare le attività considerando tutta la rete di offerta ospedaliera, pubblica e privata, rimodulando i contratti in essere in relazione ai contenuti assistenziali e ai sistemi di remunerazione, finalizzandoli all’emergenza Covid-19; la previsione di eventuali oneri aggiuntivi trova un riferimento all’art. 3 del d.L. 18/2020.

La circolare dà altresì le indicazioni – a seguito della sospensione dell’attività ordinaria e al fine di separare nettamente i percorsi assistenziali – per identificare prioritariamente strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva dei pazienti affetti da Covid-19 (tenuto conto che le attività precipue sono legate alle malattie infettive, assistenza respiratoria e terapia intensiva) e strutture da dedicare alla gestione dell’emergenza ospedaliera NON-Covid (per le patologie complesse tempo-dipendenti).

Le ulteriori strutture ospedaliere presenti sul territorio non direttamente coinvolte nella rete Covid-19, né in quella emergenziale NON-Covid, potranno essere utilizzate per contribuire ad attività necessarie (es. raccolta sangue), nonché per la riprogrammazione dell’attività assistenziale nei confronti di pazienti che non possono interrompere il percorso di cura, con prestazioni dirette ovvero con monitoraggio da remoto (es. attraverso strumenti di telemedicina).

La circolare contiene poi ulteriori indicazioni per la gestione dei casi in cui non sia possibile la netta separazione degli ospedali dedicati all’emergenza e per l’allocazione in strutture e stabilimenti alternativi dei pazienti NON-Covid al fine di evitare pericolose infezioni nosocomiali.

Ulteriori chiarimenti concernenti le attività programmate in ambito oncologico e volte alla tutela della salute materno-infantile

Infine, in data 30 marzo sono stati emessi dei “Chiarimenti” alle Linee di indirizzo sopra viste, concernenti le attività programmate da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio.

A tale riguardo, il Ministero raccomanda di includere nelle attività non procrastinabili – sia ambulatoriali che di ricovero:

  • tutte le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché
  • una serie di attività programmate in ambito ostetrico-ginecologico volte alla tutela della salute materno-infantile, considerate come indifferibili e specificamente elencate nei “Chiarimenti (per esempio la prima visita ostetrica entro la 12° settimana, le visite ostetriche urgenti per contrazioni uterine, minacce di aborto o di parto pretermine, visite ginecologiche per perdite ematiche anomale, algie o infezioni, ecografie per sospetti oncologici e conseguenti interventi in caso di conferma del sospetto etc.).

Si raccomanda infine l’esecuzione dei corsi di accompagnamento alla nascita esclusivamente in modalità on-line.

SCARICA I DOCUMENTI

Circolare Ministero Salute n. 7422 del 16.3.2020

Circolare Ministero Salute n. 7865 del 25.3.2020

Nota di chiarimento n. 8076 del 30.3.2020

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