La responsabilità del medico per interventi estetici

Qualora l’intervento medico abbia natura prettamente estetica e “voluttuaria”, cioè non sia necessario dal punto di vista terapeutico, e si configuri come un intervento standard, ovverosia routinario, il conseguimento di un risultato positivo per il paziente rappresenta la cartina di tornasole per valutare la correttezza dell’intervento del medico.

Trovate qui di seguito il mio nuovo articolo per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito Internet dell’ISPLAD – International-Italian Society of Plastic – Regenerative and Oncologic Dermatology.

La responsabilità del medico per interventi estetici

Oggi vi segnalo una sentenza del Tribunale di Napoli (la n. 5155 del 20.5.2019) in tema di responsabilità medica per interventi estetici che, pur concernente un’ipotesi di intervento chirurgico, pone principi applicabili ad ogni intervento medico avente finalità non curative, bensì di miglioramento dell’aspetto estetico del paziente, inclusi gli interventi di dermatologia plastica e rigenerativa.

Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli

Una signora si rivolge ad una clinica per l’esecuzione di un intervento di rinoplastica, in conseguenza del quale lamenta disturbi respiratori ed alterazioni estetiche che la obbligano ad un intervento correttivo, eseguito dallo stesso medico.
Ma anche il secondo intervento ha un esito giudicato non soddisfacente, e la paziente agisce contro il medico e le cliniche per ottenere il risarcimento dei danni che ritiene di aver subito.

Vediamo qual è l’esito del giudizio del Tribunale.

Obbligo di mezzi o di risultato? Dipende dal caso concreto

Secondo il Tribunale, nel caso in cui il sanitario si assuma verso il paziente l’obbligo di eseguire una prestazione di natura prettamente estetica – cioè priva di funzione curativa – il conseguimento di un risultato positivo per il paziente rappresenta usualmente la “cartina di tornasole” per valutare la correttezza dell’intervento del medico.

Anche qualora il sanitario assuma verso il paziente una obbligazione di risultato estetico – da intendersi quest’ultimo comunque non come un dato assoluto, ma come en risultato da valutare con riferimento alla situazione pregressa, alle condizioni biologiche del paziente ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso delle tecniche operatorie – non ricorrerà un inadempimento imputabile al medico laddove risulti accertato che

  1. il trattamento sia stata eseguita a regola d’arte;
  2. le eventuali conseguenze negative riportate dal paziente (es. permanenza di cicatrici) siano state espressamente e preliminarmente comunicate allo stesso, come effetto possibile ma inevitabile del trattamento, e
  3. il paziente abbia validamente acconsentito con atto scritto alle modalità dell’operazione ed alla possibilità di verificazione di esiti esteticamente men che perfetti.

“Posto che non è sostenibile che l’intervento di chirurgia estetica abbia generato un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, va comunque posto l’accento sulla adeguata informazione resa alla paziente ritenuta deficitaria dalla stessa”.

Il consenso informato nei trattamenti medici aventi finalità estetiche

Il tema del consenso informato e dell’adeguatezza dell’informazione data al paziente si pone in modo peculiare negli interventi medici aventi finalità prettamente estetiche, rispetto a quelli aventi finalità curative. Sul punto si veda anche il mio precedente post “Il consenso informato nella chirurgia estetica” (http://avvocatoelenabassan.it/2018/10/03/il-consenso-informato-nella-chirurgia-estetica/).

Con questo genere di trattamenti, il paziente persegue infatti un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, bensì di mero perfezionamento estetico, in relazione al quale

“è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione”.

L’insieme dei rischi prevedibili in relazione al trattamento e/o in sede post-trattamento/intervento è un’informazione da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia e della medicina con finalità estetiche, posto che la funzione non curativa della prestazione richiesta al medico

“fa presumere come il consenso all’intervento non sarebbe stato prestato se (il paziente) fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione.”

In altri termini: qualora si tratti di trattamenti medici con finalità estetiche, una volta accertato il peggioramento estetico riportato a seguito del trattamento e la mancanza di adeguata informazione del paziente sui possibili rischi poi verificatisi, non sarà necessario accertare quale sarebbe stata la scelta del paziente – se sottoporsi comunque all’intervento o meno – per ritenere l’esistenza di una responsabilità del medico al riguardo e di un danno risarcibile. Tale accertamento sarà per contro necessario quando l’intervento medico – oggetto dell’omessa informativa – abbia finalità curative ed allo stesso, ancorché correttamente eseguito, sia seguito un peggioramento della salute del paziente.

Il sanitario dovrà dunque essere particolarmente attento alle modalità, completezza e tracciabilità dell’informazione da dare al paziente sulle alternative disponibili e sugli eventuali rischi associabili al trattamento proposto per evitare di incorrere in possibili responsabilità.

Cosa dice il Codice di Deontologia Medica

Ricordiamo che anche il Codice di Deontologia Medica è stato modificato per tenere conto delle peculiarità della medicina estetica, con l’inserimento, alla fine del 2017, del nuovo Art. 76-bis:

Il medico, nellesercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nellinformazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.

… ma anche il paziente deve prestare attenzione

Tornando al procedimento in commento, il Tribunale ha valutato il modulo di consenso informato prodotto in giudizio e, ritenendolo completo ed adeguato, ha ritenuto di dover sottolineare l’onere di attenzione che deve necessariamente gravare sul paziente quando viene informato dal professionista sanitario:

“il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell’esercizio della propria autonomia privata. Ora, non può sostenersi come, anche affermato dall’attrice che il modello le fu fatto firmare senza avere il tempo di leggere dovendo essere cura della paziente prestare attenzione, non solo a quel che si sottoscrive, ma soprattutto a prendere visione consapevolmente delle possibili conseguenze di un intervento chirurgico.”

Per concludere

Nel caso di specie, la consulenza tecnica svolta in giudizio ha concluso ritenendo corretto l’operato del sanitario, sia in termini di modalità d’esecuzione dell’intervento sia di adeguata informativa del paziente sui possibili esiti dell’intervento.

Il Tribunale ha dunque rigettato le domande della paziente, altresì condannandola al rimborso delle spese legali delle altre parti.

SCARICA LA SENTENZA[Tribunale Napoli, n. 5155 del 20 maggio 2019]

Hai trovato il post interessante? Vuoi approfondire con noi il tema del consenso informato e di come sia possibile assicurare un’adeguata informazione al paziente ed evitare rischi nella professione?

Non perderti la tavola rotonda “Consenso Informato: parliamone insieme” che si terrà a Milano il 3 ottobre prossimo: i posti sono limitati.
Trovi qui tutte le informazioni.

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.