La struttura sanitaria ha l’obbligo di attivarsi se le analisi segnalano che paziente è in pericolo di vita

Rientra nel dovere di protezione della salute del paziente l’immediata e tempestiva attivazione della struttura ospedaliera in presenza di evidente situazione di pericolo di vita del paziente, risultante dalle analisi cliniche.

Questa settimana vi segnalo una breve sentenza della Corte di Cassazione (n. 1251 del 19.1.2018) che tratta un aspetto particolare del generale dovere di protezione della salute dei pazienti che grava su tutti gli operatori sanitari.

 

Il caso

Un paziente, già sofferente per varie patologie, viene sottoposto ad analisi emato-chimiche presso un presidio ospedaliero.

Le analisi mostrano un allarmante livello del valore del potassio, tale da evidenziare un imminente pericolo di vita del paziente. Ciononostante, il risultato dell’accertamento non viene comunicato al medico curante e il paziente decede solo tre giorni dopo per arresto cardiaco dovuto ad iperpotassiemia.

I congiunti agiscono quindi in giudizio nei confronti dell’Azienda Ospedaliera al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso.

Il Tribunale rigetta la domanda sulla base della considerazione dell’inesistenza di una disposizione normativa che stabilisca un obbligo di comunicazione urgente degli esiti degli accertamenti a carico della struttura; la Corte d’Appello conferma tale impostazione.

Contro tale sentenza viene dunque proposto ricorso in Cassazione.

 

Ininfluente il mancato ricovero del paziente

La Suprema Corte parte dalla considerazione che è del tutto ininfluente che il paziente si fosse rivolto all’ospedale per essere sottoposto ad analisi cliniche e non per essere ricoverato: in entrambe i casi, infatti, risulta comunque concluso tra le parti il cd. contratto di spedalità (al riguardo vedi il mio post Valutare l’inadempimento medico: irrilevanti le aspettative del paziente).

Di conseguenza, il comportamento cui è tenuta la struttura ospedaliera si sostanzia, nell’uno come nell’altro caso:

  • in uno specifico obbligo di prestazione, e
  • in un correlato dovere di protezione del paziente.

Ne consegue che, al di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia – che effettivamente viene ritenuta inesistente – rientra nel dovere accessorio di protezione della salute del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di pericolo di vita.

 

Il pericolo di vita come presupposto dell’obbligo di intervenire

Ma, precisa la Corte, non esiste alcun obbligo indifferenziato di attivazione della struttura ospedaliera in presenza di qualsivoglia situazione di alterazione dei dati clinici che emerga dalle analisi compiute presso una struttura ospedaliera.

L’obbligo di attivazione trova infatti un limite invalicabile nell’ipotesi in cui tale alterazione si riveli di gravità tale da mettere in pericolo la vita stessa del paziente

“onde una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso ne possa, sul piano probabilistico, scongiurare l’esito letale conseguente (e nella specie, purtroppo conseguito) al ritardo di comunicazione”.

Ritardo che, qualora occorra, costituisce violazione dell’obbligo di diligenza professionale qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2: vedi al riguardo anche il mio post La diligenza del medico? Varia in base al grado di specializzazione e di efficienza della struttura.

 

Per concludere

Nel caso di specie, la consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato come, “al di là ed a prescindere da qualsivoglia indicazione normativa, regolamentare o semplicemente amministrativa (protocolli interni ovvero “linee guida”)”, il valore della potassiemia emerso dalle analisi (7.3 mEq/I) indicasse inequivocamente un pericolo di vita del paziente, e ne imponesse una immediata comunicazione ai medici curanti.

Il ricorso è stato dunque accolto e il procedimento rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione nel merito.

 

In sintesi

Gli esiti delle analisi cliniche vanno sempre valutati con attenzione per verificare se sussistano situazioni estreme per il paziente: in caso di evidente pericolo, è necessario intervenire con prontezza per evitare rischi per la vita del paziente.

 

Torniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Civile, Sez. III, n. 1251 del 19.1.2018