Valutare l’inadempimento medico: irrilevanti le aspettative del paziente

L’inadempimento medico va parametrato in base ai doveri del professionista sanitario inerenti al caso concreto, non in relazione agli interessi ed alle aspettative che il paziente può riporre nel suo intervento

 

Questa settimana vi segnalo un’interessante sentenza del Tribunale di Parma (n. 175 del 2 febbraio 2018) in materia di adempimento dell’obbligo professionale medico.

 

Il caso

Nel 2007 ad una signora viene diagnosticata una probabile formazione adenomatosa paratoroidea caudalmente al lobo sinistro dovuta ad “iperparatiroidismo primitivo”.

Vengono eseguiti scintigrafia ed altri accertamenti diagnostici, a seguito dei quali la paziente viene sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione della ghiandola paratiroide inferiore di sinistra; nel corso dell’intervento, non calando i valori sierici di paratormone, il chirurgo procede all’asportazione di altre due ghiandole paratiroidee sospette per adenoma.

Tuttavia la situazione non si risolve e la paziente è costretta a sottoporsi a nuovo intervento chirurgico di paratiroidectomia presso altra struttura, questa volta con esito positivo.

La signora agisce dunque in giudizio contro il primo ospedale attribuendo a colpa – per negligenza o imperizia – dei suoi sanitari la responsabilità del danno patito a causa della mancata individuazione dell’adenoma e chiedendo il risarcimento del danno.

 

La responsabilità della struttura ospedaliera come responsabilità contrattuale

La causa concerne dunque la responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto compiuto dai medici ivi operanti.

Come noto ed in estrema sintesi, la struttura ospedaliera risponde degli eventuali danni subiti dai pazienti in forza di una responsabilità di tipo contrattuale, sulla base del cd. contratto di spedalità. Il rapporto che si instaura tra struttura e paziente implica dunque, a carico della prima, sia obblighi in senso lato alberghieri, sia obblighi di messa a disposizione del personale (medico ed ausiliario) e delle attrezzature necessarie per far fronte alle necessità del paziente.

L’eventuale responsabilità della struttura per danni causati ai pazienti può dunque essere per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ove i danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura o dei servizi messi a disposizione dei pazienti, oppure per fatto degli ausiliari – medici, infermieri ed altre persone – di cui la struttura si avvale nello svolgimento delle sue attività, ai sensi dell’art. 1228 c.c.. Tale impostazione è stata legislativamente accolta anche dall’art. 7 della Legge Gelli-Bianco.

 

Il danno e la natura dell’inadempimento nei procedimenti contro la struttura

Quando si considera sussistente un danno in questi casi e come si articola dunque la prova del nesso di causalità (cioè del rapporto di causa-effetto tra la condotta del sanitario e l’evento di danno) nelle cause di questa natura?

Il danno subito dal paziente può spaziare dalla persistenza o dall’aggravamento della patologia originaria, per la cui cura è stato richiesto l’intervento medico, fino all’insorgere di una nuova patologia ed al decesso del paziente.

Quanto al nesso di causa, secondo il Tribunale bisogna tener conto del fatto che in questi casi

“la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente tra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo.

Pertanto,

l’inadempimento va parametrato non tanto sulla base degli interessi, dei bisogni e delle speranze del paziente (e quindi delle sue aspettative) quanto sui doveri inerenti allo svolgimento professionale del caso concreto”.

 

Com’è distribuito l’onere della prova del nesso causale?

Precisa la sentenza in commento che “quando l’impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema” presentato dal paziente,

  • il pazientedanneggiato ha l’onere, da un lato, di provare che la prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno
  • per parte sua, per andare esente da responsabilità l’ente ospedaliero deve provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sofferti dal paziente sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

 

L’esito della consulenza tecnica nel caso in commento

Il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha accertato che le problematiche sofferte dalla paziente erano da ascriversi non tanto ad errori occorsi durante il primo intervento chirurgico, quanto nell’inadeguatezza del relativo studio pre-operatorio, al quale sarebbe seguita una pianificazione non corretta dell’intervento.

La discordanza dell’esito degli esami preliminari svolti (scintigrafia ed ecografia) avrebbe dovuto indurre il chirurgo a procedere ad ulteriori accertamenti (ripetizione di ecografia mirata, TC o RM di collo e mediastino) che avrebbero a loro volta consentito un’adeguata pianificazione dell’intervento ed un esito positivo dello stesso.

 

In sintesi

Aldilà delle aspettative soggettive del paziente, nel caso di specie il Tribunale ha accertato delle mancanze oggettive nella condotta professionale tenuta dal primo chirurgo nell’esecuzione degli esami preliminari e nella pianificazione dell’intervento, giudicato dal Tribunale come un intervento di routine di facile esecuzione perché privo di particolari difficoltà tecniche.

A tali mancanze – cioè a colpa professionale – va ascritto l’esito negativo dell’intervento stesso e, in ultima battuta, la persistenza della patologia sofferta dalla paziente, con conseguente necessità di un nuovo intervento chirurgico per risolverla.

Per parte sua, la struttura ospedaliera non è stata in grado di provare che la persistenza della malattia della paziente è stata conseguenza di un evento imprevisto ed imprevedibile.

Il Tribunale ha dunque giudicato come di “colpevole trascuratezza” la condotta del chirurgo e condannato la struttura al risarcimento dei danni sofferti dalla paziente.

Torniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI I DOCUMENTI

Tribunale di Parma, n. 175 del 2 febbraio 2018

Art. 1218 c.c.

Art. 1228 c.c.

Art. 7 – Legge n. 24 dell’8 marzo 2017