Risponde penalmente il medico che omette di prescrivere i test pre-concezionali ad una paziente che desidera avere un bimbo

Costituisce negligenza grave, anzi inescusabile, la condotta del medico che, a fronte della volontà della paziente di procreare, omette di prescriverle un’indagine diagnostica del tutto ordinaria quale il test per verificare l’immunità dalla rosolia, che appartiene alla cognizione comune e costituisce dato ovvio per un medico.

Oggi vi segnalo una delle ultimissime sentenze del 2019 della Cassazione Penale (Sez. V, n. 51479 del 20 dicembre 2019) che concerne gli obblighi del ginecologo in caso di paziente in procinto di avere una gravidanza.

 

Il caso

Una signora si sottopone a visita ginecologica, manifestando allo specialista di fiducia il suo desiderio di avere una gravidanza.

Lo specialista prescrive alla paziente l’assunzione di acido folico e fissa un nuovo appuntamento a sei mesi per verificare l’evoluzione della situazione. La signora rimane incinta ma, avendo nel frattempo contratto la rosolia, è costretta a sottoporsi ad interruzione di gravidanza.

Il Tribunale condanna il medico per aver causato colposamente l’interruzione della gravidanza della paziente ai sensi dell’art. 17 della legge 194 del 1978, con sentenza confermata anche in grado d’appello.

Vediamo qual è l’esito del ricorso in Cassazione.

Il test per verificare l’immunità dalla rosolia costituisce un dato ovvio per qualsiasi medico

La Corte di Cassazione conferma innanzitutto la sentenza impugnata nella parte in cui giudica come negligente la condotta del medico che – a fronte della manifestazione della volontà della paziente di voler avere figli – omette di prescriverle il test per verificare l’immunità dalla rosolia.

La violazione delle regole di diligenza nel caso di specie non costituisce infatti imperizia (ovverosia violazione di regole tecniche di condotta professionale), vista la mancanza di specifici protocolli applicabili, ma viene inquadrata

“nell’ambito di una più ampia negligenza considerando che l’indicazione clinica del test per verificare l’immunità dalla rosolia di una donna in procinto di avere un figlio appartiene alla cognizione comune e costituisce dato ovvio per un medico.”

La colpa, nel caso in commento, viene ritenuta non lieve, bensì inescusabile e ciò perché, una volta che la paziente in età fertile avesse manifestato al medico la sua intenzione di procreare, il medico non poteva prescindere dal prescrivere il test immunologico in questione, trattandosi di un esame di routine da espletarsi preventivamente, ovvero in tempo utile per prevenire rischi di malformazioni fetali in caso di gravidanza:

“Rientra, infatti, nei compiti del medico verificare preventivamente quali accertamenti la paziente abbia già effettuato, prescrivendo l’esecuzione di quelli mancanti, in tempo utile per prevenire, grazie ad essi, rischi specifici.”

L’avere omesso di prescrivere, nella situazione concreta descritta, un test tanto ordinario quale quello anti-rosolia non consente pertanto di configurare come lieve la colpa del medico in questione.

Quando la divergenza dalle regole di condotta può essere qualificata come colpa grave?

In tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, la giurisprudenza – e la sentenza in commento non fa eccezione – utilizza i seguenti parametri di valutazione della condotta dell’agente:

  1. la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;
  2. la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente;
  3. la motivazione della condotta;
  4. la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.

Nel caso in commento, si è ritenuto violato “in termini certamente sfavorevoli all’imputato il primo parametro, senza circostanze valutabili in senso opposto” tra gli altri parametri e senza che la sua condotta risultasse influenzata negativamente da una contingente situazione di fatto, quale un’urgenza o una condizione clinica è particolarmente complessa o grave.

Va valutata anche la condotta della paziente

Secondo la Cassazione, una volta qualificata come caratterizzata da colpa grave la condotta del medico, andava però anche valutato se il compimento dell’azione medica doverosa, ovverosia la prescrizione del test anti-rosolia, avrebbe impedito l’evento (cioè l’aborto) sulla base di un “giudizio di alta probabilità logica” e dunque in termini di certezza processuale, escludendo possibili interferenze esterne.

In altre parole, andava ipotizzato quale sarebbe stata la condotta della donna in caso di corretta prescrizione del test da parte del medico e la sua eventuale interferenza nel processo causale che ha condotto all’aborto.

La Corte d’Appello si è limitata a constatare che la scelta della paziente di abortire fu l’inevitabile conseguenza dell’aver contratto la malattia, considerato che la donna si era rivolta al medico in questione proprio per timore di malformazioni fetali e, in passato, aveva dimostrato di non avere pregiudiziali ideologiche verso le pratiche abortive.

Secondo la Cassazione, avrebbero tuttavia dovuto essere adeguatamente soppesati e valutati dalla Corte d’Appello anche altri comportamenti della paziente quali, per esempio:

° il fatto che la stessa aveva di sua scelta sospeso l’assunzione della pillola anticoncezionale senza consultare il medico, non per favorire la procreazione, ma per ritenuti effetti collaterali negativi;

° non aveva iniziato ad assumere l’acido folico prescrittole se non dopo molti mesi dalla relativa prescrizione medica, cioè quando era già in gravidanza;

° aveva ritirato l’esito del test di gravidanza con molti giorni di ritardo, e così via.

Tali elementi avrebbero dovuto, in buona sostanza, essere valutati per verificare la tenuta della massima d’esperienza secondo cui chi si rivolge al medico ne segue le prescrizioni e dunque per verificare se, nel caso concreto, vi potesse essere o meno la ragionevole certezza che la donna avrebbe dato puntuale esecuzione alla prescrizione di effettuare il test anti-rosolia, laddove tempestivamente dispensatole dal medico.

 

Per concludere

Alla luce di quanto sopra la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della stessa Corte d’Appello, che dovrà procedere a nuova valutazione di quale fu l’impatto della condotta della paziente sul nesso causale tra omessa prescrizione medica dei test pre-concezionali ed aborto nel caso in commento.

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LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Penale, Sez. V, n. 51479 del 20 dicembre 2019