Legge Gelli-Bianco: finalmente pubblicato il Regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative di strutture sanitarie e professionisti sanitari (parte prima)

Legge Gelli-Bianco: finalmente pubblicato il Regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative (parte prima)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024, a distanza di quasi sette anni dall’adozione della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24 dell’8 marzo 2017), il regolamento attuativo in tema di obbligo assicurativo delle strutture sanitarie e professionisti sanitari (D.M. 15 dicembre 2023, n. 232). Vediamo insieme le previsioni principali.

 

L’obbligo di assicurazione previsto dalla Legge Gelli-Bianco

L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco ha previsto, a carico di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, l’obbligo di copertura assicurativa (o dell’adozione di “altre analoghe misure”) per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.

E’ inoltre previsto:

l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, a tutela del cliente, a carico dei professionisti sanitari che svolgono la propria attività al di fuori di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che prestano la loro opera all’interno di una struttura in regime libero-professionale, ovvero ancora che si avvalgono della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente

l’obbligo, a carico di ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di stipulare idonea polizza di assicurazione per colpa grave, con oneri a proprio carico, al fine di garantire efficacia alle eventuali azioni di rivalsa.

 

Una gestazione difficile

Il nuovo regolamento stabilisce ora quali sono i requisiti minimi delle polizze assicurative a carico di strutture sanitarie e sanitari.

Già solo il titolo del decreto ministeriale (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”) ed il tempo che è stato necessario per la relativa approvazione (ricorderete forse che il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco datata, come visto, 2017) sono indicativi delle difficoltà incontrate per far convergere gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Ma veniamo alle principali previsioni del regolamento.

 

Le coperture assicurative

Per quanto concerne le strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’assicuratore si assume obbligo di tenere indenne la struttura assicurata (pubblica o privata che sia) dai rischi derivanti dalla sua attività, a copertura della responsabilità contrattuale di quanto la struttura stessa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e a prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di:

  • attività di sperimentazione e ricerca clinica
  • in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale
  • rese attraverso la telemedicina.

La copertura assicurativa deve includere altresì la copertura per responsabilità extracontrattuale dei sanitari operanti in regime di libera professione intramuraria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, di cui la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.

Per quanto concerne i professionisti sanitari, si distinguono due ipotesi:

  • sanitari operanti come liberi professionisti: l’assicuratore deve tenere indenne il professionista per i danni da questi colposamente cagionati a terzi in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente dal sanitario con il paziente
  • sanitari operanti, a qualsiasi titolo, presso una struttura: l’assicuratore deve tenere indenne il sanitario da tutte le azioni (di responsabilità amministrativa, surroga o rivalsa) esercitate nei suoi confronti dalla struttura (o dall’assicurazione stessa, in caso di azione diretta esercitata dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione) per i danni cagionati con colpa grave dal sanitario stesso.

I professionisti sanitari possono adempiere al loro obbligo di idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite di strutture pubbliche o private, di organizzazioni sindacali e di rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

I liberi professionisti possono inoltre essere garantiti mediante assicurazioni stipulate direttamente dalla struttura.

 

Quali sono i massimali minimi di garanzia obbligatori delle polizze?

I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile delle strutture verso terzi, divisi per classe di rischio, sono i seguenti:

  1. per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ivi compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore ad €1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;
  2. per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti o attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie: massimale non inferiore a €2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  3. per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a €5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  4. per i sinistri concernenti più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, è previsto un massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere che precedono, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Per quanto riguarda i professionisti sanitari, i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per classi di rischio sono i seguenti:

  1. per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a €1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  2. per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a €2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
  3. per i sinistri concernenti più richieste di risarcimento in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, è previsto un massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui ai due punti che precedono

I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori per colpa grave (a garanzia delle azioni di rivalsa) corrispondono al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda o il corrispettivo convenzionale conseguiti (limiti che non si applicano nei confronti degli esercenti attività libero professionale) nell’anno di riferimento.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a €2.000.000,00 per sinistro e per anno.

I massimali di garanzia che precedono – con l’eccezione dei massimali di garanzia delle coperture assicurative per colpa grave – possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi previste dalla legge.

 

La revisione annuale dei premi di tariffa

E’ prevista la revisione dei premi di tariffa ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, che terrà conto del verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, alla loro tipologia ed al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.

Le azioni orientate alla gestione del rischio ed all’analisi sistemica degli incidenti vengono invece premiate con una variazione in diminuzione della tariffa.

 

L’efficacia temporale della garanzia assicurativa

Infine, la garanzia assicurativa deve prestata nella forma cd. «claims made».

Cosa significa? Significa che la garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.

In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza.

In caso di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, dell’attività sanitaria, ivi compresa l’attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta, con un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

Attenzione! L’assicurato deve dare avviso all’assicuratore di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello di ricezione della richiesta, o l’assicurato ne ha avuta conoscenza.

(continua)

 

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Nel prossimo post del blog torneremo sull’argomento con ulteriori approfondimenti.

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LEGGI IL DOCUMENTO

D.M. 15 dicembre 2023, n. 232