Il contenzioso in medicina: cosa non dimenticare quando l’atto medico ha finalità estetiche

Trovate qui di seguito il mio nuovo post per la sezione “Aspetti Legali in Dermatologia” del sito ISPLAD. 

Buona lettura!

 

La mia serie di post sul contenzioso in medicina torna questa settimana sul tema della comunicazione col paziente per concentrarsi su alcuni peculiari e forse meno noti aspetti concernenti i trattamenti sanitari con finalità estetica.

 

Se l’atto medico ha finalità estetiche, attenzione alle informazioni da dare al paziente

Secondo la giurisprudenza del settore, la peculiarità dell’intervento medico-estetico è legata soprattutto alla finalità non terapeutica della prestazione, finalizzata all’eliminazione di un mero inestetismo esteriore e non “a salvare la vita od eliminare una malattia.

Questa caratteristica si riflette anche ed essenzialmente sull’obbligo informativo del medico. Ma come?

La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l’intervento o accettarlo correndo il rischio del peggioramento delle sue condizioni estetiche.” È questa, secondo la Cassazione, la fondamentale caratteristica dell’intervento estetico non necessario (Cass. Civ., n. 12830 del 6.6.2014).

 

Su quali aspetti deve concentrarsi l’informazione?

Nella chirurgia estetica, così come nella medicina estetica e nei trattamenti dermatologici a fini estetici, il medico è tenuto innanzitutto a prospettare al paziente, in termini di probabilità logica e statistica”, la possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente anche nella vita professionale e in quella di relazione, così come l’eventuale rischio di peggioramenti della condizione estetica.

Il miglioramento del proprio aspetto fisico – che è il risultato che il paziente intende raggiungere con l’intervento – acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perchè soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l’opportunità o meno di sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica. In questa materia, infatti, può parlarsi nella maggioranza dei casi, di interventi non necessari, che mirano all’eliminazione di inestetismi e che, come tali, devono essere oggetto di un’informazione puntuale e dettagliata in ordine ai concreti effetti migliorativi del trattamento proposto

(Cass. Civ. n. 9705 del 6.10.1997).

Va prestata molta attenzione, anche qui, al modo in cui l’informazione viene traslata al paziente e che lo stesso abbia ben compreso cosa è ragionevole attendersi dal trattamento e cosa no.

La simulazione al computer del risultato del trattamento può facilitare la comunicazione creando meno incomprensioni, e dunque supportare il professionista anche in un’ottica di possibile futuro contenzioso. Ma attenzione: se non correttamente gestita, la simulazione può generare nel paziente eccessive aspettative e maggiore ansia rispetto al decorso post-operatorio, e può quindi risultare controproducente.

In secondo luogo, a fronte di possibili diversi esiti – anche sotto il profilo estetico – dell’intervento medico, il medico è sempre tenuto a prospettare le alternative al paziente, rimettendo allo stesso la decisione sull’opzione esteticamente preferibile:

«Qualora lintervento medico abbia uno scopo prettamente estetico, il consenso del paziente deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell’intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sull’opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata del paziente»

(Cass. Civ., n. 29827 del 18.11.2019).

In terzo luogo, attenzione all’utilizzo di prodotti o dispositivi nuovi, o sui cui effetti non vi sia ancora consolidata evidenza scientifica:

«Il consenso informato non può ovviamente esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni ma deve investire – soprattutto nel caso di trattamenti che non sono diretti a contrastare una patologia ma a finalità esclusivamente estetiche che si esauriscono dunque in trattamenti non necessari se non superflui – gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al “paziente” di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l’esistenza e la gravità delle conseguenze negative ipotizzabili

Proprio la mancanza di documentazione sull’esistenza di una congrua sperimentazione del prodotto per la sua novità rende(va) ancor più necessaria l’informazione alla paziente»

(Cass. Pen., n. 32423 del 1.8.2008).

 

L’omessa corretta informazione può esporre il medico anche a responsabilità disciplinare.

Completa il quadro l’articolo 76-bis del Codice Deontologico, introdotto nel dicembre 2017 che, sul punto delle attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, precisa che il medico deve:

  • garantire il possesso di idonee competenze;
  • non suscitare né alimentare aspettative illusorie nel paziente;
  • individuare soluzioni alternative che siano parimenti efficaci;
  • garantire la massima sicurezza delle prestazioni.

Il mancato rispetto dei predetti precetti comporta dunque anche una responsabilità disciplinare del professionista.

 

Quali le conseguenze a fronte di un’informazione insufficiente o inidonea?

Secondo la giurisprudenza, la particolarità del risultato perseguito dal paziente con i trattamenti medico-estetici, che esula dalla tutela della sua salute, consente di presumere che il consenso all’atto medico non sarebbe stato prestato se l’informazione di un possibile esito negativo del trattamento (poi avveratosi) fosse stata ab initio offerta al paziente.

In altri termini, in caso di esito esteticamente indesiderato del trattamento, al paziente sarà sufficiente contestare di non essere stato informato della possibilità di relativa occorrenza e – salvo che il medico sia in grado di provare di aver adeguatamente informato il paziente in merito ai possibili rischi del trattamento – ciò potrà condurre ad una condanna risarcitoria.

Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, di cui il paziente non sia stato compiutamente e scrupolosamente informato, il medico sarà tenuto al risarcimento del danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito” (Tribunale di Bari, n. 753 del 19.2.2018).

Questo ci porta a sottolineare l’importanza non solo di una puntuale e completa informativa al paziente, ma anche della corretta tracciatura, documentazione ed archiviazione dell’attività informativa svolta.

Tutte questa attività non possono essere lasciate al caso, all’ottimismo o all’improvvisazione, ma devono essere strutturate in modo tale conformarsi alle norme di legge ed ai principi individuati dalla giurisprudenza del settore, permettendo di gestire in modo più agile e razionale il rapporto con il paziente e di limitare, al contempo, il rischio di contenziosi.

 

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