Foto: redazione web del Ministero dell’Interno
Cambia ancora il modello di autodichiarazione per coloro che escono da casa.
Attenzione, perché l’autodichiarazione cartacea non può essere sostituita da un’applicazione per smartphone. Anche se apparentemente motivata da esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’utilizzo di app è in contrasto con le prescrizioni vigenti: lo precisa il sito del Ministero dell’Interno.
Le nuove regole per l’autodichiarazione
Cambia ancora il modello di autodichiarazione per poter uscire di casa: oltre a dover dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19, ora viene inserita la distinzione tra
- trasferimenti di assoluta urgenza, per trasferimenti in comune diverso, e
- spostamenti per situazione di necessità, per spostamenti all’interno dello stesso comune.
Con riferimento ai trasferimenti in comune diverso ricordo che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. B) del DPCM 22.3.2020, è fatto divieto assoluto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute ovvero per motivi di assoluta urgenza, che dovranno essere adeguatamente giustificati.
È stata eliminata la possibilità di spostamento dei “fuori sede” al di fuori del comune di attuale abitazione per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Gli spostamenti all’interno dello stesso comune continuano a dover essere giustificati da situazione di necessità (acquisto di beni di prima necessità, necessità lavorative, motivi di salute etc.).
Ora, oltre al motivo dello spostamento, va altresì indicato espressamente dove è iniziato e dove è diretto lo spostamento: può essere dunque prudente – specie per gli spostamenti fuori comune – disporre di due autodichiarazioni, una per ciascuno spostamento (in uscita ed in rientro), che risulteranno utili nel caso in cui una copia venga ritirata durante lo spostamento “in uscita”.
No all’utilizzo di App per l’autocertificazione
L’utilizzo del modello cartaceo per l’autodichiarazione non è un’opzione, ma è un mezzo necessario.
L’autocertificazione, infatti, deve essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. La stessa autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall’operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.
Secondo il sito del Ministero dell’Interno, “l’utilizzo di servizi non ufficiali e autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, inoltre, espone potenzialmente l’utente sotto il profilo del rispetto della propria privacy”.
I dati contenuti nel modello consentono di rivelare, infatti, non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo ma anche le ragioni – personali e riservate – che giustificano lo spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative.
L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l’altro, di correttezza e trasparenza, consenso dell’interessato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza.
Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi.
Sui moduli di autocertificazione si è espresso recentemente anche il Garante Privacy in un’intervista rilasciata a Tiscali News.
Leggi l’intervista del 19 marzo sul sito del Garante a questo indirizzo.
Scarica il nuovo modello di autodichiarazione compilabile
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento.