Torno anche oggi sul tema Emergenza Coronavirus per segnalarvi alcune misure – meno evidenziate dalla stampa, che pur se ne sta occupando incessantemente in questi giorni – concernenti il sistema sanitario contenute nel Decreto-Legge Covid-Ter (cd. Decreto #CuraItalia), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, trovate qui il comunicato stampa ufficiale con la sintesi delle misure adottate e qui le slides del Senato della Repubblica.
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Nelle more di pubblicazione di questo post, il Decreto-Legge n. 18 del 17.3.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovate qui il testo definitivo del decreto.
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Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria
Di seguito una panoramica delle principali misure economico-finanziarie adottate sul fronte del sistema sanitario:
- sono state individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi di euro;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- è previsto il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa), mentre è previsto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, debbano mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture, verso il pagamento di un indennizzo;
- è prevista la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari;
- l’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri;
- viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica;
- ove non sia possibile reclutare nuovo personale, potrà essere trattenuto in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che abbia maturato i requisiti per la pensione;
- il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia abiliterà all’esercizio della professione di medico chirurgo, previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- è disposta altresì una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi abbia conseguito l’abilitazione ad una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- viene infine prevista la disciplina relativa alla nomina del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Contratti
Per la durata dello stato di emergenza ed in ogni caso fino al 31 luglio 2020, è previsto che l’acquisizione da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale di forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avvenga mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
Quanto ai contratti pubblici, vengono introdotte disposizioni in merito all’anticipazione del relativo prezzo, volte a velocizzare le procedure d’acquisto ed il pagamento di materiali e strumenti sanitari.
Requisizioni in uso o in proprietà
Fino al 31 luglio 2020 la Protezione Civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di:
- presidi sanitari e medico-chirurgici
- beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dall’infezione.
Inoltre, i Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria.
Produzione di dispositivi medici
Per la gestione dell’emergenza epidemiologica e fino al relativo termine, sarà consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti norme.
Inoltre, Invitalia – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia – è stata autorizzata a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale per 50 milioni di euro.
Incentivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del
contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Settore giustizia: differimento delle udienze e sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020
In materia di giustizia sono confermati:
- il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti avanti a tutti gli uffici giudiziari, nonché delle udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, e
- la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Questo significa che saranno sospesi tutti i termini concernenti gli operatori giudiziari coinvolti nei procedimenti interessati dal provvedimento, inclusi i consulenti tecnici incaricati di svolgere operazioni peritali, salvo specifiche eccezioni che sono indicate nel Decreto-legge.
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
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