Attività diagnostiche pre-implantologia e responsabilità dell’odontoiatra

In tema di prestazioni odontoiatriche pre-impianto, integra inadempimento del professionista l’omessa esecuzione di indagini diagnostiche di secondo livello, come la TAC pre-implantare, necessarie alla corretta pianificazione dell’intervento, qualora da tale omissione derivi l’erroneo posizionamento degli impianti o altro rischio di lesioni evitabili.

Oggi vi segnalo un’interessante sentenza del Trib. Milano (Sez. I, G.U. Dott.ssa S. Nicotra, n. 5081 del 17.6.2026) in tema di responsabilità dell’odontoiatra.

 

Il caso

Una coppia di pazienti si rivolge ad un centro dentistico al fine di migliorare la loro condizione odontoiatrica. Vengono predisposti ed accettati i rispettivi piani di cura ed i pazienti vengono sottoposti a svariati interventi, che risultano tuttavia ex post inadeguati o mal eseguiti.

I pazienti agiscono dunque in giudizio nei confronti del centro e degli odontoiatri che li avevano avuti in cura per chiedere la risoluzione del contratto d’opera professionale e l’accertamento della loro responsabilità per erroneità ed inadeguatezza del trattamento medico-odontoiatrico, con condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.

I medici e la struttura rimangono contumaci.

Vediamo i principali punti d’interesse della sentenza del Tribunale.

 

L’onere della prova per i giudizi in materia odontoiatrica

Va innanzitutto rilevato che, anche in ambito odontoiatrico, come per qualsiasi procedimento in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (e/o del medico) per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria,

“mentre il paziente è onerato della prova del contratto (e/o del “contatto sociale”) e dell’aggravamento delle proprie condizioni fisiche, quello che grava sulla struttura e/o sul medico, nel fornire la prova liberatoria dalla propria responsabilità, non si limita alla prova della correttezza della prestazione, ma si estende pure alla dimostrazione, in positivo, che l’esito infausto del trattamento praticato sia dovuto ad un altro evento individuato (preesistente o sopravvenuto) indipendente dalla propria volontà e sfera di controllo”

(Cassazione Civile, sez.3, 20/03/2015, n.5590; Cass. civ. 14757/2023; Cass. civ. 2061/2018).

Nei giudizi risarcitori, dunque,

“si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”.

Il contenuto dell’onere probatorio a carico del paziente-danneggiato si limita, quindi, in caso di esito peggiorativo dell’intervento,

“alla prova di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell’intervento, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l’intervento stesso”,

mentre spetta

“al medico o alla struttura sanitaria dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell’intervento ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto a una causa individuata non imputabile alla struttura”.

 

L’esito della consulenza tecnica d’ufficio

Nel caso in commento, sia la struttura sanitaria sia i medici hanno scelto di non costituirsi in giudizio e dunque di non difendersi nel procedimento.

Pertanto, il Giudice ha valutato il caso sulla base di quanto dedotto dai pazienti e delle conclusioni delle consulenze tecniche, ritenendo raggiunta la prova della responsabilità della struttura e di uno degli odontoiatri e, segnatamente, ritenendo provata

“la condotta di inesatto adempimento, consistita, quanto a (omissis), nell’omessa esecuzione di indagini diagnostiche di secondo livello adeguate, la non corretta infissione impiantare di sinistra, la superflua avulsione di due premolari che potevano essere conservati, l’inidoneo trattamento canalare dell’incisivo centrale; quanto a (omissis) nella scorretta pianificazione degli interventi – per avere omesso l’esecuzione di necessari trattamenti canalari ed avere devitalizzato inutilmente alcuni denti – e nell’errata esecuzione delle prestazioni, presentando gli impianti nella quasi loro totalità prognosi sfavorevole a causa di osteite perimplantare ed imprecisioni nel loro posizionamento”.

È interessante notare che, nel quadro globale della prestazione ritenuta come dovuta da parte dei professionisti sanitari, è stata valutata essere una violazione rilevante – tra le altre – il non aver eseguito adeguate indagini diagnostiche di secondo livello (TC o similari) atte a meglio comprendere l’anatomia dell’area interessata, misura che avrebbero permesso di pianificare correttamente gli interventi di protesizzazione e, nel caso della paziente, di evitare di ledere il decorso del nervo sottostante, cosa poi puntualmente verificatasi.

In conseguenza delle prestazioni odontoiatriche contestate, infatti, la paziente ha riportato la lesione permanente del nervo alveolare inferiore destro, mentre il marito ha subito la compromissione, con prognosi sfavorevole, della quasi totalità degli impianti inseriti.

 

Gli importi pagati dai pazienti come parte del danno patrimoniale

Un altro passaggio interessante della sentenza concerne la condanna risarcitoria irrogata dal Giudice.

I due pazienti hanno chiesto infatti al Tribunale la condanna delle controparti al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti alle condotte dannose; solo il marito ha chiesto anche la risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale, senza tuttavia formulare una domanda di restituzione degli importi pagati.

Secondo il Tribunale, tale omissione non preclude l’esame della domanda. Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia,

“nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell’inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l’integrale liquidazione del danno”

(Cass. Civ., Sez. 3, n. 36497 del 29 dicembre 2023).

Secondo il Giudice, infatti, è evidente che nel caso in commento le prestazioni sanitarie non siano state correttamente eseguite ed abbiano determinato un significativo peggioramento dello status quo ante del paziente, con conseguente lesione dell’interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.

Ne deriva che il compenso versato ai sanitari per lo svolgimento di una prestazione, la quale ha  di fatto comportato un aggravamento della salute del paziente, ha determinato anche una diminuzione economica del suo patrimonio, corrispondente alla spesa sostenuta per ottenere la prestazione che ha originato il danno, che diviene oggetto di risarcimento.

 

Per concludere

Alla luce dei rilievi sopra esaminati, il Tribunale ha dunque accolto le domande dei pazienti e condannato la struttura ed i sanitari al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai pazienti ed alla rifusione delle spese legali del giudizio e del procedimento ex art. 696 c.p.c..

 

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LEGGI LA SENTENZA

Trib. Milano, Sez. I, n. 5081 del 17.6.2026