Sussiste la responsabilità dei componenti dell’equipe chirurgica se la protesi non viene controllata e risulta poi difettosa

A fronte della scelta di impiantare una specifica valvola cardiaca, poi risultata difettosa, tutti i componenti dell’equipe medica devono dimostrare di aver adempiuto diligentemente e prudentemente le proprie obbligazioni, ivi compreso di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che il prodotto fosse il più adatto al caso specifico

Oggi esaminiamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31966 dell’11.12.2018) che conferma la posizione della Suprema Corte con riferimento alla responsabilità per lavoro in equipe con riferimento specifico all’onere di diligenza dei componenti dell’equipe stessa in caso di impianto di protesi, poi risultata difettosa.

 

Il caso

Nel 2001, una signora viene sottoposta ad intervento di sostituzione di due valvole cardiache (la valvola mitralica e la valvola aortica), impiantatele nel 1987. L’intervento sostitutivo viene seguito da numerosi accertamenti e ricoveri, altri tre interventi chirurgici, varie complicanze ed un lungo periodo di riabilitazione.

La paziente ed i suoi familiari chiamano dunque in giudizio i componenti dell’equipe medica che aveva eseguito l’intervento e l’Azienda Ospedaliera, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’impianto di valvola inadeguata e per le successive complicanze ed interventi. A cascata, vengono chiamati in causa anche il produttore della valvola ritenuta difettosa, l’importatore, il fornitore per l’Italia, l’organismo certificatore della stessa ed il presidente della commissione tecnica incaricata del loro acquisto.

La particolarità è che il procedimento civile è collegato ad altro procedimento penale, nel quale era stata accertata la ricorrenza di un’ipotesi di corruzione per l’acquisto proprio delle valvole in questione.

 

L’esito del giudizio di primo grado

Dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del primo grado del giudizio emerge che le valvole in questione erano da ritenersi difettose in forza di anomalie “palesi” del dispositivo, ovverosia problemi delle “alette” e segni di lavorazione grossolana e di usura sui fianchi ed alla base dei perni.

Viene accertato altresì che tale difettosità aveva avuto un ruolo di concausa sulla necessità di successivo intervento sostitutivo del dispositivo e venne dunque ritenuta la responsabilità:

  • del primario, per non aver provato di aver posto in essere quegli accorgimenti e verifiche necessari ad accertare di impiantare una protesi valida, unitamente al dubbio – ingenerato dalla condanna per corruzione allo stesso inflitta per l’acquisto delle valvole in questione – che il primario stesso fosse ben consapevole del fatto che le protesi in questione non erano state scelte perché migliori rispetto agli altri dispositivi disponibili;
  • dell’Azienda Ospedaliera, per inadempimento del contratto di spedalità.

Al contempo, viene altresì accolta la domanda di manleva formulata nei confronti delle società produttrice e distributrice in Italia dei prodotti in questione per non aver provato l’assenza di difetti delle valvole nel momento in cui erano state messe in circolazione, ai sensi del D.P.R. n. 224/1998 (ora art. 118, lett. E del Codice del Consumo) e per non essere state in grado di dimostrare di aver effettuato i controlli necessari, anche a campione, per garantire l’idoneità delle protesi.

 

L’onere della prova nei procedimenti di responsabilità sanitaria

La sentenza di primo grado viene impugnata avanti alla Corte d’Appello, che giudica il primario responsabile solo dei danni derivanti dal primo intervento chirurgico, ma non anche per quelli derivanti dai ricoveri ed interventi successivi.

Tuttavia, secondo la Cassazione, tale conclusione è sbagliata, posto che la paziente ed i suoi famigliari avevano provato un inadempimento “qualificato” (cioè l’impianto di protesi difettosa) del primario, tale da fare di per sé presumere, in assenza di prova di fattori alternativi più probabili, che anche i successivi interventi e ricoveri dipendessero dall’originario impianto:

sul paziente che agisce per il risarcimento del danno grava l’onere di provare la relazione causale che intercorre tra l’evento di danno e l’azione o l’omissione, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare il sopravvenire di un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza”.

Nel caso in commento, avendo la paziente adempiuto alla prova a suo carico, spettava dunque al primario ed all’Azienda ospedaliera di dimostrare il verificarsi di una “causa imprevedibile ed inevitabile”, indipendente dalla difettosità della protesi, che aveva reso necessari gli ulteriori interventi sulla paziente.

 

Anche gli altri componenti dell’equipe possono essere ritenuti responsabili per l’utilizzo di protesi difettose

Il secondo motivo del ricorso in Cassazione di nostro interesse concerne la critica alla decisione della Corte d’Appello di escludere la responsabilità del chirurgo dell’equipe – diverso dal primario – che aveva impiantato le valvole in questione.

Tale esclusione era basata sulla considerazione che, pur facendo il medico in questione parte dell’equipe chirurgica, non era dimostrato che avesse consapevolezza della provenienza e dell’irregolarità dell’acquisto delle valvole, “di talché poteva ragionevolmente confidare nell’idoneità della valvola impiantata”.

La Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, così argomentando:

“non è qui in contestazione … la corretta esecuzione o meno dell’operazione medico-chirurgica di installazione della protesi, ma di quali siano gli obblighi di diligenza e prudenza esistenti a carico di ciascun componente dell’equipe medica, a fronte della scelta di impiantare quella specifica valvola, risultata difettosa”.

La consulenza d’ufficio aveva infatti evidenziato che:

  • il malfunzionamento della valvola era dipeso proprio dalle sue caratteristiche e non da cause estrinseche;
  • la valvola in questione era un “prodotto innovativo, anche se non sperimentale”,
  • tale sua caratteristica accentuava

l’onere di dimostrare di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che fosse il prodotto più adatto da impiantare”;

  • non era “impossibile” per gli operatori apprezzare, in sede di esecuzione chirurgica, l’esistenza di alterazioni valvolari del tipo di quelle identificate nel caso in esame.

Confermati i principi in tema di responsabilità per lavoro in equipe

La Corte di Cassazione ribadisce dunque il principio secondo cui ciascun componente dell’equipe è responsabile non solo di adempiere diligentemente le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche del controllo sull’operato e sui possibili errori degli altri componenti del gruppo, in quanto rilevabili sulla base delle comuni conoscenze del professionista medio, e ciò anche con riferimento ai dispositivi utilizzati in sala operatoria.

Sul punto, vedi anche il mio precedente post sulla responsabilità per lavoro d’equipe e la giurisprudenza ivi citata, in particolare la sentenza della Cass. Civ., Sez. III, n. 2060 del 29.1.2018, secondo la quale anche dal professionista in posizione di minor rilievo nell’equipe deve pretendersi una partecipazione all’intervento chirurgico

non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare.

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti

A presto!

 

LEGGI IL DOCUMENTO

Cassazione Civile, ord. n. 31966, dell’11.12.2018