Vaccini ed autismo: la posizione della Corte di Cassazione

È a carico dell’interessato la prova della somministrazione del vaccino, del verificarsi dei danni alla salute e del nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

In mancanza di convergenza tra la probabilità statistica di verificazione del danno (contrazione della sindrome autistica a seguito della somministrazione vaccinale) e le caratteristiche del caso concreto, l’occorrenza di tale evento rimane una mera possibilità teorica e non è ragionevolmente probabile sotto un profilo scientifico.

 

Oggi ci occupiamo di un tema particolarmente dibattuto nelle ultime settimane, quello dell’allegato legame tra vaccinazioni e sindrome autistica, esaminando l’ultima decisione in ordine di tempo con cui la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sez. VI – Lavoro, ord. n. 19699 del 25 luglio 2018) conferma la sua consolidata posizione in materia.

 

Il caso

Il genitore di un minore agisce contro il Ministero della Salute e la Regione Campania affermando che il disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico sofferto dal figlio sarebbe la conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie (Cinquerix pentavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed haemophilus influenzae di tipo b, ed Engerix B – anti – epatite b), somministrate al piccolo nel 2001.

L’azione è finalizzata ad ottenere l’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992 n. 210, che prevede una forma di tutela indennitaria disposta dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie (a anche meramente raccomandate o incentivate dal Sistema Sanitario Nazionale) o di emoderivati.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettano la domanda sulla base dell’esito delle consulenze tecniche d’ufficio svolte nei due gradi di giudizio, che escludono la configurabilità di una relazione causa-effetto tra la somministrazione dei vaccini e l’insorgenza della sindrome autistica nel ragazzo secondo un criterio di “plausibilità biologica”.

Il genitore ricorre dunque in Cassazione, contestando l’erronea applicazione dei principi in tema di nesso causale da parte della Corte d’Appello e del consulente d’ufficio. Viene inoltre contestata la mancata identificazione di una causa alternativa della malattia sofferta dal minore: la Corte d’Appello avrebbe dunque dato una motivazione meramente “politica” e “filosofica” della presunta mancata correlazione tra autismo e vaccinazione in generale, piuttosto che relativa al caso concreto.

 

Vale il criterio di ragionevole probabilità scientifica

Nella decisione in commento la Cassazione innanzitutto ribadisce che in queste cause la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute ed il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Anche con riguardo alla materia dei vaccini, si applicano i principi ordinari che regolano il nesso di causalità (rapporto causa-effetto) tra fatto ed evento (articoli 40 e 41 del codice penale), salva la differente regola probatoria applicata, che in sede penale è il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile – inclusa la materia vaccinale – è il principio della preponderanza dell’evidenza, o delpiù probabile che non“.

Aggiunge la Corte che l’accertamento del nesso causale non può essere ancorato solo alla c.d. probabilità quantitativa (ovverosia alla ricorrenza statistica delle frequenze di classe di eventi), ma va verificato anche sulla base della c.d. probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto.

 

L’esito della CTU nel caso concreto

In conformità ai principi sopra esposti, nel caso in commento la relazione del consulente tecnico ha tenuto conto sia dello stato attuale della letteratura scientifica in materia, che qualifica in termini di incidenza non comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini somministrati nel caso, sia delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano di ritenere ipotizzabili tali reazioni nel caso di specie.

Nel dettaglio:

  • la risonanza magnetica dell’encefalo, seppur seguita a distanza di anni, era risultata del tutto negativa;
  • non era stato disposto alcun ricovero, era stata svolta sul ragazzo alcuna visita neurologica per asserite reazioni allergiche ai vaccini;
  • la diagnosi di sindrome autistica era stata posta almeno due anni dopo la somministrazione vaccinale.

In conseguenza di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della sindrome autistica ipotizzato dal ricorrente nel caso di specie

è rimasto allo stadio di mera possibilità teorica

e ha confermato dunque come non sussistente un rilevante grado di probabilità scientifica dell’accadimento.

 

Irrilevante la mancata individuazione di una causa alternativa della malattia

Secondo la Cassazione, non rileva nemmeno che non sia stata individuata una possibile causa alternativa della sindrome autistica sofferta dal ragazzo, considerato che trattasi di malattie complesse la cui origine è ancora ignota e che la ricerca di fattori ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è tuttora oggetto di studi scientifici.

 

Esclusa la plausibilità biologica di derivazione causale tra vaccini ed autismo

Con l’ordinanza in commento la Cassazione ha dunque confermato il giudizio già espresso dalla Corte d’Appello nel caso concreto, che ha escluso la configurabilità del nesso di derivazione causale (cioè del rapporto causa-effetto) tra malattia e vaccinazione secondo un principio di “plausibilità biologica”.

La decisione si pone nella scia delle pronunce più recenti della Suprema Corte (da ultimo si vedano le ordinanze n. 18358 del 25 luglio 2017 e n. 24959 del 23 ottobre 2017), che confermano unanimemente l’assenza di una motivazione scientificamente affidabile alla base dei ricorsi in materia.

 

In sintesi

Pur non disconoscendo l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, la Cassazione ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non vi siano acquisizioni ed elementi decisivi che permettano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione in questione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, considerata la soccombenza, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

Torneremo sui vaccini la prossima settimana, occupandoci del diverso tema della possibile responsabilità medica in caso di danni permanenti riportati dal paziente a seguito di vaccinazione.

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A presto!

 

LEGGI I DOCUMENTI

Cassazione Civile, Sez. VI – Lavoro, ord. n. 19699 del 25 luglio 2018

Legge 25 febbraio 1992 n. 210