Va rivista la sentenza che ha omesso di valutare che il chirurgo aveva specificamente informato il paziente dei possibili esiti cicatriziali della rimozione chirurgica del tatuaggio, dando indicazioni del prevedibile taglio anche attraverso un disegno col pennarello sul deltoide.
Il caso
Un paziente si rivolge ad un chirurgo per rimuovere un tatuaggio, ormai divenuto inviso, impresso sul deltoide destro e decide di sottoporsi alla rimozione chirurgica dello stesso.
Insoddisfatto del risultato dell’intervento, essendo residuata dall’intervento una cicatrice di notevoli dimensioni, cita in giudizio clinica e chirurgo per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
La responsabilità del chirurgo viene ricondotta, in particolare, alla circostanza di non aver informato adeguatamente il paziente dei possibili esiti dell’intervento.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello accolgono la richiesta del paziente, ma la Cassazione rivede con la sentenza in commento il giudizio espresso dalle corti di merito.
L’interrogatorio del paziente aveva confermato l’informativa data dal medico…
Ciò che viene innanzitutto rilevato dalla Suprema Corte è che nei gradi precedenti di giudizio non era stato adeguatamente valorizzato l’esito dell’interrogatorio formale del paziente, nel corso del quale quest’ultimo aveva ammesso di aver avuto col medico un dialogo specifico sui due diversi tipi di intervento disponibili – dermoabrasione e rimozione chirurgica – e di aver ricevuto le spiegazioni tecniche necessarie al fine di valutare quello preferibile, e ciò anche con riferimento specifico al possibile esito cicatriziale di entrambi.
… anche attraverso il disegno della possibile cicatrice
Non solo. Il paziente
“avrebbe riconosciuto di essere stato informato sui rischi dell’intervento anche attraverso un disegno puntuale della cicatrice…
(Il medico) con un pennarello disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare … (e) … indicò con il proprio dito l’andamento dell’intervento figurandolo sul … deltoide”.
Sulla base di quanto precede, il paziente avrebbe dunque riconosciuto di aver specificamente concordato col medico il tipo d’intervento da eseguirsi, escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica del tatuaggio.
L’informazione al paziente, per essere adeguata, deve concernere ogni aspetto rilevante dell’intervento e dei suoi possibili esiti
Dall’interrogatorio del paziente sarebbe dunque emerso che quest’ultimo era stato informato dal chirurgo non solo delle modalità dell’intervento, bensì anche – come richiesto – dei suoi possibili rischi e, in particolare, degli esiti cicatriziali che ne potevano derivare, anche tramite la rappresentazione grafica del taglio sulla pelle.
Sulla base di tale elemento, non adeguatamente valorizzato nei precedenti gradi del giudizio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il caso a nuova valutazione della Corte d’Appello di Roma – in diversa composizione rispetto a quella già pronunciatasi – affinché si proceda ad un nuovo esame nel merito del caso.
Per concludere
Sarà la Corte d’Appello a decidere, in concreto, se l’informazione data dal medico al paziente anche con modalità grafiche in merito a modalità e potenziali esiti dell’intervento sia stata effettivamente adeguata e sufficiente; nel caso in commento è stato però necessario l’intervento della Cassazione per ottenere un esame più attento degli elementi di fatto del caso, emersi a seguito dell’interrogatorio formale del paziente.
Al fine di evitare inconvenienti, è senz’altro opportuno che venga lasciata una traccia documentale completa ed analitica delle informazioni date al paziente prima di qualsiasi trattamento al fine di ottenerne il consenso, in modo tale da non correre rischi in caso di possibile contenzioso.
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