Le clausole di manleva tra medico e struttura, nelle quali non vi sia un esonero di responsabilità della struttura per propri fatti dolosi o colposi, bensì, diversamente, l’assunzione di un obbligo di manleva da parte del medico in ipotesi di condotte colpose o dolose poste in essere dallo stesso, vanno considerate valide, in quanto riflettono una mera modalità di gestione del rischio di impresa accordato tra le parti.
Le clausole di manleva tra medico e struttura, nelle quali non vi sia un esonero di responsabilità della struttura per propri fatti dolosi o colposi, bensì, diversamente, l’assunzione di un obbligo di manleva da parte del medico in ipotesi di condotte colpose o dolose poste in essere dallo stesso, vanno considerate valide, in quanto riflettono una mera modalità di gestione del rischio di impresa accordato tra le parti.
Oggi vi segnalo un’interessante sentenza del Tribunale di Venezia (n. 1483 del 17.2.2026) in tema di responsabilità medica, rivalsa della struttura e clausole di manleva.
Il caso
Una signora viene sottoposta ad intervento di tiroidectomia e trapianto della ghiandola paratiroidea. Sennonché, nel corso dell’intervento, il chirurgo recide inavvertitamente il nervo laringeo inferiore sinistro e, nonostante l’immediata sutura del nervo reciso, la paziente riporta la paralisi totale della corda vocale sinistra, con disfonia di grado severo e lungo periodo di malattia.
La paziente procede dunque in giudizio nei confronti della struttura sanitaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti. La struttura chiede al Giudice di chiamare in causa sia la propria assicurazione, sia il chirurgo primo operatore al fine di essere tenuta manlevata ed indenne in caso di condanna.
Vediamo, in sintesi, qual è l’esito del giudizio di primo grado.
La responsabilità della struttura e la ripartizione dell’onere della prova in giudizio in sintesi
Come noto, la struttura sanitaria risponde degli eventuali danni subiti dal paziente:
– sia per fatto proprio, e cioè per la violazione degli obblighi che gravano sulla struttura in forza del contratto di assistenza sanitaria che intercorre con il paziente, obblighi che possono essere di natura cd. primaria (ovverosia di carattere strettamente sanitario) ovvero di natura secondaria (afferenti, cioè, alle prestazioni accessorie gravanti sulla struttura stessa: prestare assistenza al malato, fornire vitto ed alloggio in caso di ricovero etc.);
– sia per il fatto dei propri ausiliari, in particolare quando la struttura si avvalga, per l’esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie, di professionisti abilitati, indifferentemente dal fatto che siano inquadrati come dipendenti o come collaboratori esterni, e ciò perché
“la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’inadempimento della propria obbligazione contrattuale”.
Per quanto concerne l’onere della prova in giudizio, graverà sul paziente dimostrare:
(1) l’esistenza di un contratto cd. di spedalità;
(2) il fatto costitutivo della sua pretesa – e cioè di aver riportato un aggravamento della situazione patologica, o la sofferenza di una nuova malattia a seguito di un’attività medica o sanitaria, e
(3) l’esistenza di una connessione causale di tale malattia o aggravamento con un’azione od un’omissione del sanitario.
Nel momento in cui il paziente avrà adempito a tale onere, sarà la struttura sanitaria a dover provare, per andare esente da responsabilità, che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti infausti sofferti dal paziente sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, o che comunque non sono riconducibili ad una condotta negligente o imperita degli operatori sanitari.
Quando la struttura può rivalersi sul sanitario?
Come visto poc’anzi, la struttura risponde per i danni sofferti dal paziente anche quando questi siano conseguenza di fatti dolosi o colposi di ausiliari, di cui la struttura si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione, e ciò a prescindere della natura del rapporto che lega la struttura ed il terzo (art. 1228 c.c./art. 7 legge Gelli-Bianco).
Ma quando la struttura può rivalersi nei confronti del medico o del sanitario per il danno subito dal paziente a causa di una condotta del sanitario stesso? Ce lo dice l’art. 9 della legge Gelli-Bianco.
Innanzitutto, l’azione di rivalsa può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave del sanitario; non è dunque sufficiente una condotta caratterizzata da colpa lieve del sanitario.
In secondo luogo, al fine del corretto esercizio dell’azione di rivalsa, sarà onere della struttura di provare:
1) l’assenza di sue trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità, inclusi i controlli eseguiti per evitare rischi connessi alle azioni dei propri incaricati, nonché
2) la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ovverosia che l’inadempimento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta di quest’ultimo, che si atteggi come
“condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un’ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni… un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione (Cass. 11/11/2019, n. 28987)”.
Solo in tal caso la struttura potrà escludere la propria quota di rivalsa (e dunque il medico risponderà per il 100% nei confronti del paziente).
2) Qualora manchi la prova della suddetta “dissonanza totale” (eccezionale, inescusabile, grave, imprevedibile, oggettivamente improbabile devianza) della condotta del sanitario, troverà applicazione il comma 3 dell’art. 2055 c.c., in base al quale si presume una pari di responsabilità (50/50%) tra struttura e sanitario. Per un approfondimento sull’argomento, vedi il mio post “La struttura sanitaria risarcisce il paziente per colpa del medico: i presupposti per l’azione di rivalsa”.
L’applicazione dei principi al caso concreto
Inquadrato in generale il sistema della responsabilità sanitaria, vediamo come è stato applicato al caso concreto.
Secondo il Tribunale, l’accertamento tecnico a fini conciliativi ex art. 696-bis c.p.c. svolto prima della causa ha permesso di accertare, con ragionevole sicurezza, sia il rapporto tra paziente e struttura, sia la lesione del nervo laringeo e la conseguente paralisi della corda vocale sinistra laterale della paziente (la nuova malattia), sia l’ascrivibilità di questi eventi ad un errore tecnico commesso nel corso dell’intervento (il nesso causale):
“L’atto operatorio riporta infatti: (…) legatura e sezione dell’arteria tiroidea sinistra. Dopo tale manovra ci si accorge di aver sezionato il nervo ricorrente di sinistra che era adeso all’arteria tiroidea (…) tale evento è da considerarsi un errore tecnico in quanto nella procedura di tiroidectomia il riconoscimento del nervo ricorrente precede la manovra di legatura dell’arteria tiroidea inferiore. Da quanto emerge dall’atto operatorio il riconoscimento del nervo è stato invece successivo alla sua lesione nell’atto di sezionare l’arteria tiroidea. Trattandosi di una sezione completa, tale lesione è risultata irreversibile”.
In base alla consulenza tecnica d’ufficio non è emersa alcuna responsabilità della struttura per quanto concerne l’adempimento degli obblighi inerenti al contratto di spedalità con la paziente, sia con riferimento ai servizi, in senso lato, alberghieri sia di messa a disposizione del personale sanitario e delle attrezzature necessarie all’assistenza. Secondo il Tribunale, questo
“risulta sufficiente, anche alla luce della documentazione in atti e alle allegazioni delle parti, a ritenere che la lesione è derivata da una condotta del sanitario del tutto dissonante ed imprevedibile rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, senza altresì alcuna omissione di controllo imputabile alla struttura”.
L’azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico, basata sulla colpa grave di quest’ultimo, è dunque considerata dal Giudice ammissibile e fondata.
Le clausole di manleva contenute nei contratti tra medico e struttura sanitaria sono valide?
Incidentalmente, la sentenza affronta anche il tema della meritevolezza dell’oggetto delle clausole contrattuali di manleva tra la struttura sanitaria e i propri sanitari.
Nel caso in commento, il contratto tra struttura e medico conteneva una clausola del seguente tenore:
“Le parti si danni atto e riconoscono la piena, diretta responsabilità del Professionista per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni dedotte in contratto, tanto per dolo, quanto per colpa, anche lieve. Per quanto precede e per quanto occorre, il Medico assume su di sé ogni conseguente responsabilità ed onere, impegnandosi a mantenere indenne e manlevare, anche in caso di colpa lieve, la (omissis) da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. Al fine di rendere effettiva la manleva di cui sopra, il professionista dovrà comunicare alla (omissis) il numero di polizza assicurativa stipulata a copertura della propria attività professionale, a prescindere dall’esistenza e dall’operatività di una polizza stipulata dalla Casa di Cura”.
In corso di causa, il medico ha contestato la validità della clausola in questione in base ad una molteplicità di motivi: indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo, carenza di causa, mancanza di meritevolezza dell’accordo contenuto nella clausola, mancanza di specifica approvazione per iscritto. Tuttavia, secondo il Tribunale, queste contestazioni non sono fondate.
Con particolare riferimento alla pretesa mancanza di meritevolezza dell’accordo ai sensi dell’art. 1322 c.c. – secondo cui il contratto deve soddisfare interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti mentre, nel caso di specie, la struttura assumerebbe unicamente il rischio di insolvenza del professionista – la sentenza sottolinea che
“nel contratto… non vi è alcun esonero di responsabilità in favore della (struttura) in merito a propri fatti dolosi o colposi, bensì, diversamente, l’assunzione di un obbligo di manleva da parte del medico in ipotesi di condotte colpose o dolose poste in essere dallo stesso, come di fatto prevede oggi la Legge Gelli Bianco (se pur nel rispetto di determinate condizioni).
Analizzando la predetta clausola, la stessa… (non) può ritenersi non meritevole in quanto trattasi di una mera gestione del rischio di impresa accordato tra le parti, tutelato, altresì, dalla garanzia della stipula di una polizza assicurativa da parte del medico”.
La domanda di manleva della struttura sanitaria nei confronti del medico è stata dunque accolta.
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!
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