Cosa si intende per oblio oncologico?
E quando è possibile richiedere il certificato di oblio oncologico, previsto dalla Legge 193/2023?
Vediamo brevemente le regole in materia.
Le novità della legge 193/2023
La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 (“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”) è considerata una norma assolutamente innovativa per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone guarite da tumori o altre patologie oncologiche.
Il concetto di base è molto semplice: in caso di precedente patologia oncologica, ormai guarita, passato un dato periodo di tempo dalla conclusione del trattamento attivo della patologia senza episodi di recidiva, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona precedentemente affetta dalla patologia.
Per oblio oncologico si intende dunque il diritto delle persone, guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla legge.
L’oblio oncologico viene formalizzato tramite il rilascio di un apposito certificato su richiesta dell’interessato.
A quali situazioni si riferisce questa normativa?
Le previsioni della Legge 193/2023 concernono una serie di situazioni specifiche:
– l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi;
– le indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione;
– l’accesso a procedure concorsuali e selettive, al lavoro ed alla formazione professionale.
Quando può essere presentata la richiesta di rilascio del certificato di oblio oncologico?
La domanda può essere presentata dall’interessato, cioè dalla persona precedentemente affetta da patologia oncologica, decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia – 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età – senza episodi di recidiva.
Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.
Cosa si intende per “conclusione del trattamento attivo della patologia”?
Per “conclusione del trattamento attivo della patologia” si intende la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in assenza di recidive.
Come si richiede il certificato di oblio oncologico?
L’interessato può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata:
- ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
- ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio,
- al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
L’istanza deve rispecchiare il modello previsto dall’allegato 2 del D.M. Salute 5 luglio 2024 (vedetelo qui) ed appropriatamente documentata.
Qual è il contenuto del certificato di oblio oncologico?
Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto sulla base del modello previsto dall’allegato 1 del D.M. Salute 5 luglio 2024 (che trovate qui) e deve contenere solamente l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dell’interessato, senza ulteriori informazioni in merito alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati, e la dichiarazione che l’interessato ha maturato i requisiti previsti dalla Legge 193/2023 per il
riconoscimento del diritto all’oblio oncologico.
Chi garantisce il rispetto del diritto all’oblio oncologico?
L’autorità incaricata della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali; questo vale per i trattamenti effettuati sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.
L’Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo attivo di sensibilizzazione ed informazione in relazione al tema e alle ricadute che determina su un’ampia platea di interessati.
Gli obblighi di banche ed assicurazioni
Nel dettaglio, la legge vieta a banche, istituti di credito, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari e assicurativi la richiesta di informazioni relative allo stato di salute del contraente (persona fisica) per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, qualora la patologia oncologica sia considerata conclusa, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.
Ciò riguarda la stipulazione ed il rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi o, comunque, di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni potrebbero influenzarne condizioni e termini.
Non è dunque possibile assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse né dall’interessato, né da fonti diverse dal contraente e, se l’operatore o l’intermediario dovesse avere, per qualche motivo, già a disposizione tali informazioni, non può utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali.
Inoltre, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi sono tenute a fornire adeguate informazioni relativamente all’oblio oncologico, facendone anche menzione nei moduli o nei formulari appositamente predisposti e utilizzati per la stipulazione e il rinnovo dei contratti.
Tali obblighi informativi vanno osservati in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, inclusa la fase delle trattative precontrattuali, quella della stipulazione e del rinnovo dei contratti.
È, infine, espressamente vietato ad istituti di credito, imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.
L’oblio oncologico sul posto di lavoro
Anche il datore di lavoro – sia in fase di selezione del personale, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, sia in costanza di rapporto di lavoro, non può richiedere dati concernenti eventuali patologie oncologiche passate del lavoratore ormai guarito.
Resta salvo il rispetto delle norme nazionali più specifiche e, in particolare, delle disposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire, anche a mezzo di terzi, e trattare informazioni su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (vedi l’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e l’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
Le regole dell’oblio oncologico nelle adozioni
Infine, la Legge n. 193/2023 stabilisce che le indagini effettuate dal Tribunale per i minorenni per selezionare le coppie che hanno presentato domanda di adozione, non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia.
La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.
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