Consenso informato ed adeguatezza dell’informativa al paziente

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso realmente informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Oggi vi segnalo un’ordinanza della Cassazione Civile (n. 316 del 7 gennaio 2026) concernente il tema del rapporto tra informativa al paziente e consenso informato.

Il caso

Una signora, sofferente di endometriosi, su consiglio del medico di fiducia si sottopone ad intervento di isterectomia totale. Nel corso dell’intervento si verificano due incisioni accidentali della vescica che, pur suturate tempestivamente, danno poi luogo a fistola vescico-vaginale, con conseguente incontinenza da urgenza e necessità di sottoporsi a successivo intervento riparatorio, fortunatamente risolutivo.

La paziente agisce dunque in giudizio nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, censurandone:

– le scelte terapeutiche, che non sarebbero state ideali nel caso concreto ed avrebbero colpevolmente determinato impotentia generandi nella paziente stessa, all’epoca dell’intervento trentottenne;

– la mancanza di idoneo consenso informato della paziente per mancanza d’informativa sia sui rischi dell’intervento, sia sulle alternative terapeutiche disponibili, con conseguente compromissione del diritto all’autodeterminazione della paziente stessa;

– la colpa nell’esecuzione dell’intervento e la responsabilità per le lesioni vescicali riportate.

Alla luce di quanto sopra, la paziente chiede il risarcimento per danni per Euro 18.288,69 a titolo di danno patrimoniale, Euro 258.518 a titolo di danno biologico ed Euro 20.000 a titolo di danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, oltre la danno da lesione del diritto alla sessualità, interessi e spese.

Il Tribunale accoglie le domande risarcitorie e condanna l’Azienda Ospedaliera al risarcimento per circa 192.000 euro; la Corte d’Appello sovverte la decisione, riducendo drasticamente l’importo risarcitorio a poco meno di 10.000 euro, ritenendo addebitabile alla struttura i soli esiti permanenti residuati alla paziente dall’intervento riparatore della fistola vescico-vaginale.

Vediamo qual è l’esito della valutazione della Cassazione.

Il ricorso della paziente in punto di consenso informato

La paziente impugna la sentenza d’appello sulla base di diversi motivi, il principale dei quali concerne la contestazione del suo asserito consenso all’intervento di isterectomia totale.

In sintesi, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto adeguato il consenso informato espresso dalla paziente, assumendo l’avvenuta comunicazione, da parte dei medici, di una serie di informazioni idonee ad indurre la paziente ad orientare la sua scelta di sottoporsi all’intervento di isterectomia, sulla base di “tre circostanze potenzialmente indizianti” e, nel dettaglio:

– il pregresso rapporto di fiducia col medico curante che aveva eseguito l’intervento di isterectomia;

l’esito della visita pre-operatoria svolta alcuni mesi prima dell’intervento e le condizioni cliniche della paziente, che apparentemente non avrebbero permesso un trattamento farmacologico della endometriosi;

– il livello culturale della paziente, dedotto dalla sua professione di avvocato.

Secondo la paziente, invece, le tre circostanze che precedono sarebbero state neutre (e dunque prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tipico delle presunzioni) ed inidonee ad inficiare il ragionamento del primo giudice, che aveva invece orientato la sua valutazione di inidoneità del consenso sulla base del modulo sottoscritto prima dell’intervento, nel quale non sarebbero stati esplicitati né i rischi e le complicanze potenzialmente ricollegabili all’intervento stesso, né le alternative terapeutiche praticabili al caso concreto.

… e la posizione della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, il motivo di ricorso della paziente è fondato. Infatti,

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso “informato” al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell’avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente – la sua sottoscrizione determina l’imputazione dell’atto a chi lo sottoscrive – ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull’alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude al raggiungimento di un accordo negoziale”.

Secondo la Cassazione, il metodo seguito dalla Corte d’Appello per verificare l’assolvimento dell’obbligo informativo verso il paziente per il rispetto del suo diritto ad autodeterminarsi non è in linea con i principi sin qui affermati dalla giurisprudenza.

Nella sentenza, infatti, si afferma solo che il modulo riportava specificamente:

  • la diagnosi (endometriosi)
  • la tipologia di intervento (isterectomia), con eventuali integrazioni, e
  • il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza di rischi, controindicazioni e vantaggi.

La stessa sentenza omette però di riportare in quali termini il modulo sottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente, anche ai fini della valutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, in particolare considerato l’effetto demolitivo dell’isterectomia.

Il consenso del paziente, in ogni caso, non giustifica l’errore medico

Sempre in tema di consenso informato, in sua altra recente ordinanza (la n. 2968 del 10 febbraio 2026), la Cassazione ci ricorda, in ogni caso, che il consenso del paziente al trattamento sanitario è irrilevante a fronte dell’errore del medico nella scelta od esecuzione del trattamento sanitario:

il consenso non può giustificare una scelta erronea del medico – il paziente, infatti, per quanto informato non può essere equiparato ad un medico negli errori di scelta terapeutica-; e ciò tanto più se il paziente non ha ricevuto informazioni complete e congrue”.

Per approfondire il tema, vedi anche il mio precedente postIl consenso informato del paziente non esime il medico da responsabilità professionale nel caso di errori”.

Per concludere

Tornando al caso in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso della paziente e cassato la sentenza, che è stata rinviata alla Corte di Appello di provenienza diversa sezione e in diversa composizione per riconsiderare il caso alla luce dei principi espressi.

Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!

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LEGGI IL DOCUMENTO

Cassazione Civile, Sez. III, n. 316 del 7 gennaio 2026