Il consenso informato del paziente non esime il medico da responsabilità professionale nel caso di errori

La sussistenza della responsabilità del medico non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest’ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi, come nel caso di specie, a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

Oggi vi segnalo una sentenza del Tribunale Teramo (n. 936 del 22 ottobre 2021) che evidenzia alcuni interessanti passaggi in tema di consenso informato ed errore medico.

Il caso

Una signora viene sottoposta ad intervento chirurgico del tunnel cubitale, a seguito del quale riporta dei danni permanenti. La paziente agisce dunque in giudizio al fine di far accertare la responsabilità del medico che l’ha operata e chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Il consulente tecnico nominato dal Tribunale accerta la responsabilità del sanitario, “sia per aver proceduto con un intervento chirurgico del nervo ulnare al gomito, che invece andava inizialmente trattato in modo conservativo, sia per aver operato con una errata modalità di intervento optando per la trasposizione del nervo ulnare prima ancora di accertare intraoperatoriamente lo stato della patologia, senza che nessuna opzione terapeutica chirurgica, meno invasiva, venisse proposta alla paziente e senza alcuna descrizione dell’operatore sanitario di quanto rilevato nell’atto chirurgico che possa giustificarne la scelta procedurale.”

Nel corso del procedimento il Giudice si trova a considerare anche la questione dell’eventuale portata esimente del consenso informato prestato dalla paziente: in altri termini, qualora il paziente abbia ricevuto un’ampia informazione, magari per iscritto, in merito a possibili complicanze e potenziali conseguenze negative dell’intervento, può tale precisazione esimere il medico da eventuale responsabilità in caso di errori nella pianificazione o nell’esecuzione dell’intervento?

Il consenso informato del paziente non scrimina il medico da responsabilità professionale per eventuali errori

Secondo il Tribunale, la risposta a tale quesito non può che essere negativa.

La sussistenza della responsabilità del medico non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest’ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi, come nel caso di specie, a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

È chiaro che informare il paziente del fatto che, per esempio, in determinati tipi di intervento è statisticamente ricorrente un certo margine di errore del chirurgo non potrebbe mai avere un effetto esimente a favore di quest’ultimo in caso di effettiva occorrenza dell’errore, e questo perché

“È ius receptum che in tema di responsabilità medica, il diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico. Il primo attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute (Cass. n. 2854 del 13.02.2015)”.

Diritti ed obblighi speculari e complementari

Il diritto del paziente a ricevere un’informazione completa, precisa, trasparente e comprensibile sulla prestazione medica proposta è dunque un diritto diverso, ancorché complementare, rispetto al suo diritto ad un corretto trattamento terapeutico.

A tali diritti corrispondono altrettanti obblighi a carico del medico: l’obbligo di informare e di raccogliere il consenso informato del paziente alla prestazione sanitaria, da un lato, e l’obbligo di adempiere al proprio dovere di cura con diligenza, prudenza, perizia ed in modo deontologicamente corretto, dall’altro lato.

La violazione del diritto (del paziente) di essere adeguatamente informato può dar luogo a conseguenze e diversi danni risarcibili, e rispettivamente

a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti);

b) un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale(ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

(così Cass. Civ, n. 28985 dell’11 novembre 2019).

I possibili danni conseguenti all’omessa o insufficiente informazione del paziente

D’altra parte, un diritto al risarcimento del danno da omessa o insufficiente informazione del paziente:

– può venire ad esistenza sia nel caso in cui il paziente abbia riportato un danno alla salute, sia nel caso – diametralmente opposto – in cui il paziente non abbia riportato alcun danno alla salute

– può prescindere dalla correttezza della condotta terapeutica del medico.

Nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo di informazione in ordine alle conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto, viene a configurarsi a carico del sanitario – e, di riflesso, della struttura per cui egli agisce – una responsabilità per violazione dell’obbligo del consenso informato in sé e per sé, non assumendo alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell’illecito, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

Per una schematizzazione della variegata casistica che si può prospettare nel risarcimento al paziente per omessa od insufficiente informazione, si veda l’ordinanza della Cassazione n. 17806 del 26 agosto 2020, da me commentata qui.

Le conclusioni nel caso concreto

Nel caso in commento, il Giudice non ha ritenuto essere stati violati i diritti di informazione della paziente e si è dunque limitato a riconoscere e liquidare alla stessa il danno alla salute conseguente all’errato intervento, quantificato in € 10.392,35 oltre a lucro cessante sulla predetta somma e riconoscimento delle spese del giudizio e di CTU.

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LEGGI LA SENTENZA

Tribunale Teramo, n. 936 del 22 ottobre 2021