Il chirurgo estetico ha un obbligo di risultato nei confronti del paziente?

Nella chirurgia estetica, la prestazione medica rasenta le caratteristiche dell’obbligazione di risultato, diversificandosi dalla pura obbligazione di mezzi generalmente tipica dell’attività professionale medica.

Infatti, nella prestazione medico-estetica, il primario interesse del paziente sta nel raggiungimento di un miglioramento estetico o nell’eliminazione di un difetto, in assenza di uno scopo o una necessità curativa; pertanto, il risultato assume una importanza fondamentale tale per cui non rileva solamente l’aver adottato la diligenza richiesta per il tipo di operazione, ma anche il mancato conseguimento o la lontananza dal risultato sperato e concordato tra il cliente ed il chirurgo.

Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza del Tribunale di Brescia (Sez. I, del 25.6.2025), che ribadisce le peculiarità delle prestazioni mediche con finalità estetiche rispetto a quelle con finalità terapeutiche, con particolare riferimento agli obblighi che gravano sul medico ed ai parametri sui quali si valuta la relativa responsabilità.

Il caso

Una signora si rivolge ad un chirurgo, operante presso una struttura ospedaliera, al fine di sottoporsi ad interventi di “rinosettoplastica e lipoaspirazione”. L’intervento di rinosettoplastica, però, non raggiunge gli esiti prospettati alla paziente.

La richiesta di risarcimento dei danni avanzata da quest’ultima, supportata da consulenza medico-legale, rimane però senza risposta; la paziente, pertanto, procede incardinando una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nei confronti del medico e della struttura.

L’esito del procedimento per accertamento tecnico finalizzato alla conciliazione

L’elaborato peritale depositato all’esito del procedimento tecnico conferma sia la colpa del chirurgo, sia il danno estetico riportato dalla paziente: “il naso della signora (omissis) presenta scomparsa quasi totale della depressione fronto nasale, con un angolo fronto nasale a livello tarsale (nasion) quasi completamente assente, con lieve depressione del terzo medio del dorso nasale (rinion o Keystone point) marcatamente apprezzabile alla visione nei profili laterali; inoltre è presente uno scalino tra il margine anteriore delle ossa nasali proprie e il margine posteriore delle cartilagini triangolari”… “tale situazione postoperatoria è il risultato di una eccessiva rimozione osteocartilaginea durante la gibbotomia e di una eccessiva rimozione della porzione caudale delle cartilagini triangolari, con inadeguata osteotomia mediana delle ossa nasali proprie, che rende innaturale la morfologia del naso della signora (omissis), condizione causalmente riconducibile agli esiti delle procedure di chirurgia estetica… si evidenzia, quindi, una inesatta conduzione tecnica dell’intervento, che, ha portato al fallimento del progetto di miglioramento estetico, che aveva indotto la signora (omissis) a richiedere le prestazioni del dottor (omissis) e che ha comportato un detrimento dell’estetica complessiva del volto…” e conclude riportando i postumi – limitati ad un danno biologico permanente di carattere fisiognomico – nella categoria del “pregiudizio estetico lievissimo”, pari ad un modesto 4%.

Nonostante l’esiguità del danno accertato, la vertenza non si conclude con una conciliazione e la paziente procede dunque avanti al Tribunale.

La difesa del medico…

Nel procedimento di primo grado, la difesa del medico si limita a contestare le risultanze della CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, asserendo la conformità dell’operazione ai protocolli in uso e l’assenza di errori tecnici; l’obiettivo prefissato di riduzione della grandezza del naso era stato raggiunto, e la percezione negativa della paziente al riguardo doveva ritenersi irrilevante, risolvendosi in un giudizio sul risultato estetico di natura prettamente soggettiva.

… e la decisione del Tribunale

Nella sua sentenza, in punto di responsabilità del medico per prestazione estetica, il Tribunale di Brescia ribadisce che

rilevato che (nel caso in commento, N.d.R.) si tratta di chirurgia estetica e quindi la prestazione medica rasenta le caratteristiche dell’obbligazione di risultato, diversificandosi dalla pura obbligazione di mezzi generalmente tipica dell’attività professionale, invero, il primario interesse del cliente sta nel raggiungimento di un miglioramento estetico o nell’eliminazione di un difetto, in assenza di uno scopo o una necessità curativa, dunque, nel caso di specie il risultato ha assunto una importanza fondamentale tale per cui non rileva solamente l’aver adottato la diligenza richiesta per il tipo di operazione, ma anche il mancato conseguimento o la lontananza dal risultato sperato e concordato tra il cliente ed il chirurgo”.

La sentenza in commento conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, secondo cui, in questi casi, lo scopo di miglioramento estetico perseguito dal paziente entra nello schema causale del contratto tra medico e paziente e ha rilievo primario nella valutazione del successo (o meno) dell’intervento:

“non può pertanto giustificarsi, nel caso quale quello di specie… di per sé evidentemente mirato ad un risultato di natura principalmente estetica, una aprioristica sottovalutazione dell’insuccesso dell’intervento in concreto accertata proprio rispetto a tale perseguito obiettivo”

(si veda, in punto, Cass. Civ., Sez. VI, n. 8220 del 24 marzo 2021, da me commentata qui).

Chi risponde nei confronti del paziente?

Merita poi un cenno la questione di quale sia il soggetto che deve rispondere nei confronti del paziente.

Secondo la difesa dell’ospedale, solo il medico autore dell’intervento chirurgico – che ha operato in regime privatistico e stipulato un contratto autonomo con la paziente – deve essere chiamato a rispondere nei confronti della paziente, e/o condannato a tenere la struttura stessa manlevata delle somme dalla stessa eventualmente risarcite.

Secondo il Tribunale, però, la difesa della struttura non è fondata. Da un lato, la paziente ha dimostrato:

  • l’avvenuta esecuzione dell’intervento all’interno della struttura convenuta
  • la qualità di responsabile dell’unità operativa di chirurgia plastica del medico interessato.

Dall’altro lato, nel regime applicabile al caso in commento, la responsabilità della struttura sanitaria si configura come responsabilità diretta per fatto proprio, compiuto per il tramite di un proprio ausiliario. Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo va ripartita in misura paritaria; ciò salvo che, nel giudizio di rivalsa,

“la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.

Non sussistendo alcuna prova in tal senso in relazione al comportamento del medico, la domanda di manleva della struttura è stata rigettata.

Per concludere

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità solidale del medico e della struttura sanitaria per i danni provocati alla paziente, condannandoli a pagare ciascuno metà del risarcimento e del rimborso spese per la consulenza tecnica d’ufficio e l’assistenza legale.

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Tribunale di Brescia, Sez. I, del 25.6.2025