Rispetto delle linee guida ed esclusione della responsabilità del medico

Il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell’esclusione della responsabilità del medico: ciò in quanto le linee guida, lungi dall’atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima, che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto.

Oggi vi segnalo un’interessante sentenza della Cassazione Penale (n. 37617 del 18 ottobre 2021) che ripropone il tema della necessità (o meno) di conformazione della condotta del medico alle linee guida applicabili al fine dell’esonero di responsabilità professionale.

Il caso

Una paziente alla trentunesima settimana anamnestica di gravidanza, a seguito di abbondanti perdite di liquido trasparente e dolori pelvici, si reca presso il locale ospedale, dove il ginecologo di turno la sottopone ad esame tramite speculum, a Prom Test e ad ecografia.

Sebbene la lettura del tracciato cardiotocografico non sia rassicurante, all’esito degli esami il ginecologo dispone la dimissione, rassicurandola la paziente sulle sue condizioni di salute.

Pochi giorni dopo la paziente si reca nuovamente d’urgenza presso lo stesso nosocomio: il feto nasce senza vita la mattina seguente. Viene incardinato procedimento penale nei confronti del ginecologo.

Il Tribunale condanna il medico, ma la Corte d’Appello sovverte le valutazioni di primo grado, ritenendo che – nonostante l’errata la lettura del tracciato cardiotocografico e le frettolose dimissioni della paziente – il ginecologo avesse rispettato le linee guida nel trattamento della paziente e che ciò fosse sufficiente per la sua assoluzione.

I principali motivi di impugnazione della sentenza d’appello

Le parti civili impugnano la sentenza d’appello facendo essenzialmente leva sulle seguenti considerazioni:

  • le omissioni del ginecologo, elencate dai consulenti del P.M., erano state numerose (ricovero; bed rest; prosecuzione/ripetizione tracciato; esami batteriologici vagino-rettali; urinocultura; esami urgenti preoperatori + PCR; ECG; tocolisi, ecc.) e, sulla base della condizione fetale di rischio, il medico non avrebbe dovuto dimettere la paziente, ma sottoporla a sorveglianza continua
  • la causa del decesso del piccolo era stata identificata nel prolasso del funicolo e tale evento – analogamente alla rottura delle membrane – quando si verificava in un buon ambiente ospedaliero, aveva una mortalità pari a zero
  • la formale osservanza delle linee guida da parte del sanitario non lo esonerava comunque dalla valutazione della situazione nel caso specifico, in base alle caratterizzazioni concrete dello stesso.

L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello consiste nella violazione delle regole in tema di nesso di causalità e, in sostanza, nel non essersi domandata che cosa sarebbe successo, secondo un giudizio di elevata probabilità logica e considerate le peculiarità del caso concreto, se la condotta doverosa richiesta all’imputato fosse stata regolarmente tenuta.

La posizione della Cassazione

Nella sentenza oggi in commento la Cassazione ribadisce che

il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell’esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall’atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l’adattabilità nel singolo caso concreto.

La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell’affermare che il rispetto delle linee guida non può essere assunto quale unico ed univoco parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico, e che quindi «nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente». Pertanto,

non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone”.

La sentenza conferma dunque la posizione consolidata della giurisprudenza sul tema; per maggiori approfondimenti, si vedano anche i miei precedenti postLinee Guida e diligenza del professionista: quando si può dare di più” e “Linee Guida e facoltà del medico di discostarsi dalle stesse”.

Del resto, ad ulteriore chiarimento della nozione di linee guida da tenere presente, la Cassazione precisa che anche nella legge n. 24/2017 (la c.d. legge Gelli – Bianco), per quanto inapplicabile in linea temporale nel caso concreto, il recepimento delle linee guida in appositi elenchi regolamentati e aggiornati mediante decreti ministeriali non ne ha mutato la natura e la finalità:

l’art. 5, comma 1, della legge obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie – nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale – ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (pubblicate ai sensi del successivo comma 3) «salve le specificità del caso concreto»;

e d’altronde lo stesso articolo 6 della legge prevede l’esclusione della punibilità nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida sempreché queste «risultino adeguate alle specificità del caso concreto»”.

La conclusione nel caso concreto

Secondo la Suprema Corte, nel caso concreto la Corte d’Appello ha completamente omesso di verificare se, rispetto alle peculiarità del caso concreto, il rispetto delle linee guida fosse stato sufficiente o se fosse richiesto, invece, un approfondimento delle condizioni della paziente, mantenendola per qualche tempo in ambiente ospedaliero.

Per tale motivo, la sentenza impugnata è stata annullata ed il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio al giudice competente per valore in grado di appello.

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LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Penale, n. 37617 del 18 ottobre 2021