Responsabilità per errore diagnostico prenatale e onere della prova in giudizio

La parte che agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni da nascita indesiderata ha l’onere di provare che, ove la gestante fosse stata adeguatamente resa consapevole delle gravi patologie o malformazioni del nascituro, avrebbe interrotto la gravidanza.

Tale prova può essere data anche per il tramite di presunzioni purché gravi, precise e concordanti.

Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione Civile (n. 23330 del 15 luglio 2026) in tema di responsabilità sanitaria per errori diagnostici prenatali e onere della prova in giudizio.

Il caso

Una signora in attesa del terzo figlio, sospettando che il nascituro potesse essere affetto dalla cd. sindrome dell’X fragile (altrimenti detta sindrome di Martin-Bell) – vista la positività del figlio della sorella e trattandosi di sindrome trasmessa da madre portatrice sana – si sottopone al relativo test del DNA, mediante prelievo di campione biologico di sangue eseguito presso un centro diagnostico e presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di un’Università.

L’esame dà esito negativo, escludendo una mutazione genetica nel bambino, e la gravidanza viene portata a termine.

Il bimbo nasce apparentemente sano ma, dopo il primo anno d’età, inizia a manifestare un ritardo nella crescita intellettiva e disturbi nello sviluppo psicomotorio, con incidenza sull’aspetto fisico (viso allungato, ipotonicità muscolare) nel prosieguo della crescita. Passano anni e svariati tentativi di individuare l’origine dei problemi del piccolo; sottoposto infine ad indagine genetica, il bambino risulta positivo alla sindrome dell’X fragile. Anche la madre si sottopone nuovamente all’indagine, e stavolta viene riscontrata la sua positività alla sindrome.

La signora ed il marito agiscono dunque in giudizio nei confronti del centro diagnostico e dell’Azienda Ospedaliera universitaria per chiedere il risarcimento dei danni subiti in proprio – per non essere stata la donna posta nelle condizioni di interrompere la gravidanza – e dal minore.

Il Tribunale, pur giudicando sussistente la responsabilità sanitaria per l’erronea esclusione delle alterazioni del gene FMR1, rigetta la domanda risarcitoria per mancanza di prova in ordine alla volontà della donna di interrompere la gravidanza qualora fosse stata correttamente informata della patologia dalla quale poteva essere affetto il minore. La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado.

Vediamo qual è l’esito del giudizio in Cassazione.

Danno da nascita indesiderata e prova in giudizio

Elemento centrale del ricorso in Cassazione è la contestazione da parte dei ricorrenti dell’accertamento negativo, da parte della Corte d’Appello, della prova della volontà di procedere a interruzione della gravidanza da parte della gestante.

Ma facciamo un passo indietro:

– la causa è stata ab initio incentrata sul riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da nascita indesiderata, per essere stati privati della facoltà di esercitare una scelta consapevole di effettuare o meno un aborto terapeutico, in conseguenza dell’erronea esecuzione degli esami diagnostici sul nascituro;

– in questi casi, il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione a carico del sanitario su possibili problemi o malformazioni del nascituro, bensì è soggetto alla prova della sussistenza delle condizioni previste dalla L. 194 del 1978 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’Interruzione volontaria della gravidanza”) per ricorrere all’interruzione della gravidanza;

– in particolare, dopo il novantesimo giorno di gravidanza, la gestante ha diritto di optare per l’interruzione della gravidanza quando:

  1. la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  2. siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (L. n. 194 del 1978, art. 6);

– elemento centrale per il riconoscimento del risarcimento dei danni da nascita indesiderata consiste dunque nella prova – il cui onere grava sulla donna – della volontà di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni sopra viste;

– ricordiamo, sul punto, che le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione n. 25767 del 22 dicembre 2015, sono intervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto in materia, prescrivendo che la prova della volontà della gestante possa essere data anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti:

“Ci si riferisce… alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., che consiste nell’inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l’id quod plerumque accidit… ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche – emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d’ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all’opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc..”.

La soluzione nel caso concreto

Nella causa in commento, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno giudicato non raggiunta la prova dell’atteggiamento psicologico favorevole all’interruzione della gravidanza in capo alla gestante.

In particolare, è stato ritenuto che tale volontà non potesse essere ricostruita sulla base della sola spontanea sottoposizione della donna al test per la sindrome dell’X fragile, pur trattandosi di un esame non usuale ed estremamente specifico; secondo i Giudici, detta circostanza ben poteva essere interpretata non quale certa manifestazione della volontà, in caso di esito positivo del test, di interrompere la gravidanza, bensì come espressione del desiderio di potere vivere in adeguata tranquillità la gravidanza, scongiurando il pericolo di essere portatrice sana della detta sindrome.

A ciò va aggiunto che anche nessuno dei capitoli di prova per testi articolati dalla difesa dei ricorrenti ha avuto per oggetto la prova della manifestazione della volontà della gestante circa l’interruzione della gravidanza.

Secondo la Cassazione, il ragionamento e le conclusioni raggiunte dalle Corti di merito sono ragionevoli e non immotivati né connotati da errori, rientrando in ogni caso nell’esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa quali elementi valorizzare.

I presupposti dell’aborto terapeutico

Va infine tenuto presente che l’eventuale interruzione volontaria della gravidanza è altresì subordinata, come visto sopra, alla ricorrenza di specifici requisiti di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 194.

Occorre che l’interruzione sia legalmente consentita – e dunque che sussistano e siano accertate mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna – giacché, senza il concorso di tali presupposti, l’aborto integrerebbe un reato.

Secondo la Cassazione, il pericolo per la salute della donna non può essere presunto, cioè non è una conseguenza automatica dello stato patologico del bambino, ma deve quantomeno essere adeguatamente allegato ed argomentato dall’interessata negli atti introduttivi del giudizio, elemento mancato nel caso in commento.

Per concludere

Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, compensando le spese processuali.

Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!

Nel frattempo, resta collegato ed iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

A presto!

LEGGI L’ORDINANZA

Cassazione Civile, Sez. III, n. 23330 del 15 luglio 2026