In caso di incompletezza del modulo per la manifestazione del consenso informato concernente un intervento chirurgico dal quale siano derivate conseguenze dannose per il paziente, qualora siano accertate sia la necessità dell’intervento, sia la sua corretta esecuzione, grava sul paziente l’onere di dimostrare che, ove compiutamente informato, egli non avrebbe assentito all’esecuzione dell’intervento chirurgico.
In mancanza di tale prova, la domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione va rigettata.
Oggi vi segnalo un’interessante ordinanza della Cassazione Civile (n. 7459 del 20 marzo 2025) in tema di consenso informato e risarcimento del danno.
Il caso
Un paziente viene sottoposto ad un intervento di asportazione di un neurinoma del nervo acustico sinistro, a seguito del quale riporta un grave danno neuro-tronculare facciale, con importante deficit periferico del nervo facciale sinistro, conseguente alterazione fisionomica del viso, della fonazione e della deglutizione, grave deficit dell’orbicolare delle palpebre, dell’orbicolare delle labbra e della masticazione e perdita della sensibilità gustativa; nonostante mesi di fisioterapia ed ulteriori interventi chirurgici, il deficit rimane invariato.
Il paziente agisce dunque in giudizio contro la struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di Euro 1.500.000,00, lamentando che i danni riportati erano stati causati da un grave errore in sede di intervento chirurgico e dalla mancata informazione circa gli effetti e le conseguenze dell’intervento a cui era stato sottoposto; la struttura chiama a sua volta in causa il chirurgo interessato, e quest’ultimo la sua compagnia assicurativa.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettano però le domande di risarcimento formulate dal paziente; vediamo qual è la posizione della Cassazione sul caso.
Modulo di consenso informato incompleto, ma intervento necessario ed eseguito correttamente
Per quanto di nostro interesse, la sentenza si concentra sull’allegata mancanza di consenso informato dando atto, da un lato, dell’effettiva incompletezza del modulo per la manifestazione del consenso informato all’intervento chirurgico ma, dall’altro lato, sia dell’accertata necessità quoad vitam dell’intervento medesimo, sia della sua corretta esecuzione da parte del chirurgo.
Alla luce di tali presupposti, secondo la Cassazione, correttamente la Corte d’Appello ha statuito che
“In tale ipotesi (esatto adempimento della prestazione sanitaria da cui, tuttavia, siano derivate conseguenze dannose) grava sul paziente l’onere di dimostrare che egli, ove compiutamente informato, non avrebbe assentito all’esecuzione dell’intervento chirurgico”.
La posizione della Cassazione in sintesi
Alla luce di quanto precede, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
L’onere della prova cambia in caso di consenso espresso dal paziente con riferimento ad un dato intervento, poi disatteso dai medici
Con riferimento al diverso caso del paziente consenziente ad un dato intervento chirurgico oggetto di programmazione, ma poi sottoposto ad altro e ben più invasivo intervento, risultato inidoneo ad eliminare o circoscrivere la patologia sofferta, senza espressione di specifico consenso a tale intervento demolitivo e senza necessità imposte dall’urgenza, si veda il mio precedente post “Scelte chirurgiche più invasive del previsto ed omessa informativa al paziente”.
In tale situazione, secondo la Cassazione,
“non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito.
Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall’urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che – e non è questo il caso – il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza.”
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Sul tema sempre interessante del consenso informato e della relazione di cura tra medico e paziente, vi ricordo il live webinar “Oltre la firma: ripensare il consenso informato tra prospettive cliniche, tecnologiche e legali”, organizzato dalla Fondazione SANIRE, che si terrà il 18 settembre 2025 a partire dalle 17:30 ed al quale parteciperò in qualità di relatrice.
L’incontro si propone di affrontare in modo approfondito e multidisciplinare il tema del consenso informato, adottando un approccio a 360 gradi che integra dimensioni tecnologiche, relazionali e giuridiche.
Trovate il form per l’iscrizione, gratuita, a questo link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AIva8oj0RhiOoWVsdaKsCQ#/registration
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