Omesso versamento dell’IVA su prestazioni mediche con finalità estetiche: si pronuncia la Cassazione Penale

I trattamenti medici di carattere estetico, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che a seguito di malattia, trauma o handicap fisico congenito abbiano bisogno di intervento estetico, possono rientrare nella nozione di “cure mediche” o di “prestazioni mediche” esenti da Iva; l’onere della destinazione del trattamento a cure mediche, ai fini dell’esenzione, grava sul contribuente che effettua le prestazioni.

Una volta accertato che il trattamento non abbia contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, non spetta l’esenzione.

Oggi vi segnalo una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n. 37239 del 10.10.2024) sul dibattuto tema dell’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto per prestazioni mediche con finalità estetiche.

Il caso

Un medico viene sottoposto ad indagini per vari reati fiscali commessi in relazione alla sua attività di chirurgo estetico. In particolare, viene contestato al medico:

– di aver occultato al Fisco i compensi per prestazioni professionali ricevuti da varie strutture alberghiere, e da queste ultime correttamente fatturati ai clienti/pazienti, sostituendo le fatture emesse per oltre un milione di Euro con poche fatture false, ammontanti a poco più di 50.000 euro;

– di aver emesso fatture, peraltro senza esporre l’IVA, per prestazioni professionali con finalità estetica;

– di aver poi omesso la presentazione della dichiarazione IVA per svariate centinaia di migliaia di euro ed in varie annualità, con complessiva evasione fiscale per centinaia di migliaia di euro.

La condanna penale del primo grado viene confermata dalla Corte d’Appello, con sola riduzione della pena a due anni ed otto mesi di detenzione.

Vediamo cosa dice la Cassazione in merito.

Configurabilità del reato di omessa dichiarazione IVA in relazione a prestazioni estetiche

Tra i vari motivi di ricorso in Cassazione, il medico contesta l’illegittimità della condanna per mancata presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 74 del 2000, in base al quale:

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

In particolare, la sentenza di condanna sarebbe fondata sull’assunto (errato, secondo il medico) che le prestazioni (non dichiarate) fossero di medicina estetica, non finalizzate a cura e riabilitazione del paziente e come tali non rientranti nell’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, le prestazioni fornite consistevano nel prelievo di sangue, nel passaggio del plasma in un dispositivo chiamato ossigenatore, e poi nella reintroduzione del liquido nell’organismo del paziente, con conseguente incremento del benessere fisico della persona sottoposta a trattamento e quindi, secondo il medico, erano qualificabili come attività di cura.

La posizione della Cassazione

Secondo la Cassazione, il ricorso del medico è nel complesso infondato.

Con particolare riferimento alla qualificazione delle prestazioni medico-estetiche come esenti o meno da IVA, la Corte ribadisce che

in tema di imposta IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute”.

L’onere della prova in merito ai presupposti per l’esenzione

La pacifica giurisprudenza civile – prosegue la Corte – ha reiteratamente affermato che

in tema di IVA, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per godere dell’esenzione… grava sul contribuente, con la conseguenza che, se non viene fornita tale prova, i corrispettivi accertati devono ritenersi operazioni imponibili…

E con riguardo alle prestazioni di natura puramente estetica, anche se rese da personale infermieristico o medico, una volta accertato che il trattamento non abbia contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, non spetta l’esenzione”.

L’applicazione dei principi giurisprudenziali al caso concreto

Secondo la Cassazione, nel caso in commento la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra visti, rilevando in particolare l’assenza di puntuale allegazione di documentazione sanitaria (cartella clinica e prescrizione medica), attestante il carattere terapeutico in relazione alle singole prestazioni rese, ed implicitamente escluso la possibilità di formulare ex post una valutazione globale delle medesime.

Alla luce di quanto precede, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermato la condanna del medico già resa dalla Corte d’Appello, con condanna della stessa anche al pagamento delle spese processuali.

La nuova normativa in materia 

Per concludere, ricordo che lo scorso 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la nuova normativa in tema di esenzione IVA delle prestazioni chirurgiche con finalità estetiche. Per un sunto sulle principali novità, vedi i miei precedenti post:

Chirurgia estetica ed IVA, le novità del Decreto Anticipi (parte I)

Chirurgia estetica ed IVA, le novità del Decreto Anticipi (parte II)

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LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Penale, Sez. III, n. 37239 del 10.10.2024