Dopo l’introduzione contenuta nella scorsa edizione del blog, oggi entriamo nel vivo e ci concentriamo sul tema della responsabilità dei professionisti medici e sanitari per le attività svolte in modalità telemedicina.
Telemedicina e responsabilità del medico
Premesso che, anche nella telemedicina, la regola è che
“La responsabilità clinica della persona assistita rimane in capo al medico”,
le responsabilità specifiche del medico nell’erogazione dei servizi di telemedicina includono (oltre alle responsabilità della prestazione resa in modalità “tradizionale”):
- eseguire l’anamnesi (anche) ai fini specifici della telemedicina e definire se il paziente sia eleggibile o meno per fruire dei servizi in tale modalità
- condurre la prestazione (es. televisita, telemonitoraggio, telecontrollo etc.)
- scegliere il dispositivo medico da assegnate al paziente ed i parametri clinici e di allarme utili all’esecuzione del servizio (in telemonitoraggio/telecontrollo)
- interpretare i dati ed i risultati dei test diagnostici a distanza
- prescrivere i farmaci e fornire consigli sulla gestione delle condizioni
- collaborare con altri professionisti della salute, se necessario
- verificare se la prestazione di telemedicina sia stata idonea e sufficiente, oppure riprogrammare la prestazione in modalità “tradizionale”.
Con riferimento specifico alla scelta dell’utilizzo della televisita, va tenuto presente che le recentissime Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina in ambito reumatologico, adottate nel gennaio 2025, ribadiscono un limite considerato generale del relativo utilizzo, e cioè che
“Allo stato attuale delle conoscenze e delle tecnologie, la televisita in reumatologia è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.”
La valutazione dell’eleggibilità del paziente in telemedicina
Sul tema dell’eleggibilità del paziente, il D.M. 21 settembre 2022 («Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – requisiti funzionali e livelli di servizio» – Sez. 1, Popolazione) stabilisce che
“Affinché un assistito possa usufruire dei servizi di telemedicina implementati a livello regionale, quest’ultimo deve risultare eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o disponibilità di un caregiver, qualora necessario, nella fruizione dei servizi di telemedicina. Infatti, essendo la telemedicina un servizio da remoto sono necessarie determinate capacità e dotazioni tecnologiche nonché condizioni cliniche compatibili per la prestazione, quindi è necessario valutare se l’assistito è «arruolabile» per questa tipologia di prestazioni.
L’eleggibilità clinica è a giudizio insindacabile del medico, che, in base alle condizioni cliniche e sociali del paziente, valuta se proporre al paziente i servizi di telemedicina (ad esempio, una visita di controllo in modalità televisita).
Saranno, inoltre, valutate sia l’idoneità che la dotazione tecnologica di cui il paziente dispone (es. smartphone con caratteristiche adeguate all’istallazione di specifiche app per la televisita), e la capacità di utilizzo degli appositi kit per la telemedicina. In quest’ultimo caso può anche essere necessario un sopralluogo per verificare le caratteristiche fisiche, impiantistiche ed igieniche del domicilio del paziente.
Contestualmente andranno verificati gli aspetti connessi con la digital literacy del paziente e/o del caregiver al fine di valutare l’appropriatezza dei dispositivi e il grado di autonomia nell’uso.”
Il D.M. Salute n. 77/2022 («Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale», §15), conferma che
“La responsabilità professionale nel determinare l’idoneità dell’assistito alla fruizione di prestazioni di telemedicina e di teleassistenza è in capo ai medici o per le attività di teleassistenza agli altri professionisti sanitari che, opportunamente formati all’uso delle tecnologie, operativamente erogano le prestazioni a distanza…”.
Alla luce di quanto precede, appare evidente l’importanza di definire i protocolli che sottendono alla valutazione preliminare delle cognizioni e dotazioni tecnologiche del paziente (o di chi lo assiste) al fine di valutare la relativa eleggibilità per i servizi di telemedicina.
Le particolarità dell’anamnesi del paziente
Attenzione perché, in questo contesto, se il paziente è disponibile a ricevere la prestazione in telemedicina dal domicilio, il suo “profilo tecnologico”, ovvero la sua conoscenza e capacità d’uso degli strumenti informatici, deve diventare parte della sua anamnesi.
In tema il D.M. 30.9.2022 («Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale») precisa che
- l’anamnesi può essere raccolta per mezzo della videochiamata, e/o prima della televisita con la condivisione di dati, informazioni, misurazioni o questionari
- il medico è titolato a decidere in che misura l’esame obiettivo a distanza possa essere sufficiente nel caso specifico – tenuto presente che con le attuali tecnologie l’esame obiettivo è realizzabile con significative limitazioni – o se il completamento dello stesso debba essere svolto in presenza.
Sul tema dell’anamnesi, ricordiamo che anche in questo ambito si applicano le regole ordinarie, per cui
«Una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente è affidata al sanitario, che deve investigarla in modo pieno, senza affidarsi all’indirizzo che può avergli suggerito la dichiarazione resa in anamnesi dal paziente, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza del sanitario stesso»
(Cass. Civ., Sez. III, n. 20904 del 12.9.2013). In tema, vedi anche il mio precedente post “Dovere anamnestico del medico ed omissioni informative del paziente”.
Quali sono le responsabilità specifiche del medico per inadempimento dei doveri inerenti alla telemedicina?
Alla luce di quanto sopra visto, potranno dunque profilarsi specifiche responsabilità del medico qualora:
- non abbia valutato idoneamente eleggibilità del paziente a fruire dei servizi di telemedicina, o abbia svolto l’anamnesi con modalità non corrette
- non abbia usato in modo appropriato i sistemi tecnologici dedicati, o abbia interpretato erroneamente i relativi output
- non completi la prestazione in presenza, se appropriato o richiesto
- considerata l’estrema complessità dei sistemi tecnologici dedicati alla telemedicina, è legittimo porsi il dubbio se sia concretamente applicabile a questo ambito la regola giurisprudenziale che vede il medico responsabile per non aver direttamente verificato, o non essersi assicurato che fosse stata controllata, la corretta operatività dei macchinari e dei sistemi in uso (vedi Civ., Sez. III, n. 27449 del 30.10.2018, da me commentata qui)
- ad ogni modo, resta a mio avviso ferma la responsabilità del medico che rilevi un problema tecnico durante l’utilizzo dei sistemi e non si attivi per risolverlo/non ne informi il paziente, affinché quest’ultimo possa rivolgersi ad un centro maggiormente organizzato e/o ottenere una prestazione «tradizionale» (vedi Civ., Sez. III, n. 30727 del 26.11.2017).
Responsabilità per lavoro in équipe anche in telemedicina?
Anche in telemedicina, laddove rilevante (es. teleconsulto, teleconsulenza), si applicano le regole generali in tema di responsabilità per lavoro in équipe e pertanto, in sintesi:
- nelle fasi del lavoro/intervento nelle quali i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, vige il principio dell’affidamento, in base al quale ciascun componente dell’équipe medica è responsabile per le specifiche mansioni affidategli e risponde dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica
- in tutti gli altri casi, ciascun componente dell’équipe è tenuto a correggere/segnalare gli errori degli altri componenti che siano «evidenti e non settoriali», rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Estremamente calzante al contesto della telemedicina è la massima secondo cui
«In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo…, il medico specialista chiamato ad effettuare l’esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l’esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all’esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata… Rispetto a tale valutazione… lo specialista non può lavarsene le mani, soprattutto quando la prescrizione dell’esame proviene da un collega che specialista non è»
(così Cass. Penale, Sez. IV, n. 30051 del 29 luglio 2022, da me commentata qui).
Restano poi applicabili anche alla telemedicina le regole ordinarie in tema di:
- responsabilità per violazione del consenso informato e/o della cd. «adesione informata» del paziente all’utilizzo del servizio di telemedicina e dei dati (vedi le Indicazioni Nazionali di telemedicina del 17.12.2020), per esempio in caso di omesse informazioni su modalità e limiti della telemedicina, rischi specifici, possibilità di errori nella trasmissione dei dati, etc.
- responsabilità per violazione della normativa in tema di protezione dei dati personali ed afferenti alla salute, di cui al GDPR
- possibile concorso di responsabilità del paziente ex art. 1227 c.c. per reticenza anamnestica, omesso/erroneo inserimento dei dati in sistema (quando l’inserimento sia demandato direttamente al paziente o al suo caregiver), mancanza di compliance rispetto alle istruzioni ricevute, etc..
Nel prossimo post del blog, ci concentreremo sul tema della responsabilità della struttura sanitaria e degli eventuali attori “nuovi” che possono inserirsi nella prestazione in telemedicina.
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