Il tecnico radiologo dispone di competenze collegate alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi
Pertanto, egli riveste una posizione di garanzia solo in relazione alla corretta esecuzione dell’esame diagnostico e non già in relazione alla valutazione delle risultanze, di esclusiva competenza del medico.
Oggi vi segnalo un’interessante sentenza della Cassazione Penale (n. 7002 del 20.2.2025) concernente il tema della posizione, obblighi e perimetro di responsabilità del tecnico di radiologia.
Il caso
Ad un paziente con un forte mal di testa, il medico di base prescrive una TAC senza mezzo di contrasto con carattere di urgenza. Il paziente si reca dunque presso un Centro Diagnostico privato per sottoporsi a detto esame; nella struttura, in cui non sono presenti i medici, l’esame viene effettuato dal tecnico radiologo nella giornata di sabato, con risultati disponibili il lunedì successivo.
Il referto viene consegnato alla moglie del paziente nel pomeriggio del lunedì, con invito ad accompagnare immediatamente il marito in ospedale; subito dopo il paziente accusa un malore e viene portato in ospedale, ove viene rilevata la presenza di un aneurisma; una nuova tac evidenzia una emorragia intra-assiale a seguito della rottura di aneurisma sacculare. Lo stesso giorno il paziente viene trasferito presso un’azienda ospedaliera più grande, ove decederà due giorni dopo.
Gli eredi del paziente presentano denuncia penale nei confronti del tecnico radiologo, lamentando:
- che il tecnico aveva sbagliato ad eseguire l’esame in autonomia: in assenza di medici presso la struttura, avrebbe infatti dovuto rifiutare di praticare l’esame
- che, ad ogni modo, dalle immagini il tecnico non avrebbe potuto non rendersi conto della gravità della situazione e, dunque, aveva colpevolmente omesso di effettuare la relativa diagnosi e di inviare immediatamente il paziente presso una struttura idonea per l’intervento chirurgico.
Le sentenze delle Corti di merito
Sia il Tribunale sia la Corte di Appello escludono la responsabilità penale per omessa diagnosi dell’imputato, in considerazione della sua qualifica di tecnico radiologo e non di medico.
Inoltre, la presenza del medico, finalizzata ad assicurare una refertazione immediata, sarebbe stata necessaria solo nel caso di prospettazione di una situazione di urgenza già conclamata e, dunque, nel solo caso di esame effettuato in ambito ospedaliero e particolarmente in Pronto Soccorso, mentre nel caso in commento la prescrizione del medico di base indicava l’esame come urgente, ma non anche un preciso sospetto diagnostico di gravità tale da rendere necessaria la immediata visione e la diagnosi.
Le competenze e gli obblighi del tecnico radiologo in base alla normativa vigente
Secondo la Cassazione, l’impugnazione degli eredi del paziente – volta a configurare in capo del tecnico di radiologia una vera e propria posizione di garanzia nei confronti del paziente, sia sotto il profilo della omessa diagnosi, sia sotto il profilo della tempestiva refertazione di un esame definito urgente – è infondata.
Nel nostro ordinamento, le funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica sono disciplinate dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25. Ai sensi dell’art. 4, i tecnici sanitari di radiologia medica (“TSRM”), ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con l’utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche. In particolare, i TSRM:
- attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee, nella struttura pubblica e privata, alla rilevazione dell’informazione diagnostica ed all’espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell’intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;
- sono tenuti a svolgere la propria opera nella struttura pubblica o privata, nei settori o servizi ove l’attività radiologica è complementare all’esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;
- assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.
Ai sensi del successivo art. 8, i TSRM:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica ed anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica. La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l’effettuazione delle indagini viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.
La successiva legge 10 agosto 2000 n. 251, all’art. 3, prevede che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica (e dell’area tecnico-assistenziale) svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità.
Infine, l’art. 6 del D.Lgs. n.187/2000 demanda al tecnico sanitario l’esecuzione dei soli “aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa“, valorizzandone il ruolo tecnico strumentale, e impone, al fine di garantire l’appropriatezza clinica della prestazione, la previsione di procedure operative che assicurino il rapido consulto fra medico radiologo e TSRM, con una regola che attiene a profili organizzativi demandati ad altre figure professionali, quale in primis il direttore sanitario della struttura nella quale il tecnico opera.
Il perimetro della posizione di garanzia del tecnico di radiologia
Alla luce di quanto precede, secondo la Cassazione,
“La ricognizione normativa vale a dimostrare come il tecnico sanitario di radiologia medica abbia competenze collegate alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi.
Solo in relazione alla gestione del rischio relativo alla esecuzione di tali esami egli è, dunque, titolare di una posizione di garanzia, in quanto attività rientrante nella sfera delle sue attribuzioni e della sua conseguente responsabilità.”
Inapplicabile anche il concetto di colpa per assunzione
Gli eredi del paziente, infine, richiamano il concetto della c.d. colpa per assunzione, collegata alla assunzione di un compito da parte di un soggetto senza le necessarie cognizioni e dati tecnici necessari per dominare quel compito (l’esempio classico fatto dalla giurisprudenza è quello del medico specializzando, che deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione).
Secondo la Cassazione, però, anche questo richiamo è inconferente posto che, nel caso in commento, il tecnico aveva svolto correttamente le mansioni rientranti nelle sue competenze, quali la procedura tecnica di esecuzione della metodica diagnostica, e non si era fatto carico di alcun compito non rientrante nella sfera di sua competenze.
La diagnosi della patologia in sede di effettuazione dell’esame, così come la organizzazione del servizio offerto all’interno del Centro Diagnostico, sono profili non ricompresi nel perimetro del rischio che il TSRM, in ragione delle competenze affidategli dalla normativa, è chiamato a governare, sicché nessuna responsabilità può essere configurata nei suoi confronti in relazione a tali aspetti.
Per concludere
Alla luce di quanto precede il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!
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