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Responsabilità per lavoro sanitario in équipe: non è una generica responsabilità di gruppo

In caso di responsabilità professionale multidisciplinare per attività medico-chirurgica, l’accertamento delle dinamiche causali rispetto all’evento dannoso deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun operatore: non può cioè configurarsi aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare il generico onere di vigilanza in un obbligo…

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A volte ritornano (anche in Cassazione): la responsabilità dell’équipe per erronea somministrazione di farmaci

Al primario non è richiesto, in spregio alle aggiornate modulazioni dei doveri di controllo delle organizzazioni complesse, di controllare ogni cosa in reparto; il primario è però tenuto a supervisionare e garantire il coordinamento, il controllo e la guida dell’organizzazione del reparto, l’affidabilità dei suoi diretti collaboratori e a tenere sotto controllo i suoi pazienti e la loro documentazione clinica. Oggi vi segnalo la seconda pronuncia della Cassazione…

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Responsabilità dello specialista: quando l’azione del singolo si valuta nel contesto dell’équipe (e quando no)?

I principi in tema di responsabilità per attività sanitaria in équipe trovano applicazione nelle ipotesi in cui più soggetti, medici e/o paramedici, svolgono attività di cura del paziente in maniera coordinata, congiunta, nello stesso contesto spazio-temporale, ovvero in maniera disgiunta, in contesti temporali diversi, ma che realizzano un fenomeno di successione nel tempo nella posizione di garanzia; tali principi non operano nel caso di interventi…

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Abbandono di garza all’interno del sito chirurgico e responsabilità dei componenti dell’équipe

Tutti i componenti dell’équipe medico-chirurgica – a partire dal primo operatore fino allo strumentista – sono personalmente responsabili della corretta e diligente osservanza della Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 del Ministero della Salute (“Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale nel sito chirurgico“) e rispondono – in sede sia penale sia civile – in caso di sua violazione. Oggi torniamo…

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Lavoro in équipe e limiti della responsabilità medica per omesso controllo altrui

In caso di intervento chirurgico eseguito in équipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, ponendo rimedio ad eventuali errori, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento Oggi vi segnalo un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Milano (n….

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Sussiste la responsabilità dei componenti dell’equipe chirurgica se la protesi non viene controllata e risulta poi difettosa

A fronte della scelta di impiantare una specifica valvola cardiaca, poi risultata difettosa, tutti i componenti dell’equipe medica devono dimostrare di aver adempiuto diligentemente e prudentemente le proprie obbligazioni, ivi compreso di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che il prodotto fosse il più adatto al caso specifico Oggi esaminiamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31966 dell’11.12.2018) che conferma la posizione…

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Responsabilità per lavoro d’equipe: il secondo aiuto risponde se non controlla l’attività altrui

Non è sufficiente che il secondo aiuto di una equipe medica compia correttamente le specifiche mansioni a lui direttamente affidate: per andare esente da ogni responsabilità, il professionista deve controllare che i colleghi non incorrano in errori evidenti e non settoriali, e se necessario segnalare il proprio dissenso.   Il caso Siamo nel 1994. Una signora, apparentemente in ottima salute, si rivolge all’ortopedico di fiducia…

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Responsabilità per omesso follow-up: sempre necessario monitorare attentamente il paziente, specie se ad alto rischio

In presenza di situazioni ad alto rischio, il medico, anche in mancanza di specifici segnali di allarme, è tenuto ad adottare tutte le cautele del caso e, in particolare, a disporre un attento regime di monitoraggio del paziente, nonché l’effettuazione ad opera del personale qualificato di tutti i necessari controlli, onde evitare eventi lesivi. Oggi vi segnalo una recentissima sentenza della Cassazione Penale (n. 13375…

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Errore nella emotrasfusione e responsabilità dei sanitari per il decesso del paziente

In caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento il sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale, su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause nella causazione dell’evento, e ciò salvo che quest’ultimo sia esclusivamente dovuto ad una causa sopravvenuta, eccezionale e imprevedibile Oggi vi segnalo una recente…

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Il consulto all’interno della struttura ospedaliera: regole e responsabilità

Il medico che, all’interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto specialistico, ha l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d’impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico. Questo perché il consulente ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso…

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