Nessuna responsabilità del medico per i danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale in mancanza di prova del nesso causale

Non può affermarsi una responsabilità del medico che ha somministrato ad una paziente la vaccinazione antinfluenzale per i danni sofferti dalla stessa, in mancanza di prova che la grave sindrome che ha colpito la paziente subito dopo la somministrazione sia conseguenza oggettiva della stessa.

Dopo i post sul tema dell’allegato legame tra vaccini ed autismo e di danni riportati a seguito di vaccinazione obbligatoria, ci occupiamo questa settimana di una recentissima ordinanza della Cassazione in punto di vaccino antinfluenzale (Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 12285 del 9.5.2019) e, sotto un profilo ad essa collegato, di altra ordinanza concernente un caso di asseriti danni (contrazione del virus da HCV) riportati da una paziente a seguito di emotrasfusione (Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 3717 del 8.2.2019).

Il caso

Nel 2009, ad una signora viene somministrato un vaccino antinfluenzale di tipo A; a distanza di alcuni giorni, la paziente sviluppa una “poliradicolonevrite acuta di Guillain Barrè”, una grave sindrome autoimmune che si manifesta con paralisi progressiva agli arti con andamento disto-prossimale (di solito prima le gambe e poi le braccia) e, in taluni casi, anche con rischio di vita.

La paziente, confortata dai suoi consulenti, assume che la sindrome sia conseguenza della somministrazione del vaccino antinfluenzale ed agisce contro il medico per il risarcimento del danno biologico sofferto a seguito della contrazione della summenzionata sindrome, allegando altresì di non essere stata informata dal sanitario in ordine alle possibili complicanze della somministrazione del vaccino.

Il Tribunale esclude l’esistenza di un nesso causale (rapporto di causa-effetto) tra la somministrazione del vaccino antinfluenzale e la contrazione della sindrome di Guillain Barré da parte della paziente ed esclude pertanto qualsiasi responsabilità del sanitario con riferimento al grave danno biologico riportato dalla stessa; la Corte d’Appello dichiara successivamente l’inammissibilità dell’appello.

La paziente agisce dunque davanti alla Corte di Cassazione per ottenere la revisione della sentenza di rigetto.

Nessuna responsabilità del sanitario in mancanza di prova del nesso causale tra somministrazione della vaccinazione e contrazione della sindrome autoimmune

La Corte di Cassazione ribadisce l’inammissibilità della critica, da parte della paziente, in merito all’insussistenza del nesso causale tra vaccinazione e sindrome di Guillain Barrè.

A tale valutazione

il Tribunale è giunto, attraverso CTU, in base al corretto criterio del “più probabile che non” e in esito ad esame della documentazione in atti e delle conclusioni della letteratura scientifica”.

La natura della CTU nelle cause di responsabilità medica

Sull’argomento della natura della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) nelle cause di responsabilità medica e sanitaria, la Cassazione, in altra sua recente pronuncia concernente un caso di asseriti danni (infezione da virus HCV) riportati da una paziente a seguito di emotrasfusione, ha confermato che

la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere la cosiddetta “consulenza percipiente”. Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come è naturale in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie – il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche“.

Con riferimento alla facoltà del CTU di acquisire elementi o documenti non dedotti o prodotti dalle parti, la Corte sottolinea che

al CTU è consentito anche acquisire ogni elemento utile a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre peraltro che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere dalle medesime necessariamente provati”.

Nel caso concreto, la Cassazione ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla paziente proprio sulla base delle ricerche svolte dal consulente in corso di causa, che aveva rintracciato i donatori delle sacche di sangue utilizzate ed effettuato i relativi controlli ematologici, escludendo che l’infezione fosse da attribuire agli stessi.

La violazione del diritto all’autodeterminazione terapeutica è un diritto diverso da quello alla salute

Tornando al nostro primo caso, in relazione all’allegata mancanza di consenso informato della paziente, il Tribunale:

  • aveva riconosciuto provato l’inadempimento del sanitario per non aver informato la paziente in merito ai possibili esiti e rischi del trattamento (mancava, nel caso concreto, anche un semplice modulo informativo sottoscritto per conferma dalla paziente); ciò nonostante
  • ha rigettato la domanda di risarcimento per violazione del diritto di autodeterminazione avanzata da quest’ultima, sulla base della considerazione che la paziente avesse formulato in causa domanda di risarcimento del solo danno biologico (dovuto alla violazione del diritto alla salute) allegatamente riportato.

La Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità anche di questo motivo di impugnazione sulla base della considerazione la violazione del diritto all’autodeterminazione costituisce un danno diverso ed ulteriore da quello al diritto alla salute, che richiede di essere specificamente dedotto, ma nel caso concreto non risultava formulata dalla paziente alcuna domanda sul punto.

In merito al contenuto ed autonomia del diritto all’autodeterminazione del paziente in tema di consenso informato, si veda anche il mio post “Omessa informazione preoperatoria e lesione del diritto di autodeterminazione del paziente“.

Per concludere

Sulla base delle considerazioni che precedono e dunque delle risultanze della consulenza tecnica svolta nel corso del primo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di prova del nesso causale tra una vaccinazione antinfluenzale e la sindrome che aveva colpito la paziente, altresì condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di causa a favore del medico chiamato in giudizio.

Torniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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A presto!

LEGGI I DOCUMENTI

Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 12285 del 9.5.2019

Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 3717 dell’8.2.2019