Danni cagionati dai vaccini: esclusa la responsabilità medica in assenza di controindicazioni evidenti

Il medico che ha somministrato la vaccinazione obbligatoria non è responsabile dei danni permanenti causati dalla stessa al paziente, se non sussistevano controindicazioni generali o specifiche del caso concreto alla somministrazione.

 

Dopo il post della scorsa settimana sul tema dell’allegato legame tra vaccini ed autismo, continuiamo ad occuparci di vaccini esaminando la recentissima decisione con cui la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. VI n. 20727 del 13 agosto 2018) ha escluso la responsabilità della ASL e del medico somministrante per le lesioni riportate da un minore a seguito di una vaccinazione obbligatoria.

 

Il caso

Nel gennaio 1992 ad un ragazzo viene somministrata una vaccinazione antipertussica, a seguito della quale il minore sviluppa un’encefalopatia, con sofferenza di gravi lesioni personali; nel novembre dello stesso anno, nonostante la complicazione neurologica, al ragazzo viene somministrata anche una vaccinazione antipolio.

L’amministratore di sostegno del ragazzo agisce dunque in giudizio contro, tra gli altri, la ASL competente ed il sanitario che aveva somministrato le vaccinazioni per ottenere il risarcimento dei gravi danni riportati dal congiunto.

La Corte d’Appello esclude qualsiasi responsabilità del sanitario con riferimento alle lesioni personali sofferte dal ragazzo.

L’amministratore di sostegno agisce dunque davanti alla Corte di Cassazione per ottenere la revisione della sentenza di secondo grado.

 

Il sanitario ha obbligo di eseguire tutte le indagini richieste per escludere la sussistenza di controindicazioni alle vaccinazioni …

L’obbligo vaccinale non esonera la struttura sanitaria, i medici di famiglia ed i sanitari in genere dall’effettuare tutte le  indagini preventive necessarie al fine di verificare se sussistano controindicazioni apprezzabili, in relazione alle condizioni di salute del paziente, al fine di sconsigliare motivatamente la somministrazione del vaccino.

 

… ma le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute

Ciò posto, le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite solo ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che sconsiglino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni.

Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta ed essere coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. La Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni – edizione 2018 dettaglia anche le modalità di rilevazione delle precauzioni e delle controindicazioni alle vaccinazioni; di routine, non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione dei soggetti che appaiono in buona salute.

Pertanto, il medico è responsabile se sconsiglia le vaccinazioni obbligatorie o consigliate dal Ministero della Sanità senza valide giustificazioni scientifiche: il medico può e deve sconsigliare il vaccino soltanto se sussistano controindicazioni per le condizioni di salute del vaccinando.

 

In assenza di controindicazioni evidenti, nessuna responsabilità del medico

La decisione in commento conferma l’assenza di responsabilità del sanitario somministrante le vaccinazioni.

Infatti, nonostante la consulenza tecnica d’ufficio avesse accertato l’esistenza del nesso causale tra vaccinazione antipertussica ed il successivo sviluppo di encefalopatia da parte del minore, nel caso concreto non sono risultate “clinicamente evidenti delle controindicazioni” alla vaccinazione – in particolare, considerato il periodo di riferimento (anno 1992), le controindicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 17 aprile 1991 – o anche solo “previ elementi di sospetto circa una predisposizione in tal senso del piccolo”.

Inoltre, la complicanza neurologica insorta nel caso di specie non era “ragionevolmente prevedibile”, in quanto “evento documentato, ma estremamente raro”.

Secondo la sentenza in commento, va dunque esclusa la responsabilità del medico per gli eventuali danni derivanti dalla somministrazione di vaccino qualora ci si muova in un contesto fattuale di

insussistenza di controindicazioni non solo generiche, ma anche correlate alla situazione propria ed effettiva del vaccinando”.

 

Nessuna responsabilità anche per l’imprudenza successiva

La Suprema Corte conferma poi l’imprudenza della condotta del medico nella somministrazione di ulteriore vaccino, segnatamente quello antipolio, successivamente all’insorgere dell’encefalopatia.

Ad ogni modo, non è stata ritenuta sussistente una responsabilità del medico al riguardo, posto che l’accertamento tecnico ha escluso una qualsiasi rilevanza causale della somministrazione del vaccino antipolio nell’aggravamento della patologia già conclamata a seguito della prima vaccinazione.

 

In sintesi

Anche se esiste nesso causale tra una vaccinazione e il danno riportato, il medico che ha somministrato il vaccino non è responsabile in caso di complicanze, se non sussistono controindicazioni evidenti e condizioni specifiche che sconsiglino – sia in generale che nel caso concreto – l’utilizzo del vaccino, e la relativa somministrazione sia avvenuta in maniera corretta.

Nel caso di specie, la Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, pur disponendo – in considerazione della particolarità del caso concreto – la compensazione delle spese di causa.

 

Torniamo la prossima settimana con un nuovo interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI I DOCUMENTI

Cassazione Civile, Sez. VI n. 20727 del 13 agosto 2018

Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni – edizione 2018

Circolare Ministero n. 9 del 17 aprile 1991