Il paziente ha diritto di conoscere con ragionevole precisione i rischi reali dell’intervento

Il paziente ha diritto ad essere informato dei rischi reali dell’intervento chirurgico, e non di rischi vaghi e generici, stampati su un modulo.

 

Torniamo sul tema del consenso informato con una recente ordinanza della Cassazione Civile che tocca, sia pur a livello di inciso, in tema di estensione dell’obbligo informativo del medico nei confronti del paziente.

 

Il caso

Un signore viene sottoposto ad intervento chirurgico di revisione protesica all’anca, a seguito del quale decede a causa di una tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena femorale destra.

Il figlio del paziente agisce dunque in giudizio al fine di ottenere la condanna della Casa di Cura e del medico curante al risarcimento dei danni subiti dal padre.

Tra i motivi di doglianza viene dedotta la mancanza di una preventiva ed adeguata informazione al paziente in merito ai rischi dell’intervento.

Il Tribunale rigetta le domande: il modulo informativo sui rischi dell’intervento sottoscritto dal paziente sarebbe stato corretto e, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, non era possibile indicare in modo preciso – in termini percentuali – quale sarebbe stata la riduzione del rischio trombotico se il paziente fosse stato sottoposto a terapia a base di eparina (non somministrata nel caso concreto). L’evento morte viene dunque ricondotto ad un trombo che si sarebbe potuto comunque formare.

La Corte d’Appello rivede la sentenza e condanna invece la Casa di Cura ed il medico ad un modesto risarcimento.

 

Il paziente ha diritto ad essere informato dei rischi reali

La Corte di Cassazione, adita in prima battuta dal figlio del paziente, riconosce l’avvenuta violazione del diritto del paziente ad una corretta e completa informazione, cassando la sentenza di merito e rinviando a diversa sezione della Corte d’Appello per la quantificazione del danno.

A prescindere dalle complesse vicende processuali che hanno riguardato la questione (la prima pronuncia della Cassazione passerà nuovamente al vaglio della Corte d’Appello, la cui sentenza verrà resa oggetto di ulteriore ricorso in Cassazione e decisa con l’ordinanza oggi in commento) ciò che rileva ai nostri fini è l’affermazione della Corte secondo cui

la sentenza (ha) errato nel non riconoscere la lesione del diritto del paziente ad essere informato dei rischi reali, e non vaghi e generici, stampati su un modulo del primo intervento ed in particolare il rischio che l’intervento di artroprotesi dell’anca fosse gravato dall’incidenza di trombosi venosa profonda pari al 50% e che l’incidenza dell’embolia polmonare mortale si attestasse intorno al 2%, sicchè ove fosse stato informato, il paziente avrebbe potuto chiedere un consulto con lo specialista angiologo e l’esecuzione dell’ecodoppler molto prima che venisse eseguito il secondo intervento”.

Sulla base di quanto precede, è stata ritenuta evidente la prova della mancanza di adeguata informazione del paziente in relazione al primo intervento e della violazione del suo diritto all’autodeterminazione, incluso il diritto se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico.

 

L’estensione dell’obbligo informativo del medico nei confronti del paziente

Sul punto, richiamiamo anche altra pronuncia della Cassazione dell’anno appena passato (la n. 7248 del 23.3.2018), concernente l’omessa informativa della paziente sui rischi dell’utilizzo dell’ossitocina per l’induzione farmacologica del parto, in conseguenza della quale la paziente ha subito l’intempestivo distacco della placenta e ha dato alla luce un bimbo con invalidità al 100%. Anche secondo tale sentenza, in tema di attività medico-chirurgica

il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.”

L‘ottica, in questo caso, era quella della

legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza”.

 

Per concludere

La giurisprudenza recente è concorde nel sancire il diritto del paziente di essere informato, in modo chiaro, preciso e completo, in merito a tutte le caratteristiche del prospettato intervento medico, nonché sui possibili rischi, benefici, possibilità di successo ed alternative disponibili.

La finalità è quella della tutela del diritto all’autodeterminazione del paziente, la cui violazione fa sorgere un autonomo diritto al risarcimento del relativo danno, indipendentemente dall’esecuzione corretta o meno della prestazione sanitaria da parte del medico.

Per ulteriori riferimenti sull’argomento, si vedano i miei post precedenti, a partire da “consenso informato: istruzioni per l’uso (parte prima)”.

Avremo l’occasione di approfondire e confrontarci sul tema del consenso informato il 9 febbraio prossimo a Milano, in una tavola rotonda di taglio eminentemente pratico che lascerà anche spazio alla discussione ed al confronto. Non perdete questa opportunità: restano ancora posti disponibili!

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI I DOCUMENTI

Cass. Civ., Sez. III, n. 30852 del 29 novembre 2018

Cass. Civ., Sez. III, n. 7248 del 23 marzo 2018