Omessa informazione preoperatoria e lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente

La mancanza di consenso assume rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.

 

La Corte di Cassazione torna sul tema del consenso informato con una recentissima ordinanza concernente l’omessa informazione del paziente sulle possibili conseguenze di un intervento chirurgico, pur correttamente eseguito, e le conseguenze della violazione del suo diritto di autodeterminazione.

 

Il caso

Un signore, al quale è stato diagnosticato un cancro della laringe, viene sottoposto ad un intervento chirurgico al quale, a causa di complicanze, ne seguono altri tre. In occasione dell’ultimo intervento, il paziente entra in sala operatoria convinto che verrà sottoposto alla sola revisione della ferita, ma viene sottoposto ad una laringectomia totale, con conseguente perdita della fonèsi.

Il paziente agisce dunque in giudizio allegando sia il negligente adempimento delle obbligazioni riguardanti l’attività professionale dei medici curanti, sia l’omessa informazione relativa all’intervento chirurgico di asportazione totale della laringe da ultimo effettuato, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

La Casa di Cura convenuta si difende allegando che l’intervento di laringectomia totale era stato eseguito in via di urgenza e che il paziente era stato comunque oralmente informato degli effetti dell’operazione.

Il Tribunale rigetta le domande del paziente; la Corte d’Appello sovverte la decisione di primo grado e dichiara la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi riguardanti la corretta formazione del consenso informato. Tale sentenza viene impugnata in Cassazione.

 

Le risultanze del grado d’appello

La Corte d’Appello ha ritenuto accertata l’inesistenza di idoneo consenso informato del paziente sia in relazione alla gestione delle complicanze insorte successivamente al primo intervento, sia con riferimento all’esecuzione dell’ultima operazione di laringectomia.

Dalle risultanze processuali sarebbe emerso che il paziente era stato costantemente informato in merito al suo stato di salute ma, secondo la Corte, questo non significava anche che gli fosse stata fornita una informazione adeguata sull’esecuzione della prestazione sanitaria, riguardo alle implicazioni, ai rischi e alle conseguenze dell’attività chirurgica. Non era stato poi dimostrato che l’ultimo intervento era stato eseguito in situazione di urgenza, mentre era evidente che lo stesso aveva avuto un esito – l’asportazione totale della laringe – che costituiva un evento sicuramente prevedibile sulla base delle circostanze concrete.

 

La mancanza di consenso è rilevante ai fini risarcitori a prescindere dalla lesione del bene-salute

Partendo da tali premesse, la Corte di Cassazione sottolinea come costituisca principio consolidato quello per cui la mancanza di consenso assume rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente.

Il diritto del paziente all’autodeterminazione è infatti distinto dal suo diritto alla salute e rappresenta, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, una forma doverosa di rispetto per la libertà dell’individuo, nonché uno strumento relazionale volto alla tutela del suo interesse ad una compiuta informazione, che si sostanzia nella indicazione:

  • delle prevedibili conseguenze del trattamento sanitario;
  • del possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute;
  • dell’eventuale impegno, in termini di sofferenze, del percorso riabilitativo post-operatorio.

Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti:

– il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;

– la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;

– la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie;

– il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;

– la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di prevedibili sofferenze;

– il diritto – nel caso in cui alla prestazione terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente preferirebbe non sopportare – di optare per il permanere della situazione patologica in atto e non per le conseguenze dell’intervento medico;

– il diritto, se debitamente informato, a vivere il periodo successivo all’intervento con migliore e più serena predisposizione e ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze) – predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente imputata proprio all’assenza di informazione.

 

Le conseguenze della mancanza dell’informazione

Nel caso in commento ci troviamo dunque di fronte ad una ipotesi di omessa informazione in relazione ad un intervento correttamente eseguito, che ha causato al paziente un danno alla salute in conseguenza della condotta non colposa del medico, a cui il paziente – se correttamente informato – avrebbe scelto di non sottoporsi.

In altri termini, nel caso in questione sussiste un danno risarcibile identificabile nelle conseguenze dell’intervento chirurgico inaspettate dal paziente, che sono tali proprio perché la condotta dei sanitari non è stata preceduta da una informazione adeguata.

 

Come liquidare il danno in concreto?

Ma come si liquida il danno in tal caso?

Secondo la Cassazione, il risarcimento sarà liquidato:

  • con riferimento alla lesione della salute – da considerarsi comunque come una conseguenza della condotta medica perché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – il risarcimento sarà quantificato sulla base della situazione differenziale tra lo stato conseguente all’intervento e quello (comunque patologico) antecedente ad esso;
  • con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, il risarcimento andrà quantificato con modalità puramente equitativa.

 

Le conclusioni nel caso in commento

Nel caso in questione la Corte di Cassazione ha ritenuto non correttamente formulata nell’atto di citazione la domanda di risarcimento dei danni da violazione del consenso informato, come sopra individuati.

Inoltre, ove il paziente – come nel caso di specie – richieda il risarcimento del danno da lesione della salute (determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito) sul presupposto che l’atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, deve dimostrare che, se fosse stato adeguatamente informato, egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento, e ciò anche nell’ipotesi di operazioni salva-vita, prova qui non fornita dal paziente.

Nel caso in questione il giudice di merito avrebbe dunque dovuto accertare se il corretto adempimento, da parte dei sanitari, dei doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento, oppure avrebbe consentito al paziente di scegliere consapevolmente di sottoporsi all’intervento stesso, ma con la necessaria preparazione e predisposizione ad affrontare il periodo postoperatorio. Nella seconda ipotesi non ci sarebbe infatti nessun danno da risarcire.

Sulla base di quanto precede la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rigettato le domande originariamente proposte dal paziente, pur compensando le spese del giudizio.

 

Per concludere

Quello del consenso informato resta uno dei temi centrali di riflessione per tutti i professionisti sanitari.

Avremo l’occasione di confrontarci sul tema il 9 febbraio prossimo a Milano. C’è tempo solo fino al 13 gennaio 2019 per poter usufruire dell’iscrizione a prezzo ridotto.

Non perdere questa opportunità: i posti sono limitati!

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

A presto!

 

LEGGI L’ORDINANZA

Cassazione Civile, Sez. III, n. 31234 del 4 dicembre 2018