Consenso informato: l’informativa è dovuta anche se il paziente è un professionista sanitario?

Il medico non può astenersi dall’informare il paziente, quand’anche quest’ultimo sia a sua volta un medico o comunque una persona esperta di medicina.

La domanda risarcitoria andrà in ogni caso rigettata qualora, sulla base dell’istruttoria, emerga che il paziente sapesse benissimo quali fossero la natura ed i rischi dell’intervento e che vi prestò consenso pieno ed informato.

 

Torniamo oggi sul tema del consenso informato per esaminare una pronuncia della Cassazione Civile (n. 7516 del 27 marzo 2018) che esamina come influisca, in concreto, la qualifica di “persona esperta del settore” del paziente sugli obblighi di informazione gravanti sul medico.

 

Il caso

Una paziente, di professione ostetrica, si sottopone ad un intervento chirurgico di sterilizzazione mediante chiusura delle tube.

Nonostante l’intervento, la signora concepisce un bambino: la gravidanza, oltre ad essere indesiderata, espone la gestante ed il bimbo a rischio per la salute; dopo il parto, la signora soffre altresì di flebite all’arto inferiore sinistro.

La paziente agisce dunque in giudizio contro la struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento dei danni deducendo, tra l’altro, una carenza di consenso informato e cioè – in mancanza di un modulo scritto di informativa firmato dalla stessa – di non aver ricevuto una “completa ed adeguata informazione sulle possibilità di insuccesso” dell’intervento.

 

Come influisce la qualità personale dell’interlocutore sulle modalità di informazione

Nel mio precedente post “Consenso informato (parte terza): veicolare correttamente l’informazione al paziente” abbiamo già visto che, secondo la Cassazione, la qualità e la cultura del paziente non incidono ai fini della completezza ed effettività del consenso, bensì solo su come deve venire veicolata l’informazione al paziente al fine di raccoglierne il consenso.

In altri termini, anche se il paziente è persona colta o esperta del campo specifico, il medico curante non potrà dare per scontato che conosca le caratteristiche della malattia ed i possibili rischi ed alternative possibili al trattamento sanitario prospettato, e dovrà dunque comunque fornirgli un’informativa completa ed ottenerne il consenso effettivamente informato.

La cultura e le qualità personali del paziente sono invece importanti per decidere in quali termini e come veicolare l’informazione al paziente.

 

E se il paziente è a sua volta medico?

Il caso oggi in commento si ricollega idealmente ad un precedente caso deciso sempre dalla Cassazione (n. 20984 del 27 novembre 2012) che vede come protagonista un medico radiologo.

Il medico in questione cita davanti al Tribunale locale la struttura ospedaliera dove egli stesso presta la sua attività professionale, deducendo di non essere stato informato dai colleghi di lavoro dei rischi che avrebbe corso a causa della terapia cortisonica dagli stessi somministratagli e che gli avrebbe causato lesioni ossee da patologia articolare femorale. Pertanto, indipendentemente dalla sua qualifica di medico, non sarebbe stato messo nelle condizioni di prestare il proprio consenso informato.

In quel caso, la Corte di Cassazione accolse le istanze del medico-paziente, ribadendo che

La finalità dell’informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all’autodeterminazione del paziente, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione medica…

La qualità del paziente potrà… incidere sulle modalità dell’informazione… con un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia”.

La cultura e le qualifiche personali del paziente (medico, ma anche avvocato o scienziato) incideranno in definitiva solo sul “modo” dell’informazione, ma non escludono la doverosità dell’informazione.

Il medico è comunque onerato di fornire l’informazione al paziente, indipendentemente dalla sua qualifica di specialista del settore, al fine di ottenerne un consenso al trattamento medico che sia effettivo. Anche in questo caso, dunque, il consenso non potrà essere presunto, ovverosia dato per scontato sulla base del contesto.

 

E per quanto concerne l’ostetrica…

Nel caso oggi in commento, la Cassazione ha ribadito i principi sopra sintetizzati, ma ha escluso il diritto al risarcimento della paziente-ostetrica sulla base delle seguenti considerazioni:

La Corte d’Appello … non ha mai affermato quel che la ricorrente pretenderebbe di farle dire: e cioè che un medico possa astenersi dall’informare il paziente, quando anche quest’ultimo sia un medico, o comunque una persona esperta di medicina.

Ha affermato, invece, una cosa ben diversa: e cioè che… da tutti gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria era possibile trarre sia la prova dell’avvenuta informazione, sia la prova che l’intervento cui la paziente fu sottoposta venne discusso e concordato tra questa e il medico; che la paziente sapesse benissimo quali ne fossero la natura ed i rischi, e che vi prestò un consenso pieno ed informato.”

In definitiva la Corte d’Appello ha ritenuto – e la Cassazione ha confermato – non che dare l’informazione nel caso di specie sarebbe stato superfluo bensì che, sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, diversi ed ulteriori rispetto alla qualità di ostetrica della paziente, la paziente stessa fosse stata informata e fosse consapevole di ciò che l’attendeva.

Ricordiamo ad ogni modo che, sulla base dell’art. 1, comma 4 della Legge 219/2017, il consenso informato deve essere ora documentato necessariamente in forma scritta o attraverso videoregistrazioni (salve particolari esigenze del paziente con disabilità).

 

Per concludere

Concludiamo oggi con le parole con cui la Cassazione ha chiuso la sua motivazione nel caso in commento, che sono autoesplicative:

Non informare il paziente… è una condotta colposa che intanto può produrre un danno giuridicamente rilevante, in quanto impedisca al paziente di autodeterminarsi in modo libero e consapevole.

Ma se il paziente sia già, per qualsivoglia causa, perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte, mai potrà pretendere alcun risarcimento dal medico che non lo informi: non perché la condotta di quest’ultimo sia scriminata, ma perché qualsiasi conseguenza svantaggiosa dovrebbe ricondursi causalmente alle scelte consapevoli del paziente, piuttosto che al deficit informativo del medico”.

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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 A presto!

 

LEGGI LE SENTENZE

Cassazione Civile, Sez. III, n. 7516 del 27 marzo 2018

Cassazione Civile, Sez. III, n. 20984 del 27 novembre 2012