La posizione di garanzia dell’infermiere nei confronti del paziente e la sua responsabilità professionale

L’infermiere va oggi considerato non più un “ausiliario del medico”, ma un “professionista sanitario” e, in virtù della sua autonoma professionalità, è passibile di responsabilità civili e penali in caso di violazione della specifica posizione di garanzia rivestita nei confronti del paziente.

 

Questa settimana vi segnalo una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5 del 2 gennaio 2018) che tratta il tema dell’autonomia professionale dell’infermiere e della sua conseguente responsabilità in caso di possibili violazioni.

 

Il caso

Un paziente in fase post-operatoria entra in crisi ipotensiva. L’infermiere responsabile, ritenendo che le condizioni dello stesso siano compatibili con il decorso post-chirurgico e non rinvenendo indici di allarme, omette di allertare il medico di guardia. Le condizioni del paziente precipitano velocemente, fino al decesso.

In origine vengono imputati tutti i sanitari (medici ed infermieri) che, a vario titolo, hanno avuto contatti con il paziente, dal ricovero fino al decesso.

All’esito del procedimento, l’infermiere in questione viene condannato dal Tribunale per il reato di omicidio colposo, con sospensione della pena; la Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per prescrizione del reato, confermando tuttavia le statuizioni di condanna al risarcimento del danno in sede civile.

La sentenza in questione viene dunque impugnata in Cassazione. Vediamo l’esito del relativo giudizio.

 

L’infermiere è una figura professionale autonoma e titolare di una specifica posizione di garanzia a tutela del paziente

Nella motivazione della decisione, la Corte di Cassazione ribadisce innanzitutto che fa capo all’infermiere

“una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”.

Tutti gli operatori di una struttura sanitaria, siano essi medici o paramedici, sono infatti ex lege portatori di una posizione di garanzia, ovverosia di un obbligo di protezione nei confronti del paziente, la cui salute è ad essi affidata e che essi devono tutelare i pericoli che ne minaccino l’integrità, durante il tempo del loro turno di lavoro.

La Cassazione ha individuato il fondamento di tale posizione di garanzia, che è espressione dell’obbligo di solidarietà imposto dagli artt. 2 e 32 della Costituzione,

“proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente… che va oggi considerato non più “ausiliario del medico”, ma professionista sanitario”.

 

Alcuni riferimenti normativi

I riferimenti normativi di tale posizione sono rinvenibili nell’art. 1 della Legge n. 251/2000, in forza del quale

«gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche… svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute individuale e collettiva»

nonché nel Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009, secondo il quale

  • Art. 1: «l’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica» e
  • Art. 6: «l’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione».

 

Il giudizio della Corte nel caso di specie

Il ruolo complementare e di reciproco completamento svolto da medico ed infermiere nel caso che ci interessa viene valorizzato dalla Cassazione sottolineando che l’infermiere era autonomamente

“onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico”.

Il giudizio della Corte sul ruolo concreto svolto dalle due diverse figure professionali si è dunque articolato, sulla base dell’esito delle consulenza tecniche svolte, come segue:

  • per quanto concerne il medico, il quadro clinico e generale presentato dal paziente la mattina del giorno in questione non consentiva di sospettare una diagnosi di emorragia: la condotta del medico è stata dunque giudicata corretta;
  • diversamente, gli infermieri avrebbero dovuto valorizzare vari “dati inequivocabilmente allarmanti” (le crisi ipotensive, la necessità di riapertura dei liquidi precedentemente chiusi dal medico e del posizionamento di cuscini sotto i piedi al fine di far confluire il sangue verso la testa, la ripresa di sangue nelle sacche di lavaggio della vescica, tutti assenti al momento della valutazione medica), giudicati poi “univoci nel segnalare che una problematica che fuoriusciva dalle competenze degli infermieri” e tali da imporre l’intervento del personale medico.

Purtroppo, invece, non venne dato adeguato peso al peggioramento delle condizioni del paziente e, nonostante le crisi, venne anche omesso il controllo della frequenza cardiaca e respiratoria dello stesso, che avrebbe consentito di registrare con certezza le sue condizioni critiche.

La condotta dell’infermiere è stata dunque giudicata in grado d’appello (con giudizio confermato poi dalla Cassazione) come gravemente imprudente, e il non aver richiesto l’immediato intervento del medico di guardia come una “gravissima omissione” che è costata la vita al paziente.

In considerazione di quanto precede, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese del procedimento ed al pagamento di un’ammenda di Euro 2.000,00.

 

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LEGGI LA SENTENZA

Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5 del 2 gennaio 2018