Atti invasivi della libertà sessuale del paziente e confini della responsabilità medica

Nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, il medico può lecitamente compiere atti che incidono sulla libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un preventivo consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti di uno stato di necessità.

In ogni caso il medico deve immediatamente sospendere ogni attività qualora il paziente manifesti, in qualsiasi momento, il suo dissenso.

Oggi vi segnalo un’interessante pronuncia della Cassazione Penale (sentenza n. 18864 del 6 maggio 2019) che traccia i confini di liceità dell’attività diagnostica e terapeutica quando quest’ultima sia oggettivamente idonea ad incidere sulla libertà sessuale del paziente.

Il caso

Un medico, specialista in ginecologia, viene accusato da tre pazienti per aver commesso violenze sessuali a loro danno, agendo nella qualità di incaricato di pubblico servizio e nell’esercizio delle sue funzioni di medico.

Secondo le contestazioni delle pazienti – che vengono ritenute attendibili – il medico avrebbe approfittato della sua qualità per operare atti di masturbazione sulle tre donne, nel contesto di visite ginecologiche.

Il Tribunale condanna il medico per i reati contestatigli; la Corte d’Appello riforma la sentenza e assolve il ginecologo perché “i fatti non costituiscono reato”, escludendo il dolo del medico per assenza di fine di libidine nella condotta tenuta e giudicando che lo stesso avrebbe agito con la sola volontà di curare le pazienti, “ritenendo che il loro consenso alla manovra fosse implicito o, addirittura, non necessario perché l’atto era dovuto”.

Tale sentenza è stata impugnata in Cassazione dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. Oggi esaminiamo l’esito del procedimento di legittimità.

Il requisito soggettivo per la configurabilità del reato di violenza sessuale

La Cassazione chiarisce innanzitutto che, al fine di integrare l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale (vedi l’art. 609-bis c.p), non è necessario che la condotta dell’agente sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del suo piacere sessuale, ovverosia che presenti un “fine di libidine”.

È piuttosto sufficiente che l’agente sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ovverosia del fatto che lo stesso sia idoneo a soddisfare piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo soggettivamente perseguito dall’agente.

Va prestata particolare attenzione a questo concetto perché la natura sessuale dell’atto appartiene all’elaborazione scientifica, ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali” (così Giordano Luigi, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione, su Il Quotidiano Giuridico, 24.5.2019).

Atti invasivi della sfera sessuale e svolgimento dell’attività medica

Al di là del caso in commento, la possibile configurazione del reato di violenza sessuale appare di particolare delicatezza proprio in relazione allo svolgimento dell’attività medica, posto che l’esercizio di quest’ultima è giuridicamente autorizzato in vista di un interesse pubblico.

Il punto critico è fino a che punto possono essere considerati leciti e consentiti determinati atti che hanno un indubitabile scopo diagnostico o terapeutico, ma che possono incidere sulla sfera e libertà sessuale del paziente.

Necessario il consenso esplicito del paziente

Il tema si ricollega in tutta evidenza a quello del consenso informato del paziente, posto che

la legittimità di per sé dell’attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce presupposto di liceità del trattamento medico chirurgico.

Con il riferimento al caso in commento, la Corte di Cassazione precisa che

il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità.

Pertanto, in presenza di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria del paziente all’intervento terapeutico, l’atto stesso – teoricamente lecito – finisce per costituire un’indebita violazione sia della libertà di autodeterminazione del paziente, sia della sua integrità, e dunque rischia di configurarsi come reato.

Cosa fare in caso di manovre delicate?

È sempre opportuno che il professionista medico chiarisca in anticipo al paziente le manovre che andrà ad eseguire, specie se riguardanti zone intime, e spieghi il motivo perché certe manovre siano necessarie, acquisendo dunque il consenso del paziente a procedere prima del loro inizio.

In carenza del preventivo chiarimento, e del conseguente anche solo implicito consenso dell’interessata, difetta il presupposto per ritenere legittimo, e privo di valenza sessuale, il movimento che genera il particolare contatto con la zona erogena, anche quando lo stesso sia riconducibile all’anamnesi.

In qualsiasi caso di dissenso del paziente, anche se manifestato solo successivamente all’inizio delle manovre, il medico deve comunque immediatamente fermarsi e rispettare la volontà del paziente onde evitare di esporsi a rischi.

L’errore sull’obbligo di acquisire il consenso non scusa

Infine, il medico non potrà invocare la sua ignoranza in merito all’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procede al compimento di manovre delicate, incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale di quest’ultimo.

Tale ignoranza costituisce infatti un errore sulla legge penale che, a norma dell’art. 5 c.p., è considerato inescusabile e dunque non esclude il dolo dell’agente, salvo che integri ignoranza inevitabile.

Tutt’al più il medico potrebbe addurre il proprio errore in merito alla sussistenza, in concreto, di un valido consenso del paziente, perché in questo caso si tratterebbe di un errore su un fatto, rilevante per escludere il dolo ai sensi dell’art. 59, co. 4 c.p..

Per concludere

Nel caso in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Repubblica, ritenendo che in effetti il medico avesse oltrepassato il limite del consentito e compiuto – in ragione del proprio ufficio – atti che, in mancanza del preventivo consenso delle pazienti, integravano oggettivamente il delitto di violenza sessuale.

Il caso è stato dunque rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per una nuova decisione sulla base dei principi sopra visti.

 

Hai trovato il post interessante? Non perderti la tavola rotonda interamente dedicata all’affascinante tema del consenso informato, che si terrà a Milano il prossimo 3 ottobre. Trovi qui tutti i dettagli.

Torniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

Nel frattempo, resta collegato o iscriviti alla newsletter per non perdere i prossimi aggiornamenti.

 A PRESTO!

LEGGI I DOCUMENTI

Cassazione Penale, Sez. III, n. 18864 del 6 maggio 2019

Art. 609-bis c.p