Il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, coordinato con la Legge 28 maggio 2021, n. 76 («Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici») conferma il cd. scudo penale per i medici vaccinatori (già esaminato nel mio post dedicato) ed introduce altre misure di specifico interesse per il settore sanitario. Vediamole insieme.
Nuove disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice
L’art. 1-bis della legge di conversione ripristina la possibilità di accesso di familiari e visitatori in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali e socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.
A tale fine sarà necessario:
- che familiari e visitatori siano muniti della cd. “certificazione verde COVID-19” prevista all’art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (ovverosia la certificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, oppure la guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2)
- che la struttura si sia tempestivamente uniformata alle Linee Guida del Ministero Salute dell’8 maggio 2021 mediante adozione immediata delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
Confermato l’obbligo di vaccinazione, nonché il cd. “scudo penale” per gli operatori che somministrano il vaccino
Gli artt. 3 e 4 della legge di conversione confermano pressoché integralmente due norme del D.L. 44/2021 – già esaminate nel mio precedente post “Vaccini anti-Covid19: le ultime novità per operatori e pazienti“ – concernenti specificamente gli operatori sanitari e, nel dettaglio:
- l’art. 3 conferma la speciale causa di esclusione della punibilità degli operatori sanitari somministranti i vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nel corso dell’attuale campagna vaccinale: qualora un paziente riporti lesioni colpose o deceda a causa del vaccino, l’operatore somministrante non sarà punibile sotto il profilo penale, a condizione che l’uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari, pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute, relative alle attività di vaccinazione.
- l’art. 4 conferma l’obbligo vaccinale per tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” che svolgono la loro attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, con le conseguenze già viste in caso di rifiuto del vaccino in mancanza di un’idonea giustificazione.
Punibilità solo per colpa grave per morte e lesioni colpose dei pazienti “che trovano causa nella situazione d’emergenza”
Una rilevante novità introdotta dall’art. 3-bis della legge di conversione è la limitazione della responsabilità penale del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali e che trovano causa nella situazione d’emergenza, per i quali è prevista la punibilità nei soli casi di colpa grave.
Il giudice potrà considerare anche specifici fattori di esclusione della gravità della colpa che vengono elencati nella norma e consistono ne:
- la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie provocate dal virus e sulle terapie appropriate;
- la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare;
- il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
Torneremo la prossima settimana con un post proprio sul tema della responsabilità del medico non specializzato.
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LEGGI IL DOCUMENTO
D.L. 1 aprile 2021, n. 44, coordinato con L. 28 maggio 2021, n. 76