Consenso informato del paziente: è necessario anche per il rinvio di un intervento chirurgico?

Il paziente ha diritto di assentire o consentire ad un trattamento sanitario, ma non già pretendere che venga effettuato un trattamento che il medico ritenga non necessario, o pretendere di essere consultato qualora quest’ultimo decida di rinviare o sospendere l’intervento stesso, se già assentito dal paziente: trattandosi di scelte terapeutiche, la decisione è infatti rimessa alla sola scienza del medico.

Apriamo il nuovo anno del blog con un’interessante ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 39084 del 9 dicembre 2021) in tema di consenso informato e differimento di trattamenti sanitari ed interventi chirurgici.

Il caso

Un signore viene sottoposto a due interventi chirurgici al braccio destro, il primo su consiglio di uno specialista ed il secondo perché, nonostante il primo intervento, i problemi non erano stati risolti e persistevano dolori e disfunzioni dell’arto.

Ritenendo poi che gli interventi fossero stati male eseguiti, il paziente chiama in causa lo specialista e la ASL competente, sul presupposto di una loro responsabilità per i postumi derivati e per la mancata guarigione dell’arto.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettano le doglianze del paziente; vediamo qual è la posizione della Corte di Cassazione sul caso concreto.

Consenso informato: un diritto fondamentale del paziente …

Con riferimento specifico al tema del consenso informato, nel suo ricorso il paziente lamenta di non essere stato interpellato dai medici in merito al differimento del secondo intervento e che “solo a fronte di detta informazione (il paziente, N.d.R.) avrebbe dovuto dare il proprio consenso alla non esecuzione dell’intervento”.

Sappiamo che, ai sensi dell’art. 1 della legge 219 del 22.12.2017, “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”; inoltre, il paziente ha sempreil  diritto  di  rifiutare, in tutto o in parte… qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”.

Ma è necessario che il paziente sia coinvolto dai sanitari anche nell’eventuale decisione di sospendere o differire l’esecuzione di un trattamento od un intervento chirurgico, in merito al quale il paziente stesso abbia già espresso il suo assenso?

… che però non può vincolare la libertà del medico

Secondo la Suprema Corte, il motivo di impugnazione formulato dal paziente nel caso di specie è innanzitutto inammissibile per mancanza di specificità, posto che non viene indicato, né si comprendono le ragioni per le quali, nel caso concreto, l’intervento era stato rinviato.

Il rinvio dell’intervento chirurgico dipendente da fattori esterni – quali l’indisponibilità dei medici o questioni organizzative della struttura sanitaria – non è infatti subordinato al requisito del consenso del paziente.

Ma anche a voler ritenere il motivo di impugnazione ammissibile, prosegue la Corte, lo stesso è comunque infondato in quanto postula – erroneamente – che vi sia diritto del paziente all’informazione per il differimento di un intervento.

Non esiste, però, in capo al paziente un diritto di dare consenso alla non esecuzione del trattamento: in altri termini, qualora il paziente abbia già prestato il suo consenso all’esecuzione di un intervento o trattamento medico, lo stesso non dovrà poi essere nuovamente consultato qualora si rendesse necessario differirlo o sospenderlo:

si tratta infatti di una decisione, quest’ultima, la quale, anche ove dipenda da scelte terapeutiche … è rimessa alla scienza del medico. Il paziente può assentire o consentire ad un trattamento sanitario ma non già pretendere che ne venga effettuato uno ove ritenuto non necessario dal medico. Né ha un senso un consenso informato al differimento di un intervento già deciso ed assentito.”

Nel suo ricorso, infine, il paziente non ha chiarito come si sarebbe comportato qualora i medici lo avessero preventivamente informato del differimento dell’intervento: ciò ad ulteriore conferma, in quanto occorrer possa, della mera pretestuosità dell’impugnazione.

La decisione nel caso concreto

Sulla base di quanto precede, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il paziente al rimborso delle spese di lite ed al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento.

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A presto!

LEGGI L’ORDINANZA

Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 39084 del 9 dicembre 2021