Somministrazione del vaccino anti-Covid 19 agli ospiti delle RSA: il vademecum del Tribunale di Milano per la manifestazione del consenso

L’Art. 5, D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, ha introdotto una specifica disciplina per la manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19 per gli ospiti delle strutture sanitarie assistite, comunque denominate, ponendo agli operatori interessati non pochi dubbi applicativi, in particolare concernenti i casi in cui coinvolgere l’autorità giudiziaria competente.

Al fine di agevolare l’applicazione di tali disposizioni, la sezione competente del Tribunale di Milano (Sez. VIII Civile, Tutele-Amministrazioni di Sostegno) ha pubblicato in data 12 gennaio scorso un utile vademecum con le indicazioni pratiche, rivolte agli operatori (e principalmente ad operatori sanitari, amministratori di sostegno e tutori), su come comportarsi nei casi dubbi. Vediamo qui di seguito la casistica operativa.

Le regole generali: chi può esprimere il consenso informato alla somministrazione vaccinazione anti-Covid 19?

Secondo le istruzioni del Tribunale di Milano, possono rilasciare il consenso informato alla vaccinazione:

  1. innanzitutto l’ospite della RSA, qualora capace di esprimere il consenso (e ciò a prescindere da problemi fisici che possano affliggere l’ospite quali cecità, problemi motori etc., che andranno risolti separatamente, per es. mediante l’ausilio di un interprete, o l’utilizzo di videoregistrazioni);
  2. sempre l’ospite, se parzialmente capace di esprimere il consenso ed assistito da amministratore di sostegno;
  3. l’amministratore di sostegno, se operi in rappresentanza (cioè in sostituzione e non meramente ad adiuvandum) del paziente ed il relativo decreto di nomina preveda espressamente il potere/dovere di rilascio del consenso informato ai trattamenti sanitari in capo all’amministratore;
  4. il tutore o il curatore del paziente, rispettivamente in caso di interdizione od inabilitazione del paziente;
  5. il fiduciario nominato del paziente ai sensi dell’art. 4 della legge 219/2017 (cioè mediante DAT – disposizioni anticipate di trattamento), in caso di ospite poi divenuto incapace;
  6. in taluni casi, i direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA o dell’analoga struttura ove il paziente sia ricoverato e, in loro assenza, i direttori sanitari della ASL/ATS territorialmente competente sulla struttura o i loro delegati. In tali ipotesi, l’art. 5 del D.L. n. 1/2021 prevede un meccanismo di convalida del consenso (espresso dal sanitario) da parte del Giudice Tutelare. I sanitari sono inoltre considerati – al solo fine dell’espressione del consenso alla vaccinazione dell’incapace – quali suoi amministratori di sostegno.

Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti-Covid 19 e dei successivi eventuali richiami espresso dal personale sanitario è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida da parte del Giudice Tutelare ma, decorso il termine previsto (96 ore dalla richiesta di convalida) senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione, il consenso espresso dai sanitari si considera convalidato ed acquista efficacia definitiva ai fini della somministrazione del vaccino.

I casi specifici

Passiamo ora alla casistica specifica, seguendo l’ordine indicato dal Tribunale per maggior comodità di consultazione.

È incapace naturale l’ospite incapace di prestare il consenso al vaccino e privo di una misura di protezione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno); è incapace legale l’ospite interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno.

Caso n. 1:

Ospite incapace naturale, privo di amministratore di sostegno o tutore o curatore e che non ha espresso delle valide DAT, ma che è comunque in grado di esprimere il consenso al trattamento.

Chi esprime il consenso? Il paziente stesso.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? No.

Caso n. 2:

Ospite incapace naturale, privo di amministratore di sostegno o tutore o curatore e che non ha espresso delle valide DAT, incapace di esprimere il consenso, ma per il quale vi sia un coniuge/compagno/a convivente, oppure parenti fino al terzo grado, noti alla struttura, che concordino con la struttura per la vaccinazione.

Chi esprime il consenso? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati, i quali devono tuttavia consultare il famigliare più prossimo.

Attenzione: se l’ospite ha un coniuge o un compagno convivente/unito civilmente, rileva il consenso di tale soggetto e non l’eventuale dissenso di altri famigliari.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? No.

Caso n. 3:

Ospite incapace naturale, privo di amministratore di sostegno o tutore o curatore e che non ha espresso delle valide DAT, incapace di esprimere il consenso, senza un coniuge/compagno/a convivente, oppure parenti fino al terzo grado noti alla struttura.

Ma quando l’ospite può essere considerato incapace naturale ai nostri fini? Secondo il Tribunale l’ospite è incapace naturale quando (pur non sottoposto ad una misura di protezione: tutela, curatela etc.) è impossibilitato a comprendere la situazione e ad esprimere la sua volontà, e tale condizione è oggetto di certificazione medica, possibilmente specialistica

Chi esprime il consenso? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? Si.

Cosa devono fare gli operatori sanitari responsabili? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati devono, sotto la propria responsabilità:

  • attestare l’incapacità naturale dell’ospite (vedi sopra) e la sua situazione familiare (cioè la mancanza di famigliari – noti – fino al terzo grado)
  • emettere il consenso al trattamento sanitario, se ciò sia reputato appropriato e necessario in relazione alle condizioni dell’ospite, e
  • comunicare tale consenso al dipartimento di prevenzione sanitaria
  • comunicare tale consenso immediatamente, attraverso PEC e unitamente ai documenti richiesti, all’ufficio del giudice tutelare per la relativa convalida.

Caso n. 4:

ospite incapace naturale, privo di amministratore di sostegno o tutore o curatore e che non ha espresso delle valide DAT, incapace di esprimere il consenso, con un coniuge/compagno/a convivente, oppure parenti fino al terzo grado, noti alla struttura, ma irreperibili per almeno 48 ore, oppure indisponibili a prestare assistenza al paziente nella formazione del consenso.

Chi esprime il consenso? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? Si.

Cosa devono fare gli operatori sanitari responsabili? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati devono, sotto la propria responsabilità:

  • attestare l’incapacità naturale dell’ospite (vedi sopra) e la sua situazione familiare (cioè l’irreperibilità dei famigliari fino al terzo grado) e le ricerche fatte per reperire i famigliari, e/o la loro indisponibilità a prestare assistenza al paziente nella formazione del consenso
  • emettere il consenso al trattamento sanitario, se ciò sia reputato appropriato e necessario in relazione alle condizioni dell’ospite, e
  • comunicare tale consenso al dipartimento di prevenzione sanitaria
  • comunicare tale consenso immediatamente, attraverso PEC e unitamente ai documenti richiesti, all’ufficio del giudice tutelare per la relativa convalida.

Caso n. 5:

ospite legalmente incapace (con riferimento al quale, cioè, sia intervenuto un provvedimento di interdizione o inabilitazione, o l’apertura di un’amministrazione di sostegno), rappresentato o assistito da tutore, curatore o amministratore di sostegno (con poteri afferenti al campo sanitario).

Chi esprime il consenso?

  • il tutore dell’interdetto o il curatore dell’inabilitato;
  • l’amministratore di sostegno, a seconda dei casi in via esclusiva (qualora all’amministratore di sostegno sia conferita la rappresentanza del paziente in ambito sanitario: va verificato il decreto di nomina) o insieme al paziente (qualora l’amministrazione preveda l’affiancamento dell’amministratore al paziente in ambito sanitario).

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? No.

Caso n. 6:

ospite legalmente incapace, naturalmente incapace di prestare il consenso informato, rappresentato o assistito da amministratore di sostegno privo di poteri afferenti al campo sanitario.

Chi esprime il consenso? Vedi sotto.

Cosa deve fare il sanitario: deve sollecitare l’amministratore di sostegno a chiedere con urgenza al Giudice Tutelare di autorizzarlo a prestare il consenso alla somministrazione del vaccino.

Il consenso può essere prestato, invece, dal sanitario con richiesta di convalida al Giudice Tutelare? No.

Caso n. 7:

ospite legalmente incapace, ma naturalmente capace di prestare il consenso informato e rappresentato o assistito da amministratore di sostegno privo di poteri afferenti al campo sanitario.

Chi esprime il consenso? L’ospite personalmente.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? No.

Caso n. 8:

ospite legalmente incapace, rappresentato o assistito da tutore, curatore o amministratore di sostegno (con poteri afferenti al campo sanitario) o fiduciario nominato con DAT, irreperibili da almeno 48 ore.

Chi esprime il consenso? Gli operatori sanitari: vedi il caso n. 3.

È necessario chiedere la convalida al Giudice Tutelare? Si.

Cosa devono fare gli operatori sanitari responsabili? I direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL/ATS competenti per territorio o i loro delegati devono, sotto la propria responsabilità:

  • attestare l’irreperibilità del tutore/curatore/amministratore di sostegno in rappresentanza o affiancamento/fiduciario nominato con le DAT
  • attestare i tentativi di rintraccio (mediante telefono e/o posta elettronica certificata o meno)
  • emettere il consenso al trattamento sanitario, se ciò sia reputato appropriato e necessario in relazione alle condizioni dell’ospite, e
  • comunicare tale consenso al dipartimento di prevenzione sanitaria
  • comunicare tale consenso immediatamente, attraverso PEC e unitamente ai documenti richiesti, all’ufficio del giudice tutelare per la relativa convalida.

Come comportarsi in caso di dissenso

Caso n. 9:

ospite incapace naturale, con coniuge/compagno/a convivente/unito civilmente (oppure, in mancanza, con parenti fino al terzo grado) noti alla struttura, che dissentano (o manifestino il dissenso dell’ospite) al vaccino; oppure ospite legalmente incapace, con amministratore di sostegno o tutore che manifesti il dissenso al vaccino.

Cosa può/deve fare il sanitario? Il direttore sanitario o della struttura, se ritiene che il vaccino sia appropriato e necessario, può presentare ricorso al Giudice Tutelare ai sensi della legge sul consenso informato (art. 3, co. 5, Legge n. 219/2017) per ottenere l’autorizzazione a procedere comunque alla vaccinazione.

Caso n. 10:

ospite incapace naturale, che risulta aver redatto delle valide DAT.

Cosa può/deve fare il sanitario? Attenersi a quanto stabilito dalle DAT, come da Legge 219/2017.

Qualora il paziente abbia designato un fiduciario, la manifestazione del consenso alla vaccinazione spetta a quest’ultimo.

In mancanza di designazione del fiduciario, il sanitario può disattendere le DAT (che negano il consenso al vaccino), esprimere il consenso al vaccino e rivolgersi al Giudice Tutelare per la relativa convalida? No. In assenza di fiduciario (così come in caso di conflitto con lo stesso) il sanitario, qualora reputi il vaccino appropriato e necessario, può tutt’al più presentare un ricorso al Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3, co. 5 della Legge 219/2017 affinché quest’ultimo decida se ed in che termini il trattamento sanitario vada somministrato.

Da ultimo, ed in conformità con quanto disposto dalla legge 219/2017, il sanitario può, d’accordo col fiduciario, disattendere le DAT qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero se sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento alle condizioni di vita.

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Art. 5, D.L. 5 gennaio 2021, n. 1

Tribunale di Milano, casistica operativa per la vaccinazione anti-Covid 19 degli ospiti delle RSA