Tardiva diagnosi di cancro e violazione del diritto di autodeterminazione del paziente

Il colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto e la rilevante sofferenza del paziente che ne deriva determinano la violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali e sono sufficienti a determinare l’insorgenza di un danno risarcibile.

Oggi vi segnalo un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7260 del 23 marzo 2018) in tema di danni derivanti al paziente in caso di omessa tempestiva diagnosi di cancro da parte dei medici curanti.

 

Il caso

Un signore decede a causa di tardiva diagnosi dell’adenocarcinoma polmonare sofferto e della conseguente colpevole trascuratezza dei curanti di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici.

La moglie e la figlia instaurano una causa contro i medici e l’AUSL per i danni derivati dall’anticipato decesso del loro caro; il Tribunale accoglie le istanze delle signore, mentre la Corte d’appello sovverte il giudizio di primo grado e rigetta le domande di risarcimento, sulla base della considerazione che la patologia che affliggeva il paziente era un cancro particolarmente aggressivo e ad esito senz’altro infausto: sarebbe dunque mancato il rapporto causale tra l’omessa diagnosi e la morte del paziente.

Contro tale sentenza viene dunque presentato ricorso in Cassazione, che viene deciso con l’ordinanza oggi in commento.

 

Ciò che conta non è tanto l’evitabilità dell’evento finale, quanto la possibilità del paziente di poter scegliere cosa fare nel periodo residuo della sua vita

La Corte di Cassazione, analizzando i motivi di impugnazione svolti dalle eredi del paziente, evidenzia come la Corte d’Appello, riferendosi all’ambiguo richiamo al tema della perdita di chance del paziente, sia incorsa in un evidente equivoco, nel senso che

il danno nella specie denunciato … non può in nessun modo farsi consistere nella perdita di specifiche possibilità esistenziali alternative, necessariamente legate alle particolari scelte di vita non potute compiere dal paziente… bensì con la perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo… correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto”.

In altri termini, in caso di colpevole ritardata diagnosi di patologie ad esito sicuramente infausto, il danno sofferto dal paziente non è – e non potrebbe essere – quello di aver perso la chance di guarigione, bensì un danno alla sua libertà di autodeterminazione: in sostanza, di non aver potuto scegliere cosa fare del periodo residuo della propria vita, in cui non aveva coscienza di essere malato terminale.

 

L’omessa diagnosi tempestiva come violazione del principio di autodeterminazione del paziente

Secondo la Suprema Corte, il senso della compromissione della libertà individuale di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, appare subito comprensibile non appena si rifletta sulla circostanza per cui il paziente, nel tempo perduto a causa della ritardata diagnosi, avrebbe potuto liberamente:

  • scegliere di procedere (nei tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, oppure
  • optare per la possibile ricerca di alternative di natura meramente palliativa, oppure
  • decidere di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione del dolore fisico, senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico, in attesa della fine.

 

Dall’accertamento della colpevole omessa diagnosi di patologia terminale deriva il diritto al risarcimento del danno in via equitativa

Una volta attestato il ritardo diagnostico (da parte dei sanitari convenuti) di una condizione patologica ad esito certamente infausto, la violazione del diritto di autodeterminazione e, in ultima battuta, della dignità del paziente che ne deriva è tale, secondo la Corte, da giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto, sulla base di una liquidazione equitativa.

Il dato di una rilevante sofferenza del paziente derivante dalla patologia in questione è elemento normale in questi casi, ma ritenuto non indispensabile al fine del risarcimento del danno. Sull’autonoma risarcibilità delle violazioni del diritto all’autodeterminazione del paziente, vedi anche il mio precedente post “Il paziente ha diritto di conoscere con ragionevole precisione i rischi reali dell’intervento”.

 

È esigibile una corretta lettura della documentazione radiografica dal medico non specialista?

Uno dei motivi di controricorso presentati dai medici coinvolti nel procedimento concerne la concreta inesigibilità, da parte dello stesso – medico non specialista in radiologia – di una capacità interpretativa dei referti radiografici già prodotti ed interpretati dagli specialisti, dai quali sarebbe emersa l’insussistenza di alcuna esigenza di ulteriori accertamenti per il paziente.

Sennonché, secondo la Corte, ciò che viene considerato rimproverabile del comportamento del medico in questione non è tanto la “mancata comprensione di ciò che era comprensibile”, quanto di aver trascurato dinanzi al carattere non risolutivo della documentazione radiografica, i segnali clinici (e, in primo luogo, la persistente ed inspiegata sintomatologia dolorosa accusata dal paziente) che apparivano

“tali da imporre, secondo un criterio di normalità, una più scrupolosa prudenza nell’approfondimento della ricerca delle relative cause”,

non avviando il paziente al compimento di quelle ulteriori forme di accertamento specialistico che gli avrebbero consentito (come di fatto in seguito avvenuto) una più tempestiva diagnosi delle cause effettive della sofferenza.

 

Per concludere

Sulla base di quanto precede, la causa è stata rinviata dalla Cassazione ad altra sezione della Corte d’Appello, che dovrà giudicare nuovamente la causa applicando il seguente principio di diritto:

“La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sè autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.”

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un altro, interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI L’ORDINANZA

Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7260 del 23 marzo 2018