Odontoiatri e trattamenti estetici: le novità del “Decreto Bollette”

La conversione in legge del cd. Decreto Bollette estende agli odontoiatri competenze in campo estetico fino a qualche settimana fa loro precluse. Vediamo cosa cambia.

Quali le competenze riconosciute agli odontoiatri in campo estetico fino ad ora?

Al quesito aveva risposto il Ministero della Salute – da ultimo – in data 21 agosto 2019, quando aveva espresso

“parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica, da parte dell’odontoiatra, solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti”,

dove per “relativi tessuti” doveva intendersi

“le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all’area sottozigomatica – e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclusiva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo.”

Veniva dunque posto un limite importante ed invalicabile per il trattamento estetico eseguito dall’odontoiatra, che era rappresentato dalla correlazione e necessitata consequenzialità dell’intervento estetico all’iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente.

Veniva inoltre precisato che “Le terapie attuate non potranno essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art. 2 della legge 409/1985“, ed auspicato che “il percorso formativo in odontoiatria preveda e conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento, estetiche e funzionali, relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui, vale a dire la zona perilabiale e dei mascellari superiore ed inferiore fino all’area sottozigomatica.”

A seguito di queste precisazioni, le Università hanno poi introdotto la formazione in “estetica dei tessuti relativi alle aree di competenza odontoiatrica” nel corso di laurea in Odontoiatria.

Come cambia l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409

A seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 34/2023, il nuovo articolo 2 della Legge 409/1985 (“Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee“) stabilisce che “formano oggetto  della  professione  di  odontoiatra  le  attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia  delle  malattie  ed  anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle  e  dei relativi tessuti, nonchè alla  prevenzione  ed  alla  riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i  medicamenti  necessari all’esercizio  della  loro  professione e” – qui la novità

“possono  esercitare  le attività di medicina estetica non invasiva o  mininvasiva al  terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.”

Che trattamenti può eseguire ora l’odontoiatra?

Con la norma riformata viene dunque estesa la competenza dell’odontoiatra ad eseguire trattamenti estetici non-invasivi e mininvasivi anche ai tessuti della parte superiore del viso, prima esclusa.

L’estensione delle competenze estetiche dell’odontoiatra ha causato reazioni veementi, specie da parte delle rappresentanze dei medici estetici, che hanno «contesta(to) vivacemente la scelta di governo che conferisce agli odontoiatri la possibilità di eseguire trattamenti di medicina estetica anche in aree che erano di appannaggio esclusivamente del medico estetico».

Da più parti sono stati anche sollevati dubbi applicativi (il decreto va solo a estendere l’area trattabile dall’odontoiatra, mantenendo la limitazione precedente sui farmaci e dispositivi, oppure se viene estesa anche la possibilità di utilizzare su tutto il volto l’intera gamma di strumenti? L’estensione di competenze dell’odontoiatra va ad avere un impatto in termini di autorizzazioni delle strutture sanitarie? E cosa deve intendersi per trattamenti non o mininvasivi?).

In linea di massima, dovremo ritenere inclusi i trattamenti finalizzati a migliorare l’aspetto della cute effettuati in regime ambulatoriale, senza la necessità di procedere al ricovero del paziente, e che utilizzano tecniche che consentono una rapida guarigione e un rapido ritorno alle normali attività sociali e lavorative del paziente, senza l’utilizzo del bisturi: dovrebbero dunque  rientrare in questo tipo di procedure vari trattamenti finalizzati al ringiovanimento cutaneo, quali la stimolazione con collagene, la volumizzazione con filler dermici, l’uso di tossina botulinica tipo A, la rivitalizzazione con acido ialuronico etc.

 

… e con quali attenzioni?

Ma, al di là di tutto, cosa non andrà in ogni caso sottovalutato prima di procedere a questo tipo di trattamenti? Sicuramente il focus è sulla sicurezza del paziente, ed in quest’ottica andranno valutati con estrema attenzione, tra gli altri, i seguenti punti:

  • il possesso di una specifica formazione teorica e pratica sui trattamenti da praticare da parte del professionista sanitario e del suo staff
  • l’adeguatezza organizzativa della struttura, sia per l’esecuzione del trattamento che per la gestione di eventuali complicanze; attenzione, anche perchè secondo la Cassazione il professionista sanitario “ha l’obbligo d’informare il paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto del paziente di scegliere se rivolgersi a tale centro o accontentarsi di una diagnosi (o un trattamento, N.d.R.) che possa risultare parziale o imperfetta”
  • il risultato perseguito dal paziente, rappresentato dal miglioramento estetico del suo aspetto, che non è solo un motivo generico della sua richiesta ma – nei trattamenti medico-estetici – entra a far parte del nucleo causale del contratto col professionista, con importanti ripercussioni sulla responsabilità di quest’ultimo; va dunque prestata particolare attenzione anche all’informativa da dare al paziente, che va calibrata alla natura del trattamento proposto.

Un netto “no” va posto ai moduli informativi generici, che salomonicamente vanno bene per tutti i trattamenti e che non rispecchiano le specificità del caso concreto.

  • sotto il profilo del consenso informato, attenzione, in particolare, a non sottovalutare ed a comunicare adeguatamente le possibili complicanze ed eventi avversi connessi al trattamento, le condotte richieste al paziente per garantirne il buon esito e gli eventuali trattamenti alternativi più idonei per incontrare le necessità del paziente
  • senza dimenticare l’obbligo di ogni struttura sanitaria pubblica o privata a garantire, con idonee modalità organizzative, la formazione del personale anche in materia di relazione, di comunicazione e di consenso informato del paziente (art. 1, co. 8 e 9 della Legge n. 219/2017).

Se ti servono approfondimenti o maggiori info su questi temi, non esitare a contattarmi.

Vedi anche i miei precedenti post in materia, in particolare:

Spunti medico-legali concernenti l’utilizzo dei filler dermici (parte I e II)

Il consenso informato nella chirurgia estetica

Il contenzioso in medicina: cosa non dimenticare quando l’atto medico ha finalità estetiche

Interventi non curativi e scelte estetiche del paziente

La responsabilità del medico per interventi estetici

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