La nuova legge di Regione Lombardia su tatuaggi e piercing: consenso informato dell’utente ed altri obblighi a carico degli operatori

L’entrata in vigore, alla fine di luglio, della nuova Legge di Regione Lombardia n. 13/2021 su tatuaggi e piercing ci dà l’opportunità di esaminare la regolamentazione di un’attività di crescente popolarità, ma che può esporre gli utenti a seri rischi se praticata da operatori poco preparati o non attenti alle norme sanitarie

La nuova legge regionale lombarda e le sue finalità

La Legge regionale n. 13 del 23.7.2021, entrata in vigore in data 28 luglio 2021, ha introdotto in Lombardia una nuova disciplina per le attività di tatuaggio e piercing, con le finalità di “tutelare il diritto alla salute e di promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché di valorizzare le capacità artistiche degli operatori”.

Ma cosa si deve intendere per tatuaggio? Il tatuaggio è una tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l’introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e permanenti.

Il piercing consiste invece nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Indispensabile garantire l’adeguata formazione degli operatori…

Per lo svolgimento delle attività in commento la nuova legge prevede l’obbligo di frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, con l’obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze, in particolare, in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato cutaneo, tecniche da utilizzare nella pratica e rischi connessi per la salute, nonché in relazione alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione, anche di patologie infettive e allergie.

I corsi formativi dovranno avere un monte ore complessivo pari ad almeno 1.000 ore di attività teorico-pratiche e almeno 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio, e dovranno essere erogati da soggetti accreditati ed iscritti nell’apposito albo regionale di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Questi obblighi formativi si applicheranno solo ai nuovi operatori e non a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già in possesso (o stavano frequentando percorsi formativi indirizzati all’acquisizione) dell’attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, ovvero esercitavano le attività di tatuaggio e piercing secondo la normativa vigente.

Tutti gli operatori (già abilitati o meno) avranno inoltre l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

Per l’esercizio delle attività in questione continueranno ad essere richiesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionaleal fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori” e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di riferimento.

È espressamente vietato l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, che è invece concesso in occasione di fiere o altri eventi pubblici, ma a condizione che tutti i requisiti sopra visti (presentazione della SCIA; certificazione del possesso dei requisiti formativi previsti dalla legge regionale, anche da parte di soggetti extra-regione, ed ottemperanza ai requisiti igienico-sanitari) siano soddisfatti.

La violazione delle disposizioni che precedono comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e l’immediata chiusura (o sospensione, destinata a perdurare fino al completo adeguamento alle prescrizioni dell’autorità, in caso di violazioni dei requisiti igienico-sanitari) dell’attività.

…e l’adeguata sicurezza degli utenti

Dal punto di vista dell’utenza, la sicurezza delle pratiche in questione è garantita anche tramite:

  • l’obbligo di affissione delle informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e dei prodotti utilizzati, nonché dell’informativa circa i rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing
  • l’obbligo di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti – ovvero, in caso di minori, a coloro che su di essi esercitano la relativa responsabilità genitoriale – il consenso informato sui rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione.

L’obbligo di informare adeguatamente l’utente in merito ai rischi legati non solo all’esecuzione di trattamenti quali il tatuaggio ed il piercing, ma anche a trattamenti puramente estetici, eseguiti dall’estetista – quali, ad esempio, la dermopigmentazione, la tricopigmentazione e l’epilazione laser – che possono avere un potenziale impatto sull’estetica e sulla salute di chi li riceve, è essenziale, così come è essenziale documentare correttamente l’attività informativa svolta e la raccolta del consenso dell’utente al trattamento.

In passato, Regione Lombardia aveva già adottato uno schema di “modulo di consenso informato”, allegato alle sue “Linee Guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing” (Decreto Direzione Generale di Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004).

Si auspica tuttavia che le future indicazioni lombarde in tema di informativa e di consenso dell’utente ai trattamenti in questione – che dovrebbero essere adottate, ai sensi della nuova Legge Regionale, entro la fine del corrente anno – abbiano un contenuto maggiormente informativo rispetto allo schematico “modulo” precedentemente proposto, e ciò in un’ottica di maggior tutela non solo di chi riceve il tatuaggio o il piercing, ma anche di chi lo esegue.

Doveroso ribadire i limiti dei tatuaggi su minori

La Legge Regionale ribadisce anche i limiti concernenti i trattamenti su minori, e cioè:

  • il divieto assoluto di tatuaggio su minori di anni 16, e di piercing su minori di anni 14
  • la necessità di consenso – scritto – dei genitori (o del genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale) per l’esecuzione di tatuaggi su minori ultrasedicenni, e di piercing sugli over 14.

La sola eccezione è rappresentata dal piercing del lobo dell’orecchio, sempre possibile con il consenso dei genitori.

La violazione delle norme sopra indicate implica l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 ad Euro 15.000,00.

Ulteriori divieti di legge

Oltre agli obblighi (ed agli speculari divieti) sopra visti, l’art. 5 della nuova legge regionale introduce (o ribadisce) infine alcuni ulteriori divieti, sintetizzati qui di seguito:

  • per il piercing, divieto di utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche e di utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica
  • divieto di utilizzo di monili per il piercing utilizzati e di pigmenti per tatuaggio che non soddisfino le normative europee vigenti
  • divieto di praticare l’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie
  • divieto di eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti, o dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa, o in parti del corpo interessate da lesioni, ad eccezione dei casi in cui l’interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione
  • divieto di praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi
  • divieto di fumo, di consumare alimenti e di detenere animali da compagnia all’interno dei locali adibiti allo svolgimento delle attività.

L’inosservanza delle prescrizioni regionali comporta, anche in questi casi, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, diversificate in base alla violazione nell’art. 7 della legge.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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LEGGI IL DOCUMENTO

Legge Regione Lombardia n. 13, 23.7.2021