Intervento chirurgico eseguito scorrettamente e onere della prova concernente l’omesso consenso

In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo allo scopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico.

Per vedersi risarcito il danno alla salute subito, il paziente non ha l’onere di dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, se quest’ultimo non è stato eseguito correttamente e gli ha creato un pregiudizio.

Oggi vi segnalo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 23328 del 19 settembre 2019) che pone interessanti precisazioni in materia di omesso consenso informato e condizioni per il risarcimento del danno alla salute da intervento eseguito scorrettamente.

Il caso

Una signora, nonostante un quadro clinico non preoccupante (emorroidi di secondo grado), viene persuasa dal suo curante a sottoporsi ad intervento chirurgico. Nel corso dell’operazione si verifica una complicazione ed una imponente emorragia, che renderanno necessario a breve un secondo intervento, con esito comunque non positivo.

Seguiranno vari altri interventi chirurgici – inclusa l’applicazione di un pace-maker anale ed un intervento di graciloplastica al retto – tutti caratterizzati da un lungo decorso postoperatorio e sintomatologia dolorosa, ma nessuno dei quali risolutivo dei problemi causati dalle precedenti operazioni.

La paziente agisce dunque contro il medico sia in via penale che civile, allegando – tra l’altro – di non aver ricevuto le informazioni necessarie per esprimere il proprio consenso su ciascuno degli interventi.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, accolgono in parte le pretese della paziente, senza peraltro considerare la contestazione della paziente in merito all’inadeguatezza dell’informazione sugli interventi eseguiti.

Esaminiamo qui di seguito l’esito della valutazione della Corte di Cassazione.

Il consenso espresso sulla base di un modulo prestampato e non personalizzato non è sufficiente

Quanto al tema della prova dell’adeguatezza dell’informazione sugli interventi fornita dai sanitari alla paziente, la Corte d’Appello ha ritenuto di poter estendere il consenso – espresso dal paziente per iscritto, mediante sottoscrizione di un modulo, con riferimento al primo intervento – anche agli interventi successivi.

Secondo la Cassazione, tale premessa giuridica non è condivisibile perché non considera l’inadeguatezza del consenso e, prima ancora, della informazione, quando il consenso sia prestato semplicemente apponendo la firma su un modulo prestampato e generico. Sul punto, la Corte ribadisce il suo consolidato orientamento, secondo il quale

in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Per gli interventi riparatori l’informazione fornita deve essere ancora più rigorosa

Peraltro, qualora si consideri il carattere riparatorio degli interventi chirurgici successivi al primo, che si inseriscono nell’ambito di un pregiudizio già verificatosi, il profilo relativo alla preventiva informazione assume un carattere di particolare rilevanza,

dovendosi tradurre in comunicazioni dettagliate e specifiche al fine di consentire alla paziente di conoscere gli esatti termini della patologia determinata dai pregressi interventi e le concrete prospettive di superamento di quelle criticità”.

La prova che la paziente non si sarebbe sottoposta all’intervento? Non è richiesta per il risarcimento dei danni derivanti da omessa informazione se l’intervento è stato eseguito scorrettamente

Secondo la paziente, la sentenza d’appello impugnata sarebbe stata errata anche nella parte in cui ha richiesto alla paziente stessa la prova che, se fosse stata adeguatamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento.

Sul punto, la Corte richiama innanzitutto un suo noto precedente (Cass. Civ. n. 11950 del 2013) secondo cui la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

  • un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, nonché
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Ciò in quanto il paziente ha la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

Alla luce di tali premesse, viene però precisato che

dal carattere “riparatorio” degli interventi successivi al primo e dall’esito non risolutivo degli stessi, deriva che l’onere di dimostrare che, se adeguatamente informata, la paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non ricade su quest’ultima. Tale principio, infatti, opera nell’ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di intervento correttamente eseguito.

Per concludere

In definitiva, secondo la Cassazione, per ritenere risarcibile il danno alla salute derivante dalla violazione del consenso informato, il paziente non avrà l’onere di dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, qualora l’intervento al quale si riferisce il consenso non sia stato eseguito correttamente ed abbia causato un pregiudizio alla salute del paziente, comprovato dalla necessità di eseguire multipli interventi successivi per tentare di ripararne il danno.

La Corte ha dunque cassato la sentenza con riferimento – tra l’altro – ai motivi sopra esaminati, rinviando il caso alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per una nuova decisione sul punto.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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A PRESTO!

 

LEGGI LA SENTENZA

Cass. Civ., n. 23328 del 19 settembre 2019