Il consenso informato può essere richiesto anche per trattamenti estetici non medici? (Parte II)

Completiamo oggi l’approfondimento della scorsa settimana sul tema del consenso informato per i trattamenti aventi natura e finalità prettamente estetica.

Informativa sui rischi di trattamenti estetici non medici e consenso del cliente: sono davvero necessari?

Al di là dell’argomento di tatuaggi e piercing, che abbiamo già avuto modo di approfondire nel mio post della scorsa settimana, si può porre il dubbio se sia opportuno dare un’informativa specifica e raccogliere il consenso del cliente anche con specifico riferimento a trattamenti aventi natura e finalità non medica, ma esclusivamente estetica.

Ricordiamo che l’attività di estetista comprende “le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico …, subordinatamente al processo della qualificazione professionale”, come previsto dalla Legge n. 1/1990. Escluse, pertanto, dal perimetro dell’attività di competenza dell’estetista le “prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”, restano tutte quelle attività che si concentrano sull’estetica del corpo per mantenerne o migliorarne l’aspetto esteriore.

Sappiamo che molti trattamenti con finalità prettamente estetica possono essere eseguiti tanto dal medico, quanto dall’estetista, ma con modalità e risultati usualmente diversi: la differenza tra i due tipi di trattamento si identifica usualmente nella minore invasività del trattamento eseguito dall’estetista rispetto a quello medico e nella minore potenza dei dispositivi utilizzati dall’operatore.

Ma minore invasività non significa, nel caso dell’estetista, assenza assoluta di rischi e controindicazioni.

Obbligo di adeguata informativa e di raccolta del consenso del cliente anche per l’estetista

È significativo a questo riguardo il contenuto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 206 del 2015 (“Regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista”). La premessa alle schede tecnico-informative allegate al decreto prevede infatti che

“Le strumentazioni di cui al presente allegato vengono utilizzate su soggetti consenzienti adeguatamente informati sulle procedure cui vengono sottoposti, le finalità delle strumentazioni che verranno utilizzate, le modalità di utilizzazione, i possibili risultati attesi e le eventuali controindicazioni e rischi.

Laddove le schede delle singole apparecchiature prevedano raccomandazioni o valutazioni anche di condizioni patologiche ed il soggetto non disponga di informazioni certe si rende necessario il coinvolgimento del medico di fiducia.”

Il contenuto dell’informativa da dare al cliente

È dunque espressamente previsto che l’estetista possa utilizzare i macchinari previsti dal citato decreto solo previa adeguata informativa del cliente in merito a:

  • possibili rischi e risultati del trattamento
  • controindicazioni allo stesso
  • finalità e modalità di utilizzo del macchinario proposto.

Questo è, in nuce, lo schema dell’informativa che l’estetista è tenuta a dare al cliente al fine di ottenerne il consenso (informato) al trattamento estetico.

Il dettaglio delle informazioni da dare – o, quanto meno, parte di esse – è poi portato dalle singole schede tecnico-informative ministeriali: particolarmente rilevanti, a questo fine, sono le cd. “cautele d’uso”.

A tali informazioni andranno aggiunte e specificamente chiarite al cliente le istruzioni pre- e post-trattamento, al fine di evitare che lo stesso, a causa di comportamenti sconsiderati o semplicemente incauti, si esponga a rischi, anche gravi, per la salute.

Questione di forma (e di sostanza)

Quanto alla forma dell’informativa e del consenso, la normativa nulla dice, ma è del tutto evidente che, senza un documento scritto, diviene molto complessa – in caso di contestazione – la prova dell’adeguatezza e della completezza dell’informativa data al cliente, nonché dell’espressione del suo consenso al trattamento.

Come per ogni cosa, circolano in rete (o talvolta vengono direttamente consegnati dalle aziende produttrici dei macchinari o di cosmetici ad uso professionale) moduli precompilati che promettono di esentare l’operatore da ogni tipo di responsabilità. Riporto qui di seguito una formula recentemente letta su uno di questi moduli: “sono consapevole che il trattamento potrà portare a reazioni cutanee indesiderate e sono a conoscenza che ci potrà essere un piccolo rischio di cicatrici. Se si verificassero tali reazioni, dichiaro che la responsabilità sarà mia. Esprimo espressamente il consenso al trattamento e dichiaro di non avviare alcuna azione legale o fare altro reclamo contro i professionisti o gli istituti”.

Sotto il profilo legale, formule del genere lasciano il tempo che trovano, nel senso di essere inutili ed inutilizzabili (cioè di non sortire l’agognato risultato di evitare una causa per risarcimento del danno) nella quasi totalità dei casi, incluse – per esempio – le ipotesi di errore nell’esecuzione del trattamento da parte dell’operatore, o di utilizzo del prodotto in casi non indicati, o ancora di problemi intrinseci evidenziati dai prodotti o dai dispositivi, e così via. Per la redazione di questo genere di documenti è consigliabile affidarsi a professionisti legali con esperienza specifica nel settore.

Anamnesi per l’estetica: perché no?

È infine consigliabile, per completare il quadro, predisporre:

  • un’apposita scheda anamnestica con le domande da porre al cliente (sul suo stato di salute, gli eventuali farmaci assunti ed eventuali trattamenti medici ed estetici, più e meno recenti, ai quali si sia sottoposto), in modo da avere la certezza di avere raccolto tutte le informazioni indispensabili al fine della valutazione dell’indicazione dello specifico trattamento estetico al caso concreto e mantenere traccia documentale delle risposte date dal cliente. Le domande devono essere specifiche e non eccedere lo scopo del trattamento richiesto, oltre che conformarsi con le norme in materia di tutela della riservatezza dei dati afferenti alla salute e non violare la privacy del cliente in questa delicatissima materia
  • un semplice vademecum scritto con i comportamenti che il cliente dovrà tenere prima e dopo il trattamento, per evitare rischi di irritazione, infezione etc.

Questi semplici quanto essenziali documenti, se adeguatamente redatti, potranno supportare l’operatore nella gestione dei casi quotidiani ed evitargli di incorrere in rischi inutili nell’esecuzione dei trattamenti estetici.

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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