Il consenso informato può essere richiesto anche per trattamenti estetici non medici? (Parte I)

Oggi approfondiamo un argomento poco noto, ma di sicuro interesse per molti operatori del settore: quello del consenso informato per i trattamenti aventi natura prettamente estetica.

A tatuaggi e piercing ci pensa (forse) la legge 

La necessità di informare gli utenti che richiedono l’esecuzione di trattamenti estetici – e, in particolare, tatuaggi e piercing – sui rischi inerenti agli stessi e di richiedere il loro consenso al trattamento non è una novità.

Già le “Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” del 1998 (Circolare 05.02.1998 n.2.9/156) richiamavano l’attenzione dell’operatore sull’“esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e piercing su particolari parti del corpo”, allegando allo scopo un apposito “memorandum informativo” con le principali informazioni da fornire al cliente.

A livello regionale la situazione è molto frammentaria. Non tutte le regioni hanno adottato provvedimenti in materia, e quelle che li hanno adottati l’hanno fatto spesso in totale autonomia.

Regione Lombardia ha, sin dal 2004, adottato uno schema di modulo di consenso informato, allegato alle sue “Linee Guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing” (Decreto Direzione Generale di Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004). L’obbligo di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti – ovvero, in caso di minori, a coloro che su di essi esercitano la relativa responsabilità genitoriale – il consenso informato sui rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione è stato recentemente ribadito con la Legge regionale n. 13 del 23.7.2021, entrata in vigore in data 28 luglio 2021, che ha introdotto in Lombardia la nuova disciplina per le attività di tatuaggio e piercing (vedi, in particolare, gli artt. 6 e 11). Per maggiori info su questo argomento, vedi il mio postLa nuova legge di Regione Lombardia su tatuaggi e piercing: consenso informato dell’utente ed altri obblighi a carico degli operatori“.

Quali informazioni dare al cliente?

Il regolamento attuativo della citata legge regionale lombarda (D.g.r. 21 dicembre 2021 – n. XI/5796 Disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13) ha espressamente inserito

° all’allegato 3, le “informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di tatuaggi e piercing”, che elencano le possibili controindicazioni, effetti collaterali e complicazioni di ciascuna attività, che devono essere necessariamente comunicate al cliente prima dell’esecuzione del trattamento

° all’allegato 6, uno schema di modulo di consenso informato obbligatorio”. Il contenuto del “modulo” è estremamente scarno. Si chiede infatti al cliente di dichiarare

di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il tatuaggio è effettuato mediante (descrizione della tecnica utilizzata)

b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l’epatite virale B e C;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;

e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l’allattamento.

Le norme attuali sono idonee a tutelare il cliente (e l’operatore)?

Tali informazioni appaiono, a mio avviso, troppo sintetiche e limitate, in quanto

  • sorvolano su numerose possibili controindicazioni (anche relative) al trattamento, che possono creare notevoli disagi sia al cliente che all’operatore (si considerino le potenziali problematiche sollevate, per esempio, da clienti epilettici, o recentemente sottoposti a trattamenti oncologici) e sulla necessità del rilascio di parere del medico curante nel caso in cui il soggetto abbia problemi di salute in generale
  • non indicano nel dettaglio le criticità che dovrebbero essere fatte presente al cliente al fine di porlo nella posizione di adottare una decisione effettivamente informata (per esempio, il fatto che l’inserimento meccanico nel derma di pigmenti che contengono particelle, pur infinitesimali, di natura metallica può scatenare – in soggetti predisposti – dermatiti sottostanti, ed in taluni rari casi anche causare ex novo l’insorgenza di reazioni allergiche ai pigmenti e ai componenti metallici degli aghi)
  • non inseriscono una guida dettagliata dei comportamenti da adottare post-trattamento per evitare di esporsi a rischi, in particolare il rischio di infezioni.

Dare un’adeguata informazione all’utente su presupposti e rischi del trattamento e raccoglierne un consenso legalmente utilizzabile tutela non solo il cliente, ma anche l’operatore, ma ciò a condizione che informativa e consenso siano corretti nella forma e nei contenuti. Sottovalutare i rischi connessi al verificarsi di eventi avversi a fronte di consensi rilasciati superficialmente, o non utilizzabili perché non documentati, non è razionale, né professionalmente serio.

Ma l’informazione e la raccolta del consenso dell’utente in merito ai presupposti e rischi del trattamento non è un passaggio essenziale solo per tatuaggio e piercing. Esistono infatti numerosi trattamenti puramente estetici, eseguiti dall’estetista – quali, ad esempio, la dermopigmentazione, l’epilazione laser, l’elettrostimolazione ed altri trattamenti che implichino l’utilizzo di determinati macchinari – che possono avere un importante impatto sulla salute di chi li riceve.

Torneremo su questo argomento la prossima settimana.

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