Vaccini anti-Covid19: le ultime novità per operatori e pazienti

Sono settimane intense sotto il profilo delle novità concernenti i vaccini anti-SARS-Cov2: dallo scudo penale per i professionisti che somministrano il vaccino, all’obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, alla circolare ministeriale che introduce i nuovi moduli di consenso informato dei vaccini ed i chiarimenti dell’AIFA. Vediamole insieme.

 

Aggiornato il modulo di espressione del consenso alla vaccinazione e le note informative sui vaccini

E’ del 25 marzo scorso la nuova circolare con cui il Ministero della Salute ha trasmesso agli enti competenti l’aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione COVID-19 predisposto da AGENAS (allegato 1) e l’aggiornamento delle note informative, rivolte ai pazienti, relative ai vaccini  AstraZeneca, Moderna e COMIRNATY- BioNTech/Pfizer, predisposte da AIFA (allegato 2).

Di particolare interesse per gli operatori è la conferma che la manifestazione di consenso sottoscritta in occasione della somministrazione della prima dose del vaccino COVID-19 è valida per tutto il ciclo vaccinale anche se, in occasione della somministrazione della seconda dose, resta necessaria la verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione delle eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia occorse dopo la somministrazione della prima dose.

Le nuove FAQ aggiornate dall’AIFA sui vaccini COVID-19

Ad integrazione delle sopra menzionate note informative per i pazienti (allegate qui), vi segnalo anche il nuovo documento “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” pubblicato sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco in data 31 marzo 2021.

Il documento è molto analitico e può servire a chiarire molti dei dubbi in merito ad una serie di punti chiave concernenti i vaccini anti-Covid attualmente autorizzati e, in sintesi:

  • sulle informazioni di base relative alla somministrazione del vaccino: a chi rivolgersi per vaccinarsi, quali documenti sono richiesti, come si prevengono eventuali rischi connessi alla vaccinazione etc.
  • sulle condizioni per la vaccinazione di chi ha già contratto l’infezione, e/o contrae il COVID nell’intervallo tra le due somministrazioni, e/o soffre di altre patologie o di allergie, espressamente considerate 
  • sulle caratteristiche, peculiarità, sicurezza, meccanismi d’azione e protezione e differenze dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) e a vettore virale (Vaxzevria AstraZeneca).

 

Scudo penale a tutela degli operatori che somministrano il vaccino

Il D.L. 44 del 1° aprile 2021, all’art. 3, ha previsto una speciale causa di esclusione della punibilità degli operatori sanitari operante qualora, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso dell’attuale campagna vaccinale, un paziente riporti lesioni colpose o deceda.

La norma è giustificata dalla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale“.

L’esclusione della punibilità è operativa a condizione che:

  • l’evento sia conseguenza della somministrazione di uno dei vaccini regolarmente autorizzati all’immissione in commercio in Italia 
  • la somministrazione abbia avuto luogo conformemente alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, nonché alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione.

 

Vaccino obbligatorio per tutti gli operatori sanitari

Infine, vi segnalo la norma – contenuta nell’art. 4 dello stesso D.L. 44/2021 e giustificata dalla necessità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza – concernente l’obbligo vaccinale per tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

La norma prevede che:

  • per tutti i suddetti soggetti, la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è obbligatoria e “costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”
  • l’unica eccezione all’obbligo è data dall’ipotesi di accertato pericolo per la salute del singolo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in tal caso, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Ma cosa succede se l’operatore rifiuta il vaccino senza un’idonea causa di giustificazione?

  • Innanzitutto l’ASL invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo
  • in caso di inadempimento, ne viene data immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dell’operatore dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

Il datore di lavoro adibirà dunque il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio, con applicazione del trattamento corrispondente; quando l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, l’operatore viene sospeso senza retribuzione né altro emolumento, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per i dettagli procedurali si veda l’allegato art. 4.

 

Ci aggiorniamo la prossima settimana con un nuovo, interessante argomento!

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A presto!

 

LEGGI I DOCUMENTI

Circolare Ministero Salute n. 12238 del 25 marzo 2021

AIFA, “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” 

D.L. 44 del 1° aprile 2021