La collaborazione del paziente all’esecuzione di un esame diagnostico non equivale al suo consenso informato

La descrizione dell’esame diagnostico al paziente in occasione della sua esecuzione e la collaborazione del paziente stesso all’esame non equivale ad acquisirne il consenso informato

Ci ricolleghiamo ai precedenti post in materia di consenso informato per vedere un’altra applicazione pratica fatta dalla Corte di Cassazione in una sentenza di poche settimane fa (Cassazione Civile, Sez. III, n. 17022 del 28 giugno 2018).

 

Il caso

Una paziente viene ricoverata a seguito di sincope nella divisione di cardiologia di un ospedale, dove viene sottoposta, senza aver previamente rilasciato il suo consenso espresso, ad uno studio elettrofisiologico trans-esofageo (SETE).

Lo studio viene tuttavia eseguito senza essere preceduto dalla necessaria terapia anticoagulante – già prescritta dalle linee guida dell’epoca – e la paziente riporta, in conseguenza di esso, un ictus cerebrale cardioembolico, con gravi postumi psicofisici permanenti.

La paziente agisce dunque in giudizio contro l’ospedale per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’omessa profilassi cardioembolica. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono parzialmente le sue domande; sia la paziente che l’ospedale ricorrono dunque in Cassazione.

 

La collaborazione spontanea all’esame non equivale a consenso informato

L’ospedale, tra le altre cose, contesta il passaggio della sentenza della Corte d’Appello in cui si afferma che sarebbe stato opportuno e possibile acquisire il consenso informato della paziente prima di eseguire l’esame diagnostico.

In particolare, secondo l’ospedale, posto che l’esecuzione del SETE ha bisogno della necessaria collaborazione del paziente, non sarebbe stato possibile l’esecuzione dell’esame senza previa descrizione dello stesso: il consenso era dunque implicito nella collaborazione data dal paziente nell’esecuzione dell’esame.

La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito il principio per cui l’acquisizione da parte del sanitario del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, rigetta l’impugnazione dell’ospedale, precisando che

“la descrizione dell’esame diagnostico al paziente in occasione della sua esecuzione ed al solo fine di ottenerne la necessaria collaborazione non equivale all’acquisizione del suo consenso informato.”

 

L’omessa informazione al paziente costituisce violazione di diritti costituzionali

L’ospedale contesta altresì che l’omessa acquisizione del preventivo consenso da parte della paziente non le avrebbe causato un danno effettivo, in quanto l’intervento era comunque necessario ed era stato eseguito a regola d’arte: il danno riportato dalla paziente era infatti derivato non dall’intervento in sé, bensì dall’omissione della profilassi cardioembolica.

Secondo la Cassazione, tale argomento si scontra con l’autonomo rilievo costituzionale della libertà di autodeterminazione del paziente in tema di trattamenti sanitari.

La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può infatti causare, ci ricorda la Corte, due diversi tipi di danni:

  • un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, e
  • un danno al diritto di autodeterminazione in sé considerato quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un danno, patrimoniale oppure non patrimoniale, ma diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Pertanto, l’omessa acquisizione del consenso preventivo al trattamento sanitario – fuori dei casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé di un valore costituzionalmente protetto, a prescindere dalla presenza o meno di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno autonomamente risarcibile.

Sul punto, vedi anche il mio precedente post Consenso informato (parte quarta): le conseguenze della violazione.

 

Il paziente deve essere libero di rifiutare la prestazione medica

Il consenso all’esame diagnostico, anche se correttamente eseguito, è infatti

“finalizzato a tutelare il diritto all’autodeterminazione nei trattamenti sanitari e quindi per essere valido, deve essere  acquisito con modalità tali da lasciare al paziente il tempo ed il modo di rifiutare la prestazione medica.”

Sulle modalità pratiche dell’informativa al paziente e della raccolta del relativo consenso vedi anche il mio post Consenso informato (parte terza): veicolare correttamente l’informazione al paziente.

Nel caso di specie, dice la Cassazione, il personale sanitario ha agito senza il necessario consenso informato della paziente all’esecuzione dell’esame diagnostico e la Corte d’Appello ha dunque errato nel non riconoscere alla paziente la lesione della lesione della libertà di autodeterminazione quale voce di danno autonomamente risarcibile.

 

Alla Corte d’Appello il compito di valutare le conseguenze della violazione

La Suprema Corte conclude dunque per l’accoglimento parziale delle richieste dalla paziente ed il rigetto di quelle dell’ospedale, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello il giudizio in merito all’inadempimento degli obblighi informativi della paziente ed il riconoscimento della lesione della libertà di autodeterminazione quale autonoma voce di danno risarcibile.

Sarà ora la Corte d’Appello a dover giudicare la gravità della lesione e se sussistono i presupposti per la liquidazione del danno – che la paziente dovrà provare – per accordare l’eventuale risarcimento, alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7249 del 23 marzo 2018.

 

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LEGGI I DOCUMENTI

Cassazione Civile, Sez. III, n. 17022 del 28 giugno 2018

Cassazione Civile, Sez. III, n. 7249 del 23 marzo 2018