Il medico di medicina generale è obbligato alla visita domiciliare urgente?

Il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non ha nessun obbligo giuridico di prestazione sanitaria d’emergenza o urgente e non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (cd. 118).

 

Oggi vi segnalo una recente sentenza della Cassazione Penale (n. 24722 del 21 giugno 2024) in tema di obblighi del medico di medicina generale.

 

Il caso

Un medico di medicina generale viene condannato penalmente in primo grado per il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.) perché, nonostante le continue richieste di intervento dei familiari, aveva omesso di effettuare una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un assistito anziano e affetto da varie patologie (Parkinson avanzato, cardiopatia ischemica cronica), che lamentava forti dolori a seguito caduta accidentale, condizioni che gli impedivano di recarsi presso l’ambulatorio.

Il Tribunale, pur riconoscendo che il medico di base non ha alcuna funzione di emergenza/urgenza e dunque nessun obbligo giuridico di prestazione sanitaria urgente, basa la sua decisione sull’art. 47, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente all’epoca dei fatti, che sanciva uno specifico obbligo per i medici di base di effettuare la visita domiciliare al paziente nel caso di non trasferibilità dell’ammalato (“l’attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato“).

La Corte d’Appello ribalta il verdetto; la decisione viene impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Vediamo qual è il giudizio della Cassazione sul punto.

 

La posizione della Corte d’Appello

In realtà, dice la Cassazione, la disposizione dell’Accordo Collettivo sopra citato non è affatto sfuggita alla Corte d’Appello. Pur senza citarla espressamente, la Corte di merito vi fa infatti un chiaro riferimento, precisando che una cosa è il dovere giuridico del medico di base di procedere a visita a domicilio del paziente non trasportabile, che è un dato di fatto, ma cosa diversa è

“l’esistenza o meno nel caso concreto di un dovere di procedere senza ritardo ad un tale incombente …, dovere di urgenza né ordinariamente pretensibile dal medico di medicina generale né specificamente dall’imputato in considerazione delle circostanze del caso concreto”.

In un altro passaggio, in modo ancor più esplicito, i Giudici del grado d’appello hanno inoltre ritenuto che

“il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica già denominato 118”

Da ciò deriva che, per fondare uno specifico obbligo giuridico di prestazioni sanitarie urgente, anche in difetto del servizio di emergenza, da parte di un pubblico ufficiale sanitario a ciò non preposto, sarebbe stata

“necessaria una peculiare situazione di prossimità spaziale di necessità non indifferibile …, ben distante dall’ordinarietà degli accadimenti”.

 

La conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione conferma che nessuna lacuna motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata.

La stessa, infatti, distingue in modo netto il profilo della trasferibilità del paziente (toccato dal citato Accordo Nazionale) da quello dell’urgenza della prestazione richiesta: urgenza in presenza della quale, trasferibile o meno che fosse il paziente, i Giudici hanno ritenuto scattasse la competenza di altra articolazione sanitaria, e cioè, nella specie, dei medici del 118.

E’ interessante notare che l’interpretazione della Corte di basa sul concetto – fondamentale sotto il profilo penale – di “corretta ripartizione dei ruoli“, che

  • da un lato, risponde all’esigenza di assicurare il miglior assolvimento delle funzioni all’interno di un’organizzazione complessa qual è il sistema sanitario, consentendo a ciascun operatore del settore di concentrarsi sui propri compiti specifici, e
  • dall’altro lato, nei casi come quello di specie, risponde all’esigenza di evitare sovrapposizioni non soltanto inutili (non essendo il medico di base attrezzato per far fronte alle urgenze), ma anche potenzialmente dannose, in quanto possibile fonte di ritardi e confusioni.

 

I diversi obblighi della guardia medica

In realtà, sussiste una nutrita giurisprudenza di Cassazione che configura il delitto di rifiuto di atti d’ufficio nella condotta del sanitario in servizio che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, ma si tratta di fattispecie riferibili al medico di guardia, per esempio in casi di rifiuto della visita del paziente nella convinzione “a priori” della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente.

Infatti, se da un lato sicuramente spetta al professionista il potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta dal paziente, d’altro lato tale valutazione è poi sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi

“nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

Per approfondimenti sul punto, vedi anche il mio postDiniego della visita domiciliare da parte del medico di guardia e rifiuto di atti d’ufficio“.

Tale consolidata giurisprudenza, tuttavia, si riferisce alla diversa figura professionale del c.d. medico di guardia, oggi normativamente definito “medico del servizio di continuità assistenziale” a cui i vari accordi collettivi nazionali avvicendatisi nel tempo hanno, infatti, finora assegnato un obbligo di pronta reperibilità che, invece, non è previsto per il medico di assistenza primaria.

 

Per concludere

Alla luce di quanto precede la Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’assoluzione del medico.

 

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LEGGI IL DOCUMENTO

Cassazione Penale, Sez. VI, n. 24722 del 21 giugno 2024